DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1956, n. 1540
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21; Visto il regio decreto 16 luglio 1905; n. 646, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10. Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, societa' per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935 e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627, 31 luglio 1954, n. 871, 1 marzo 1955, numero 201 e 7 gennaio 1956, n. 193; Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 10 ottobre 1956; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Le seguenti disposizioni dello statuto del Credito fondiario sardo, societa' per azioni con sede in Roma, sono cosi' modificate: Art. 5. - "Il capitale sociale e' di L. 650.000.000 diviso in n. 3.250.000 azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna. Le azioni sono nominative e potranno essere convertite al portatore a spese del richiedente, ove la legge lo consenta". Art. 8, primo comma. - "L'Istituto, a fronte dei mutui concessi, potra' emettere cartelle fruttanti interesse eguale a quello dei mutui stessi, sino all'ammontare massimo - rapportato al capitale versato ed alle riserve - consentito dalle disposizioni di legge vigenti in materia".
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 34. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.