DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1956, n. 1668

Type DPR
Publication 1956-12-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato;

Vista la legge 8 luglio 1956, n. 706, contenente modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

TITOLO PRIMO Campo di applicazione della disciplina dell'apprendistato

Art. 1

Qualunque datore di lavoro puo' assumere apprendisti che intendano conseguire una qualificazione per la quale occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale. L'apprendistato puo' avere luogo anche per categorie impiegatizie.

Art. 2

Il rapporto di apprendistato si estingue: a) con l'esito positivo delle prove di idoneita' di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento; b) con la scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi di lavoro; c) comunque, con il compimento di un quinquennio di apprendistato.

Art. 3

L'esclusione dall'applicazione delle norme della legge sull'apprendistato, ai sensi dell'art. 31 della stessa, nei confronti di particolari categorie di imprese, puo' essere consentita qualora sussistano: a) i requisiti necessari per assicurare l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare per la totalita' degli apprendisti assunti o da assumere; b) continuita' e regolarita' di funzionamento, sia dell'addestramento pratico, sia dell'insegnamento complementare, a cura e spese dei datori di lavoro.

TITOLO SECONDO Forme e modalita' di assunzione dell'apprendista visita sanitaria ed esame psicofisiologico

Art. 4

Chiunque, in possesso dei requisiti di eta' prescritti dall'art. 6 della legge, intende essere assunto in qualita' di apprendista presso un'impresa, anche artigiana, per il conseguimento di una qualifica professionale. deve iscriversi negli appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento del Comune di residenza. L'iscrizione ha luogo secondo le seguenti classificazioni: 1) apprendisti disoccupati per effetto della cessazione di precedente rapporto di lavoro; 2) giovani, che aspirino ad essere avviati per la prima volta al lavoro in qualita' di apprendisti; 3) giovani lavoratori non qualificati, ne' apprendisti, che, essendo occupati, aspirino ad essere assunti in altra azienda come apprendisti.

Art. 5

Per le imprese che occupano dipendenti in numero superiori a dieci e' ammessa la richiesta nominativa lino al 25 per cento del numero degli apprendisti da assumere. Nel caso in cui il numero degli apprendisti da assumere non sia esattamente divisibile per quattro, il numero degli apprendisti, per i quali puo' essere effettuata la richiesta nominativa, e' dato dal quoziente intero della divisione aumentato di una unita'. Qualora gli apprendisti da assumere siano meno di quattro, e' consentita la richiesta nominativa per una unita'. Delle richieste nominative di apprendisti eccedenti la percentuale del 25 per cento, effettuate ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, si dovra' tenere conto in caso di ulteriori assunzioni di apprendisti da parte delle medesime aziende. Le imprese, il cui numero di dipendenti non sia superiore a dieci, possono effettuare la richiesta nominativa per tutti gli apprendisti che intendano assumere. Nelle assunzioni di apprendisti in base a richiesta numerica l'avviamento al lavoro ha luogo tenendo presente la situazione economica, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti il nucleo familiare, il titolo di studio - ivi compresi l'attestato di frequenza e di superamento della prova finale dei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, nonche' l'attestato di frequenza, e di superamento di corsi di preapprendistato - l'anzianita' di iscrizione negli appositi elenchi. Ai fini dell'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori gli apprendisti sono esclusi dal compiuto dei dipendenti dell'azienda. E' annessa l'assunzione diretta, in qualita' di apprendisti, dei figli del datore di lavoro.

Art. 6

I datori di lavoro non artigiani, all'atto della richiesta di assunzione, debbono dichiarare all'Ufficio di collocamento, competente per territorio, il genere di lavoro, cui il giovane lavoratore e' destinato, e la qualifica professionale che lo stesso dovra' conseguire al termine dell'apprendistato.

Art. 7

Entro dieci giorni dalla data di assunzione, l'imprenditore artigiano deve notificare per iscritto all'Ufficio di collocamento del Comune, in cui esercita la propria attivita' il nominativo dell'apprendista direttamente assunto e la qualifica professionale che lo stesso dovra' conseguire al termine dell'apprendistato. L'Ufficio di collocamento rilascia ricevuta della notificazione. Qualora l'apprendista direttamente assunto risieda in localita' diversa da quella in cui si svolge l'attivita' lavorativa, l'Ufficio di collocamento, dove ha sede la azienda, da' comunicazione dell'avvenuto avviamento all'Ufficidi collocamento del Comune di provenienza del giovane lavoratore.

Art. 8

Gli imprenditori non artigiani, ai sensi dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono tenuti a comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro. L'Ufficio di collocamento provvede alla reiscrizione negli appositi elenchi degli apprendisti residenti nel Comune, qualora il lavoratore interessato ne faccia richiesta e, per gli apprendisti non residenti, comunica l'avvenuta cessazione del rapporto all'Ufficio di collocamento del Comune di provenienza.

