DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1490

Type DPR
Publication 1956-11-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 9 ottobre 1951, n. 1530, che erige in ente morale l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza in Roma, via Sicilia n. 178;

Vista la copia autentica della deliberazione del Consiglio di amministrazione del predetto Ente, approvata dal Ministro per le finanze in data 24 maggio 1956;

Visti gli articoli 12 e 16 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

L'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza assume la denominazione di "Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza".

Art. 2

E' approvato il nuovo statuto organico dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza secondo il testo allegato al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

GRONCHI ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO Registr

ato alla Corte dei conti, addi' 8 gennaio 1957 Atti

del Governo, registro n. 103, foglio n. 10. - CARLOMAGNO

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 1

Statuto dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza Art. 1. L'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza ha sede in Roma, presso il Comando generale della guardia di finanza.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 2

Art. 2. L'Ente ha lo scopo di provvedere all'educazione degli orfani dei militari della Guardia di finanza di qualsiasi, grado, avviandoli ad un indirizzo scolastico o ad un piano d'istruzione a carattere professionale, in relazione alle loro capacita' e attitudini nonche' alla possibilita' del loro futuro inserimento nelle categorie di lavoratori qualificati e specializzati. Nei casi ed alle condizioni previsti dal presente statuto, l'assistenza puo' essere estesa ai figli dei militari del Corpo in servizio o in congedo.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 3

Art. 3. Per l'attuazione degli scopi di cui al precedente art. 2, l'Ente mette a concorso periodicamente i posti disponibili nei Collegi gestiti in proprio o convenzionati.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 4

Art. 4. L'assistenza e' prestata ai figli legittimi o legittimati dei militari del Corpo, nonche' a quelli naturali di cui sia stata riconosciuta o dichiarata giudizialmente la paternita'. Essa e' subordinata allo stato di disagiata condizione economica degli aspiranti e dei loro congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 5

Art. 5. Possono godere dell'assistenza gratuita dell'Ente, in ordine di precedenza: a) gli orfani di militari caduti nell'adempimento del dovere in pace ed in guerra; b) gli orfani di militari deceduti per malattie o lesioni contratte in servizio in pace od in guerra e per causa di esso; c) gli orfani di militari deceduti durante il servizio effettivo ma non per cause di servizio; d) gli orfani di militari deceduti dopo la cessazione dal servizio effettivo. In ciascuna delle categorie di cui sopra hanno la precedenza sugli altri coloro che sono orfani anche di madre o la cui madre, per malattia o per altre cause, non possa o non sia idonea a provvedere alla educazione dei figli.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 6

Art. 6. Se lo consentono le capacita' finanziarie dell'Ente e se vi sono posti disponibili nei, Collegi gestiti in proprio o convenzionati, i benefici dell'assistenza possono essere estesi, verso il pagamento di una retta ridotta da stabilirsi annualmente dal Consiglio di amministrazione: a) ai figli, orfani di madre, di militari del Corpo in servizio, da almeno otto anni, ovvero a quelli la cui madre, per malattia o altre cause, non possa o non sia idonea a provvedere alla educazione dei figli; b) ai figli di militari del Corpo dichiarati permanentemente inabili per ferite o per infermita' riportate a causa di servizio.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 7

Art. 7. Possono essere ammessi nei Collegi gestiti dall'Ente o convenzionati gli assistibili che hanno: a) eta' non inferiore a sei anni e non superiore a dieci al 31 dicembre dell'anno di ammissione; oppure eta' superiore a dieci anni, ma non a quattordici, alla data stessa, quando debbano continuare l'intrapreso corso di studi di ogni ordine e grado purche' ne abbiano tratto lodevole profitto; b) costituzione fisica sana ed immune da difetti, imperfezioni o infermita' incompatibili con la vita in comune e con la frequenza di normali corsi scolastici. Il possesso di questo requisito e' accertato con visita medica.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 8

Art. 8. La permanenza nei Collegi e' consentita fino al compimento del diciottesimo anno di eta' dell'assistito. Prima di tale termine puo' essere sospesa o negata per motivi disciplinari o di salute o per mancata promozione dovuta a scarso profitto o difetto di applicazione.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 9

