LEGGE 22 dicembre 1956, n. 1452
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti, con le seguenti modificazioni: All'ultimo capoverso dell'art. 1, dopo le parole "L'acquirente" sono inserite le parole "o cessionario". L'art. 2 e' soppresso. All'ultimo capoverso dell'art. 3, dopo le parole "L'acquirente" sono inserite le parole "o cessionario". Dopo l'art. 4 e' aggiunto il seguente art. 4-bis: Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle armi ad aria compressa, alle pistole e carabine Flobert e munizioni relative; non si applicano altresi' alle munizioni relative alle armi da caccia.
GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MORO ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
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