DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1505
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente l'istituzione dell'imposta generale sull'entrata e successive disposizioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, che approva il testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative;
Visto l'art. 4, n. 2 e 3 della legge 11 aprile 1938, n. 612, che istituisce speciali diritti a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ed il decreto interministeriale 7 marzo 1940, pubblicato nella. Gazzetta Ufficiale n. 104 del 3 maggio 1940, col quale sono approvate le modalita' di riscossione dei diritti per la protezione degli animali;
Vista la legge 19 maggio 1954, n. 303, concernente l'aumento dei diritti spettanti all'Ente nazionale per la protezione degli animali sulle licenze di caccia, di uccellagione e di pesca;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, che approva il testo di legge delle tasse sui contratti di borsa;
Vista la tabella allegata al regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, recante provvedimenti in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro;
Visto il regolamento approvato col regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, per l'esecuzione della legge 2 maggio 1872, n. 806, sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento, e del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato col regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive disposizioni;
Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, recante norme per il riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici;
Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, recante norme per il servizio di radioaudizione circolare e successive disposizioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 374, concernente la determinazione della forma, tagli ed altre caratteristiche delle marche "Industria e Commercio", per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata; delle marche per concessioni governative - atti amministrativi, per atti esteri passaporti, per patenti di guida autoveicoli, per l'Ente nazionale per la protezione degli animali; dei foglietti bollati e delle marche per contratti di borsa; delle marche pesi-misure e marchio e delle marche radiofoniche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1130, concernente la determinazione della forma e delle altre caratteristiche di alcuni tagli delle marche "industria e Commercio" per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata; delle marche per la riscossione dei diritti spettanti all'Ente nazionale per la protezione degli animali sulle licenze di caccia, di uccellagione e di pesca; delle marche per contratti di borsa; delle marche pesi, misure e marchio e delle marche radiofoniche;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Riconosciuta l'opportunita' che la stampa delle marche di cui alle leggi e decreti anzidetti venga effettuata su carta bianca, liscia, recante in filigrana delle piccole stelle a cinque punte, in chiaro, intercalate e disposte su tutta la superficie del foglio;
Ritenuta la necessita' di determinare la forma e le altre caratteristiche di un nuovo taglio delle marche concessioni governative per la vidimazione delle patenti di guida autoveicoli;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
Provvedimenti per la nuova carta filigranata per la stampa delle marche per tasse e imposte indirette sugli affari, diritti connessi e marche pesi, misure e marchio. La stampa delle marche di cui alle leggi ed ai decreti citati nelle premesse sara' eseguita su carta bianca, liscia, recante in filigrana delle piccole stelle a cinque punte, in chiaro, intercalate e disposte su tutta la superficie del foglio, ferme restando le altre caratteristiche tecniche delle marche stesse. I valori della specie, finora stampati su carta bianca recante in filigrana, delle piccole ruote alate resteranno in corso fino ad esaurimento delle scorte.
Art. 2
Provvedimenti per le marche concessioni governative per la vidimazione delle patenti di guida autoveicoli. Le marche concessioni governative per la vidimazione delle patenti di guida autoveicoli emesse nel valore da L. 4000 sono stampate su carta bianca, liscia, filigranata nel formato carta mm. 20 x 24 e nel formato stampa mm. 17 x 21. La filigrana, in chiaro, e' formata da piccole stelle a cinque punte intercalate e disposte su tutta la superficie del foglio marche. La dentellatura e' costituita da n. 14 dentelli di per foratura su due centimetri. La vignetta della marca e' costituita da una cornice rettangolare lineare che racchiude al centro l'effige della Dea Roma su fondo scuro a tratteggio incrociato chiusa in una cornice ovale; attorno alla cornice corre da sinistra a destra la leggendina in carattere bastoncino chiaro "Patente Guida Autoveicoli"; in alto, in un cartoccio, vi e' in carattere stampatello pieno si fondo bianco la leggenda "Concessioni Governative" in basso, in un altro cartoccio vi e' la leggenda in carattere stampatello pieno e Lire" e il valore in cifra "4000" su fondino a tratteggio orizzontale leggerissimo. La marca e' stampata in colore verde.
GRONCHI ANDREOTTI - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 22. - CARLOMAGNO
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