Art. 9

Gli aspiranti apprendisti non possono essere avviati in imprese non artigiane, ne' possono essere adibiti al lavoro in quelle artigiane, prima di essere sottoposti alla visita sanitaria prescritta dall'art. 4 della legge per l'accertamento della idoneita' delle loro condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale devono essere assunti. Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, la visita sanitaria ha luogo dopo la comunicazione di assunzione. L'accertamento e' eseguito gratuitamente dall'autorita' sanitaria comunale a seguito della richiesta dell'Ufficio di collocamento. Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio di non idoneita' temporanea al mestiere prescelto, il sanitario dispone una ulteriore visita, decorso un congruo periodo di tempo, senza dar luogo ad alcuna trascrizione nel libretto individuale di lavoro. ((2))

Art. 10

L'esame psicofisiologico per l'accertamento delle attitudini dell'aspirante apprendista al particolare lavoro, al quale ha chiesto di essere avviato, e' effettuato nei Comuni ove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'esame puo' essere disposto dall'Ufficio di collocamento competente dal momento dell'iscrizione del giovane lavoratore negli appositi elenchi. Il risultato dell'accertamento, che non deve essere trascritto in alcun documento di lavoro, viene comunicato, in via riservata ed esclusiva, all'Ufficio di collocamento competente ed all'aspirante apprendista. L'esame e le certificazioni relative sono gratuiti. L'aspirante apprendista sottoposto ad esame psicofisiologico e' esonerato dalla visita sanitaria di cui all'articolo precedente, quando la sua attitudine fisica e' accertata in occasione dell'esame predetto.

Art. 11

Sui ricorsi contro i provvedimenti degli Uffici di collocamento in merito alla iscrizione negli elenchi, di cui all'art. 4 del presente regolamento, decide il direttore del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e, in via definitiva, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. In entrambi i casi il termine di presentazione dei ricorsi e' di giorni trenta dalla comunicazione agli interessati del provvedimento adottato. I ricorsi avverso i provvedimenti del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione debbono essere avanzati per tramite dello stesso Ufficio, che, entro dieci giorni dalla loro presentazione, li trasmette, debitamente istituti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli stessi termini e modalita' previsti per i ricorsi di cui sopra valgono per quelli prodotti dai datori di lavoro in materia di avviamento al lavoro degli apprendisti.

TITOLO TERZO Svolgimento del rapporto di apprendistato e attribuzione della qualifica professionale

Art. 12

E' vietata l'assunzione di apprendisti di eta' inferiore ai 14 anni e superiore ai 20 anni compiuti. I giovani lavoratori, che abbiano superato i 20 anni di eta' e che abbiano gia' prestato uno o piu' periodi di apprendistato, possono essere assunti come apprendisti, purche' sussistano le condizioni di cui all'art. 8 della legge. I contratti collettivi di lavoro possono prescrivere, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 6 della legge, particolari limitazioni di eta' per l'assunzione degli apprendisti di determinate categorie professionali. Gli apprendisti, che all'atto dell'entrata in vigore della legge erano gia' alle dipendenze di datori di lavoro, possono mantenere la qualifica di apprendisti quando per i limiti di eta' l'assunzione sia stata effettuata in conformita' delle disposizioni contenute nei contratti collettivi e purche' la durata dell'apprendistato non superi quella massima stabilita nei contratti stessi. Tale durata non potra' in nessun caso superare i cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge. I contratti collettivi di lavoro possono determinare altresi' la percentuale massima degli apprendisti che l'imprenditore non artigiano ha facolta' di assumere in relazione al numero complessivo dei lavoratori qualificati e specializzati occupati nell'impresa.

Art. 13

Compiuto il periodo di prova, di cui all'art. 9 della legge, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva. I contratti collettivi possono consentire l'esonero dall'effettuazione del periodo di prova, o la riduzione di tale periodo, per quegli apprendisti che, precedentemente all'assunzione, abbiano frequentato con profitto corsi professionali.

Art. 14

La durata dell'orario di lavoro degli apprendisti non puo' eccedere le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali, salvo quanto previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo. Per tali occupazioni i contratti collettivi possono prevedere limitazioni di orario per le prestazioni di lavora degli apprendisti.

Art. 15

Le aziende industriali o commerciali, nell'esporre ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, l'orario di lavoro degli apprendisti, debbono indicare le ore destinate all'addestramento pratico nonche' il numero di quelle dedicate all'insegnamento complementare anche se effettuato fuori azienda.

