DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1956, n. 1563
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per la revisione degli organici degli impiegati civili dello Stato, al fine di adeguarli alle effettive esigenze di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
I quadri 17, 35, 55 e 75 annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, limitatamente alla parte in cui sono riprodotti i ruoli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono sostituiti dalla tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il personale dei suindicati ruoli dell'Ispettorato del lavoro e' inquadrato nelle carriere, nei ruoli e nelle qualifiche stabiliti nella tabella allegata al presente decreto, pari a quelli cui organicamente il predetto personale appartiene alla data alla quale ha effetto il decreto medesimo. Gli impiegati della carriera direttiva aventi la qualifica di ispettore generale centrale o di ispettore generale regionale e quelli aventi la qualifica di ispettore capo centrale o di ispettore capo provinciale, di cui al quadro 17 annesso ad decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono inquadrati rispettivamente nella qualifica di ispettore generale e in quella di ispettore capo, stabilite nella tabella allegata al presente decreto. Gli impiegati della carriera esecutiva aventi la qualifica di aiutante ispettore, di cui al quadro 55 annesso al gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono inquadrati nella qualifica di ufficiale di vigilanza, stabilita nella tabella allegata al presente decreto. Il collocamento in ciascuna qualifica del personale inquadrato ai sensi del precedente comma e' effettuato secondo l'ordine e con l'anzianita' maturata nella qualifica rivestita alla, data alla quale ha effetto il presente decreto. Ai fini del collocamento degli ispettori generali centrali e degli ispettori generali regionali nella nuova qualifica di ispettore generale e del collocamento degli ispettori capi centrali e degli ispettori capi provinciali nella nuova qualifica di ispettore capo, in caso di pari anzianita' nella qualifica rivestita alla data alla quale ha effetto il presente decreto, l'ordine e' determinato dalla successione data dal Consiglio di amministrazione ai rispettivi scrutini di promozione. Restano in vigore i ruoli aggiunti e i posti aggiunti ai ruoli ordinari dell'Ispettorato del lavoro, concernenti il personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana, di cui alla tabella XXXVI - allegato A - e alla tabella LII - allegato B - annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, secondo le norme del decreto medesimo. Nulla e' innovato per quanto riguarda il personale inquadrato nei ruoli aggiunti sostituiti ai ruoli speciali transitori dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi dell'art. 71, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. Resta altresi' immutata la posizione del personale mantenuto in servizio nell'Ispettorato del lavoro con contratto a tempo indeterminato, ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ferme restando le condizioni all'uopo stabilite dal comma medesimo.
Art. 2
Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, non modificate dal presente decreto.
Art. 3
Il presente decreto ha effetto dal 16 gennaio 1957.
GRONCHI SEGNI - MEDICI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1957 -
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 70. - RELLEVA
Tabella
Tabella dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro Parte di provvedimento in formato grafico
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