DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1956, n. 1491

Type DPR
Publication 1956-11-21
Ultimo aggiornamento 1957-01-11
State In force
Source Normattiva
articles 2
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934; n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta

Art. 1

Nel corrente anno finanziario 1956-57 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per istruzione, 200 sottufficiali di complemento e 300 militari di truppa in congedo illimitato del ruolo servizi e del ruolo specialisti appartenenti a qualsiasi classe di leva purche' ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2

Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun comando di Zona Aerea Territoriale e di Aeronautica il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministero della difesa. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto quale sara' indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 novembre 1956 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei Conti, addi' 8 gennaio 1957 Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 12. - CARLOMAGNO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)