LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1466

Type Legge
Publication 1956-12-27
Ultimo aggiornamento 1957-01-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'indennità di funzione spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati in Roma ai termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 53508 è stabilita a decorrere dal 1 luglio 1956, nella misura seguente: Mensile Annua Al direttore del Deposito generale..... L. 1.750 L. 21.000 Al magazziniere del deposito generale.. " 1.250 " 15.000 Al controllore del Deposito generale... " 1.250 " 15.000 Al magazziniere aggiunto............... " 1.000 " 12.000 Al controllore aggiunto................ " 1.000 " 12.000 Alla maggiore spesa di lire 69.280 derivante dalla attuazione della presente legge si provvederà a carico delle disponibilità dello stanziamento del capitolo 152 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO

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