DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1956, n. 1666
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 novembre 1955, n. 1335, relativa alla ratifica ed all'esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa; Decreta:
Articolo unico
E' approvato il regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, secondo il testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per gli affari esteri.
GRONCHI SEGNI - MARTINO - TAMBRONI - MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 108. - CARLOMAGNO
Regolamento art. VII Convenzione fra Paesi del Trattato del Nord Atlantico-art. 1
Regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra i Paesi aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate. Art. 1 ((Ai fini del presente decreto, per "Convenzione" si intende la Convenzione fra gli Stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico sullo status delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335. La facolta' di rinunciare al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione o di accettare le istanze di rinuncia a tale diritto, nei casi previsti nell'art. VII, paragrafo 3, della Convenzione, e' esercitata secondo le disposizioni del presente regolamento. Le istanze di rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione riconosciuto allo Stato italiano ai sensi dell'art. VII, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione sono dirette al Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri, del procuratore della Repubblica presso il piu' vicino Tribunale ovvero, dopo la chiusura delle indagini preliminari, del giudice che procede. A tal fine, il procuratore della Repubblica o il giudice inoltrano le istanze, con un rapporto informativo, rispettivamente al Procuratore generale o al Presidente del Tribunale o della Corte che le trasmettono immediatamente con le osservazioni del caso. Della presentazione dell'istanza di rinuncia viene data, in ogni caso, immediata comunicazione al procuratore della Repubblica ovvero, dopo la chiusura delle indagini preliminari, al giudice che procede. Il Ministro della giustizia, sentito il Ministro per gli affari esteri anche nel caso che le istanze non siano pervenute per il suo tramite, se riconosce ammissibile l'istanza e ritiene opportuno che si faccia luogo alla rinunzia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione, ne fa richiesta all'autorita' giudiziaria competente per il procedimento. Tale richiesta puo' essere fatta in ogni stato e grado del procedimento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Il giudice, accertata l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilita' e la validita' della rinuncia, dichiara con sentenza la rinunzia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione. In ogni caso la pronuncia del giudice sulla richiesta del Ministro e' comunicata all'autorita' dello Stato che ha fatto istanza per la rinuncia. Le precedenti disposizioni si osservano, in quanto compatibili, anche nel caso che il Ministro della giustizia intenda di sua iniziativa richiedere che sia dichiarata la rinuncia al diritto di priorita', nell'esercizio della giurisdizione, da parte delle autorita' giudiziarie italiane, in favore dell'altro Stato.))
Regolamento art. VII Convenzione fra Paesi del Trattato del Nord Atlantico-art. 2
Art. 2. La istanza di rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione, riconosciuto allo Stato di origine ai sensi dell'art. VII, paragrafo 3, lettera a), n. I e II della citata Convenzione, e' fatta dal ((Ministro della giustizia)) per il tramite del Ministero degli affari esteri alle competenti autorita' dell'altro Stato.
Regolamento art. VII Convenzione fra Paesi del Trattato del Nord Atlantico-art. 3
Art. 3. Se la cognizione del reato rientra nella competenza dell'autorita' giudiziaria militare, il ((Ministro della giustizia)) provvede di intesa con il Ministro per la difesa.
Regolamento art. VII Convenzione fra Paesi del Trattato del Nord Atlantico-art. 4
Art. 4. Le autorita' giudiziarie devono comunicare al ((Ministro della giustizia)), di loro iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, le informazioni occorrenti per l'esercizio delle facolta' indicate nei precedenti articoli.
Regolamento art. VII Convenzione fra Paesi del Trattato del Nord Atlantico-art. 5
Art. 5. Nei casi previsti nello stesso art. VII, paragrafo 9, lettera g), dell'anzidetta Convenzione, il presidente o il ((giudice)) deve dare tempestivo avviso del giorno fissato per il dibattimento al comandante del reparto a cui l'imputato appartiene e se cio' non sia possibile o in caso di urgenza al piu' vicino Comando o Ufficio dello Stato di origine, affinche' un rappresentante del Governo di questo Stato possa essere presente al dibattimento. Il suddetto rappresentante ha il diritto di intervenire anche quando si e' ordinato di procedere a porte chiuse, salvo che la pubblicita' del dibattimento sia esclusa per tutelare il segreto politico o militare.
Regolamento art. VII Convenzione fra Paesi del Trattato del Nord Atlantico-art. 6
Art. 6. La rinuncia da parte dello Stato di origine al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione e' notificata, ai sensi dell'art. VII, paragrafo 3, lettera e), dell'indicata Convenzione, al ((Ministero della giustizia)) che provvede a trasmetterla senza indugio all'autorita' giudiziaria competente.
Regolamento art. VII Convenzione fra Paesi del Trattato del Nord Atlantico-art. 7
Art. 7. Il capo dell'ufficio giudiziario che ha ordinato o compiuto un atto, che debba essere notificato o comunicato alle autorita' dello Stato di origine in esecuzione delle disposizioni dell'art. VII della citata Convenzione, deve inviare copia dei documenti o le informazioni, che occorre notificare, alla Procura generale presso la Corte d'appello nel cui distretto l'ufficio ha sede. Questa provvede a portare sollecitamente l'atto o le informazioni a conoscenza delle autorita' militari dello Stato d'origine, dalle quali dipende la persona a cui l'atto o le informazioni si riferiscono, ovvero alle autorita' dello stesso Stato comunque abilitate a ricevere simili notificazioni o comunicazioni. L'autorita' giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria che abbiano disposto la cattura di una delle persone indicate nell'art. VII, paragrafo 5, lettera b), da' immediata comunicazione dell'avvenuta cattura al Comando dal quale dipende la persona stessa ovvero al piu' vicino Comando od Ufficio dello Stato di origine.
Regolamento art. VII Convenzione fra Paesi del Trattato del Nord Atlantico-art. 8
Art. 8. Le notificazioni o comunicazioni che devono essere fatte alle competenti autorita' italiane, ai sensi del citato art. VII, possono anche essere dirette alla Procura generale presso la piu' vicina Corte d'appello, la quale provvede a trasmetterle alle autorita' competenti. Alla stessa Procura generale possono essere dirette le richieste di assistenza per la cattura dei membri delle Forze armate o di elementi civili sui quali ha giurisdizione lo Stato di origine, ai sensi dello stesso art. VII, paragrafo 5, lettera a), e le richieste di assistenza per lo svolgimento di inchieste, per ricerca di prove o per il sequestro e la consegna di elementi di prova, ai sensi dell'art. VII, paragrafo 6, lettera a), nonche' le richieste di informazioni, previste nello stesso paragrafo 6, lettera b), e quelle di cui al paragrafo 7, lettera b). Il Procuratore generale provvede, nelle forme e nei modi che ritiene opportuni, a che venga prestata l'assistenza richiesta. Nel caso di fragranza o di particolare urgenza le richieste di assistenza per la cattura di membri delle Forze armate o di elementi civili, per la conservazione delle prove di reato o per la prevenzione di reati possono essere rivolte agli organi locali di polizia giudiziaria, dandosene immediata comunicazione alla Procura generale presso la piu' vicina Corte di appello. Visto, il Ministro per gli affari esteri MARTINO
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