DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956, n. 1667
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 967; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte
dei conti, addi' 13 marzo 1957
Atti del Governo,
registro n. 104, foglio n. 112. - CARLOMAGNO
Regolamento ordinamento e funzionamento istituto di previdenza dirigenti industriali-art. 1
Regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. Art. 1. Sono organi dell'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali: 1) il presidente; 2) il Consiglio di amministrazione; 3) il Comitato esecutivo; 4) il Collegio dei sindaci.
Regolamento ordinamento e funzionamento istituto di previdenza dirigenti industriali-art. 2
Art. 2. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione dell'organizzazione sindacale dei dirigenti piu' rappresentativa a carattere nazionale. Egli ha la rappresentanza legale dell'istituto, al cui funzionamento sovraintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate dalla legge e dai regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo. Il presidente vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo, dei quali e' di diritto presidente e che convoca a norma del presente regolamento, determinando la materia da portare alla discussione. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito da uno dei vice presidenti da lui designato. Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' delegare, per il compimento di determinati atti, la legale rappresentanza dell'istituto ad un consigliere.
Regolamento ordinamento e funzionamento istituto di previdenza dirigenti industriali-art. 3
Art. 3. ((Il consiglio di amministrazione e' nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' composto da: a) il presidente dell'Istituto che lo presiede; b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente qualifica non inferiore a primo dirigente, a direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata; c) un funzionario del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a primo dirigente, a direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata; d) undici rappresentanti dei dirigenti; e) tre rappresentanti dei datori di lavoro; f) due rappresentanti del personale dell'Istituto. I componenti di cui alle lettere d) ed e) sono designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali piu' rappresentative entro il termine preventivamente stabilito dal Ministro, che in mancanza provvede direttamente alla nomina. I componenti di cui alla lettera f) sono designati dal personale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice Presidenti)).
Regolamento ordinamento e funzionamento istituto di previdenza dirigenti industriali-art. 4
Art. 4. ((Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri per la gestione dell'Istituto, compresi quelli relativi all'attuazione delle provvidenze assistenziali, determina le direttive tecniche ed amministrative occorrenti, esercita tutte le altre attribuzioni demandate da leggi e regolamenti ed in particolare delibera: a) i bilanci preventivi e consuntivi; b) la nomina del direttore generale; c) il regolamento organico del personale; d) il regolamento amministrativo-contabile con la precisazione delle competenze dei vari organi; e) il piano annuale degli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidita' di gestione di cui all'[art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art65), previa determinazione dei criteri direttivi generali relativi; f) l'acquisto, la costruzione, la alienazione e la permuta dei beni immobili o, nei limiti del piano di cui alla lettera e), di azioni di societa' immobiliari; g) l'accettazione delle eredita', delle donazioni e dei legati; h) le direttive al comitato esecutivo sull'attuazione delle forme di impiego che, nei casi previsti dalla lettera f) devono riguardare i singoli casi con indicazione dei criteri e dei limiti; i) su ogni altra questione portata al suo esame dal presidente anche su richiesta del comitato esecutivo o di un terzo dei consiglieri o del collegio sindacale. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere approvati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ai quali essi devono essere rimessi, corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e del collegio sindacale, rispettivamente entro il 30 novembre dell'anno precedente ed il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, cui essi si riferiscono. Le deliberazioni di cui alla lettera b) debbono essere approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; le deliberazioni di cui alla lettera e) devono essere approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; le deliberazioni di cui alle lettere c) e d) devono essere approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro)).
Regolamento ordinamento e funzionamento istituto di previdenza dirigenti industriali-art. 5
Art. 5. ((Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente ogni due mesi nonche' quando sia ritenuto necessario dal presidente o su richiesta di almeno otto dei suoi componenti o del collegio sindacale. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare deve essere diramato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la validita' delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti. Non e' ammessa la delega. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente)).
Regolamento ordinamento e funzionamento istituto di previdenza dirigenti industriali-art. 6
Art. 6. Il Comitato esecutivo si compone del presidente, dei due vice presidenti, del consigliere rappresentante il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di cinque consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione. Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno. La convocazione e' fatta mediante avvisi diramati ai membri, almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il predetto termine puo' essere ridotto a due giorni. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno cinque membri: le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; a parita' di voti prevale la parte cui accede il voto del presidente.
