DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1956, n. 1491
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934; n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta
Art. 1
Nel corrente anno finanziario 1956-57 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per istruzione, 200 sottufficiali di complemento e 300 militari di truppa in congedo illimitato del ruolo servizi e del ruolo specialisti appartenenti a qualsiasi classe di leva purche' ancora soggetti ad obblighi militari.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun comando di Zona Aerea Territoriale e di Aeronautica il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministero della difesa. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto quale sara' indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 novembre 1956 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei Conti, addi' 8 gennaio 1957 Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 12. - CARLOMAGNO
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