DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1956, n. 1590
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine; Vista la deliberazione 18 aprile 1955, n. 21, con la quale il Consiglio provinciale di Novara ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della propria Provincia; Ritenuta l'opportunita' di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: La legge 9 giugno 1901, n. 211, e' resa applicabile nel territorio della provincia di Novara.
GRONCHI SEGNI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 87. - CARLOMAGNO
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