Art. 16

L'esclusione degli imprenditori artigiani dal versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, di cui all'art. 22 della legge, non esime gli stessi dall'obbligo di apporre sui libri di paga e di matricola le annotazioni e registrazioni prescritte dalle leggi vigenti per ciascun apprendista dipendente.

Art. 17

Le ore nelle quali l'apprendista riceve l'insegnamento complementare sono considerate come ore di lavoro effettivo ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692; e computate a tutti gli effetti nell'orario di lavoro.

Art. 18

Durante la frequenza dei corsi di insegnamento complementare l'apprendista non puo', di massima, fruire delle ferie annuali retribuite, che debbono essere concesse al termine di ciascun corso. La durata delle ferie, che normalmente ha carattere continuativo, puo' essere, per esigenze produttive dell'azienda o su richiesta dell'apprendista, frazionata in due periodi.

Art. 19

In mancanza di contratti collettivi che, in campo nazionale o locale, per settori generali o per particolari categorie, disciplinano la misura della retribuzione spettante all'apprendista, questa e' determinata ai sensi dell'art. 2099 del Codice civile.

Art. 20

Gli apprendisti hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' e diligenza il corso al quale sono stati avviati, di comportarsi correttamente e di obbedire agli istruttori preposti all'insegnamento complementare. Gli istruttori comunicano quindicinalmente agli imprenditori interessati le giornate e le ore di assenza di ciascuno degli apprendisti.

Art. 21

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

Art. 22

In conformita' alle norme di cui agli articoli 10 e 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, ed alle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge, l'apprendista non deve essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori di manovalanza. Non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alla lavorazione nella quale l'addestramento si effettua in aiuto all'operaio qualificato o specializzato, sotto la cui guida l'apprendista e' addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempreche' l'esplicazione di queste attivita' non diventi prevalente ed in ogni caso rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista stesso.

Art. 23

I periodi di tempo durante i quali l'apprendista puo' essere adibito, per necessita' tecniche inerenti all'addestramento pratico, a lavorazioni retribuite a cottimo, a incentivo, ovvero a lavorazioni in serie, sono determinati dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Il datore di lavoro ha l'obbligo di dare preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio del periodo durante il quale intende adibire l'apprendista alle lavorazioni suddette. In mancanza di apposita norma di contratto collettivo, l'Ispettorato del lavoro puo' limitare l'impiego degli apprendisti in tali lavorazioni quando la durata del suddetto periodo risulti eccessiva rispetto alle necessita' dell'addestramento.

Art. 24

I datori di lavoro, compresi gli artigiani, entro il termine previsto dai contratti collettivi e, comunque, non oltre il quinquennio, attribuiscono agli apprendisti la qualifica professionale di cui all'art. 18 della legge, previa effettuazione di prove di idoneita'. Le modalita' di esecuzione delle prove sono stabilite dai contratti collettivi, o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).

Art. 25

Gli apprendisti, ai quali non sia stata attribuita dal datore di lavoro la qualifica professionale, sono ammessi a sostenere, a loro richiesta, prove finali di idoneita'. Le prove sono indette dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che ne stabilisce la data e la localita' di effettuazione, con le modalita' stabilite dai contratti collettivi o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro. La Commissione giudicatrice, composta da due esperti designati dalla Commissione provinciale per il collocamento, di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e da un esperto designato dalla competente autorita' scolastica, e' presieduta da un ispettore del lavoro o da altro esperto delegato dal competente Ispettorato del lavoro.

TITOLO QUARTO Previdenza e assistenza

Art. 26

Le forme di previdenza e assistenza sociale, applicabili agli apprendisti ed elencate nell'art. 21 della legge, sono quelle gestite con carattere di generalita' dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie della gente di mare e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ai quali gli apprendisti sono iscritti anche se appartenenti a categorie di lavoratori per i quali esistono fondi speciali di previdenza o e' prevista l'iscrizione ad altri Istituti o enti previdenziali o assistenziali. Resta ferma, per quanto concerne la Regione Trentino - Alto Adige, l'iscrizione degli apprendisti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, istituite con legge regionale 20 agosto 1954, n. 25.

Art. 27

Le forme di previdenza e assistenza sociale obbligatorie estese agli apprendisti si applicano per tutta la durata dell'apprendistato.

Art. 28

Ai fini del rilascio del documento di iscrizione degli apprendisti non artigiani, valevole per ottenere le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie, i datori di lavoro sono tenuti a denunciare direttamente all'Istituto gestore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, competente ai sensi dell'art. 26, i nominativi degli apprendisti assunti, entro il termine di dieci giorni dall'assunzione. Lo stesso termine deve essere osservato per la comunicazione della cessazione del rapporto di apprendistato.

Art. 29

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