Art. 9. Il patrimonio dell'Ente e' costituito da beni mobili e immobili e da titoli di sua proprieta'.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 10

Art. 10. Le entrate dell'Ente sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie sono costituite da rendite patrimoniali. Le straordinarie da volontarie oblazioni, da sovvenzioni, lasciti e donazioni dello Stato, di enti e di privati.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 11

Art. 11. L'Ente e' amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da: a) un generale di brigata in servizio permanente od in congedo della Guardia di finanza, presidente; b) un colonnello in servizio permanente della Guardia di finanza, vice presidente; c) un colonnello in congedo della Guardia di finanza, membro; d) due ufficiali superiori in servizio permanente della Guardia di finanza, membri; e) un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze in servizio presso il Comando generale, membro; f) il cappellano militare capo in servizio nella Guardia di finanza, membro. Esercita le funzioni di segretario senza voto un capitano della Guardia di finanza in servizio permanente od in congedo. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Comandante generale della Guardia di finanza; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il segretario e' nominato dal Comandante generale della Guardia di finanza. Partecipano alla riunione del Consiglio, con voto consultivo, i direttori dei Collegi gestiti in proprio dall'Ente.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 12

Art. 12. Il Ministro per le finanze, su proposta del Comandante generale della Guardia di finanza, puo', con proprio decreto: sostituire i membri del Consiglio di amministrazione che, per qualsiasi motivo, non possono adempiere le loro funzioni. I nominati per sostituzione durano in carica sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che hanno sostituito; pronunciare, in qualunque momento, la decadenza di uno o piu' membri del Consiglio per constatata incompatibilita'; sciogliere l'intero Consiglio, ove lo ritenga conforme agli interessi dell'Ente, e nominare un commissario straordinario, da scegliersi tra gli ufficiali generali della Guardia di finanza, in servizio o in congedo, residenti a Roma. Il commissario straordinario assume i poteri del Consiglio di amministrazione e del presidente e dura in carica non oltre sei mesi, salvo proroga di durata non superiore ad altri sei mesi.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 13

Art. 13. L'ufficio di componenti del Consiglio di amministrazione e di commissario straordinario e' gratuito.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 14

Art. 14. Il Consiglio di amministrazione e' investito di tutti i poteri per gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo gli adempimenti di legge o del presente statuto. Esso in particolare: 1) delibera: a) sull'ammissione ai benefici dell'assistenza gratuita od a retta ridotta, nonche' sulla sospensione e cessazione dell'assistenza; b) sull'indirizzo degli studi o del corso d'istruzione a cui avviare gli assistiti; c) sulle modificazioni dello statuto; d) sugli schemi dei regolamenti di amministrazione e di contabilita' dell'Ente; e) sulla nomina, sospensione e cessazione dalla carica di direttore e di economo consegnatario; f) sull'assunzione, sospensione, licenziamento e disciplina dei dipendenti impiegati e salariati; g) sulle proposte di ratifica degli atti d'urgenza compiuti dal presidente e in sua assenza dal vice presidente; h) sugli investimenti di denaro dell'Ente da effettuarsi in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 2) approva: i) i regolamenti interni dei Collegi gestiti in proprio; l) il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la situazione economica patrimoniale; m) le eventuali convenzioni per affidare il servizio di tesoreria ad Istituti di credito; 3) decide sui reclami degli assistiti.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 15

Art. 15. Sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze le deliberazioni che riguardano: a) modificazioni allo statuto; b) schemi di regolamenti d'amministrazione e di contabilita' dell'Ente; c) operazioni di acquisto, vendita e permuta di immobili o di investimenti di danaro diversi da quelli di cui alla lettera h) del precedente articolo; d) accettazioni di sovvenzioni, lasciti e donazioni ad eccezione di quelle concernenti donazioni di modico valore; e) operazioni di finanziamento, di accensione di debiti e di estinzione anticipata di essi, di iscrizione e cancellazione di ipoteche, nonche' di qualsiasi altra formalita' ipotecaria; f) compromessi, transazioni, rinunce, nomina di arbitri e di amichevoli compositori; g) autorizzazioni a stare in giudizio.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 16