Regolamento ordinamento e funzionamento istituto di previdenza dirigenti industriali-art. 7
Art. 7. ((Il comitato esecutivo; a) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dal presidente sul funzionamento amministrativo e tecnico dell'Istituto; b) esprime parere sui bilanci da sottoporre al consiglio di amministrazione; c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del consiglio di amministrazione e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 ed al successivo art. 14; d) delibera sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione; e) decide in via definitiva sui ricorsi degli iscritti; f) delibera su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal consiglio di amministrazione con determinazione di criteri direttivi; g) delibera, in caso di urgenza, anche sugli argomenti di competenza del consiglio di amministrazione di cui ai punti f) e g) dell'art. 4, con l'obbligo, per il presidente, di sottoporre le deliberazioni a ratifica del consiglio nella prima riunione successiva; h) esercita le altre attribuzioni demandate al comitato da leggi, decreti e regolamenti; i) nomina il personale e delibera sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari e sulla dispensa dal servizio degli impiegati, in conformita' alle norme del regolamento organico del personale)).
Regolamento ordinamento e funzionamento istituto di previdenza dirigenti industriali-art. 8
Art. 8. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono esercitate da un funzionario dell'Istituto nominato dal Consiglio su proposta del presidente. I verbali del Consiglio e del Comitato, di regola, sono letti ed approvati nelle riunioni immediatamente successive; essi sono firmati dal presidente e dal segretario.
Regolamento ordinamento e funzionamento istituto di previdenza dirigenti industriali-art. 9
Art. 9. Le funzioni di sindaci dell'Ente sono esercitate da un Collegio costituito da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei dirigenti e da un rappresentante dei datori di lavoro, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i nominativi designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali competenti piu' rappresentative a carattere nazionale. Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che provvede anche, con le stesse norme, alla nomina di un sindaco supplente per ciascun sindaco effettivo. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei sindaci nomina nel suo seno il presidente. I sindaci debbono essere invitati ad assistere a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
Regolamento ordinamento e funzionamento istituto di previdenza dirigenti industriali-art. 10
Art. 10. Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'[art. 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabili, ed in particolare: 1) rivede e controlla la gestione e le scritture contabili; 2) effettua ispezioni e riscontri di cassa; 3) rivede i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione.
Regolamento ordinamento e funzionamento istituto di previdenza dirigenti industriali-art. 11
Art. 11. Il direttore generale e' a capo di tutti i servizi dell'Istituto, ne regola il normale funzionamento, sovraintende a tutto il personale, ne fissa i compiti e ne cura la disciplina ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle presenti norme, dalle leggi e regolamenti, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo. Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, riferisce annualmente in sede di consuntivo sulla gestione dell'istituto. La nomina, il rapporto d'impiego e il trattamento economico del direttore generale sono regolati dalle norme di cui alla lettera e) del precedente art. 4.
Regolamento ordinamento e funzionamento istituto di previdenza dirigenti industriali-art. 12
Art. 12. ((Il presidente e gli altri componenti di cui all'art. 3, lettere b), c), d), e) ed f), durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi in cui, durante il triennio, uno o piu' di essi vengano per qualsiasi ragione a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione mediante nomina ai sensi dei precedenti articoli, su nuova designazione da parte degli organi competenti)). Nei casi in cui, durante il triennio, uno o piu' di essi vengano per qualsiasi ragione a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione mediante nomina ai sensi dei precedenti articoli, su nuova designazione da parte degli organi competenti. Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica lino a quando sarebbero rimasti i membri che essi hanno sostituito. ((Il mancato intervento dei consiglieri di cui all'art. 3, lettere d), e) ed f), a tre adunanze consecutive del consiglio o del comitato, senza giustificato motivo, puo' produrre la decadenza dalla carica, da dichiararsi, su proposta del presidente e previa comunicazione all'interessato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale)).
Regolamento ordinamento e funzionamento istituto di previdenza dirigenti industriali-art. 13
Art. 13. ((L'esercizio finanziario dell'istituto comincia con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il direttore generale sottopone al comitato esecutivo il bilancio preventivo entro il 15 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce ed il bilancio consuntivo entro il primo quadrimestre dell'anno successivo; dopo l'esame del comitato esecutivo, il bilancio e' rimesso al collegio dei sindaci che deve riferirne, entro il termine di trenta giorni, al consiglio di amministrazione al quale spetta l'approvazione. Per le spese e per le altre uscite consentite dai fini istituzionali dell'ente, ma che non abbiano carattere rigorosamente obbligatorio per legge e regolamento, e la cui determinazione sia rimessa agli organi dell'ente medesimo deve essere assicurata nel bilancio di previsione la necessaria copertura finanziaria pena la nullita' dello stanziamento. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio preventivo, che si rendono necessarie, debbono essere apportate nel corso dell'esercizio e dopo l'approvazione debbono essere comunicate ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro)).
Regolamento ordinamento e funzionamento istituto di previdenza dirigenti industriali-art. 14
Art. 14. I fondi disponibili dell'Istituto possono essere impiegati: a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie; b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidita'; c) in immobili urbani e rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi; d) in mutui ipotecari; e) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale VIGORELLI
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