Art. 16. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo almeno una volta ogni bimestre; le seconde quando sono ritenute necessarie dal presidente o ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 17

Art. 17. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e' necessario che siano effettivamente presenti almeno quattro componenti del Consiglio oltre al presidente o il vice presidente. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni si intendono approvate quando raccolgono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto, prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 18

Art. 18. I membri del Consiglio di amministrazione non possono partecipare a deliberazioni ne' possono prendere parte ai provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti ed affini fino al quarto grado compreso. I contravventori incorrono nella decadenza dall'incarico.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 19

Art. 19. I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio sono stesi dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 20

Art. 20. Il presidente del Consiglio di amministrazione e' anche presidente dell'Ente di cui ha la rappresentanza e la firma. Egli: a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e vigila acche' esse vengano osservate da chiunque vi sia tenuto; b) deposita in conto corrente presso istituti di credito o uffici postali le somme disponibili ed effettua i prelievi in relazione alle occorrenze; c) adotta tutte le disposizioni inerenti alla direzione ed amministrazione dell'Ente, per le quali non siano necessarie deliberazioni consigliari; d) per la tutela degli interessi dell'Ente, puo' adottare in caso di urgenza, sotto la sua personale responsabilita', provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo a richiederne ratifica alla prima adunanza; e) presenta al Consiglio di amministrazione i bilanci preventivi e consuntivi e la situazione economico-patrimoniale dell'Ente, corredati da relazioni motivate e da esaurienti elementi contabili e statistici.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 21

Art. 21. Il presidente, nei casi di assenza o impedimento, e' sostituito dal vice presidente.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 22

Art. 22. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 luglio di ciascun anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 23

Art. 23. Entro il 31 marzo di ciascun anno viene approvato il bilancio di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 settembre il bilancio consuntivo e la situazione economico patrimoniale dell'esercizio scaduto.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 24

Art. 24. Il servizio di tesoreria dell'Ente puo' essere affidato ad un Istituto di credito.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 25

Art. 25. I beni mobili ed immobili sono descritti in inventari analitici ed estimativi. I crediti, i diritti, i pesi e le obbligazioni sono annotati in un registro con richiamo ai titoli relativi.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 26

Art. 26. I direttori dei Collegi gestiti in proprio dall'Ente sono prescelti tra i capitani e tenenti in servizio permanente della Guardia di finanza, previo nulla osta del Comandante generale del Corpo.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 27

Art. 27. I direttori sono alla dipendenza del presidente che coadiuvano in tutto quanto concerne la gestione dei Collegi. Essi attuano i provvedimenti decisi dagli organi statutari, provvedendo alla tenuta delle scritture contabili, sovrintendendo alla disciplina ed al buon andamento dei Collegi.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 28

Art. 28. Ciascun direttore ha alla propria dipendenza un economo consegnatario al quale e' inoltre affidato il servizio di cassa per i bisogni correnti con l'obbligo della resa del conto mensile che, munito del visto di regolarita' del direttore, e' comunicato al presidente dell'Ente. L'economo consegnatario e' dispensato dal prestare cauzione.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 29

Art. 29. Qualora il Collegio di Loreto, di proprieta' del ((Fondo di assistenza per i finanzieri)), venga dato in gestione mediante convenzione, i compiti di cui al precedente art. 27 sono affidati al segretario del Consiglio di amministrazione.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 30

Art. 30. L'Ente e' posto sotto la tutela e vigilanza del Ministro per le finanze, che le attua a mezzo del Comandante generale della Guardia di finanza. Il Comandante generale provvede ad ordinare ispezioni almeno una volta all'anno ed occorrendo a disporre inchieste. Le relazioni ispettive sono a cura dello stesso Comandante comunicate al Consiglio di amministrazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza-art. 31

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