DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1956, n. 1674
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 14 luglio 1956 e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulato in Roma in data 30 novembre 1956 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di statistica sanitaria presso la Facolta' di scienze statistiche demografiche ed attuariali dell'Universita' di Roma.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di statistica sanitaria in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di cui al precedente articolo nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza oppure vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo verra' senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente sovventore, di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.
GRONCHI ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 168. - RELLEVA
Convenzione istituzione di un posto di ruolo scienze statistiche Universita' di Roma-art. 1
Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della statistica sanitaria presso la Facolta' di scienze statistiche demografiche ed attuariali della Universita' di Roma. L'anno 1956 questo giorno 14 del mese di luglio in Roma in una sala del Rettorato della Citta' Universitaria, avanti a me dott. Alfredo Masdea del fu Arturo, direttore amministrativo dell'Universita' di Roma delegato con decreto rettorale del 14 dicembre 1949 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Universita' stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e alla presenza dei sottoelencati testimoni, idonei a termini di legge ed a me noti: Ruggeri dott. Francesco del fu Antonio, funzionario dell'Universita' di Roma, domiciliato in Roma; Presutti dottor Duilio di Nicola, funzionario della Federazione italiana contro la tubercolosi, domiciliato in Roma; sono comparsi i signori: Papi prof. Giuseppe Ugo del fu Giustino, nato a Capua e domiciliato a Roma, Magnifico rettore dell'Universita' degli studi, di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipula della convenzione con la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 3 febbraio 1956 (allegato A) che fa parte integrante del presente atto; Morelli prof. Eugenio del fu Giuseppe, nato a Teglio (Sondrio), e domiciliato per la carica presso la Federazione italiana contro la tubercolosi, delegato alla stipulazione della presente convenzione come da deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Federazione italiana contro la tubercolosi in data 9 maggio 1956 (allegato B) che si allega come parte integrante del presente atto; Premesso che la Federazione italiana contro la tubercolosi ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della "statistica sanitaria al fine di assicurare un incremento delle indagini nel settore della statistica sanitaria che costituisce la base per una auspicata evoluzione sociale della lotta antitubercolare; che in conseguenza di quanto sopra; la predetta Federazione italiana contro la tubercolosi ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto del professore di ruolo di cui sopra; che la Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali presso la quale l'insegnamento viene impartito, nella seduta del 7 gennaio 1956, ha riconosciuto come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di ruolo suddetto; che, il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Roma, nella seduta del 3 febbraio 1956 ha esaminato ed approvato nell'ambito della sua competenza le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il rettore alla stipulazione della presente convenzione; Tutto cio' premesso si conviene e stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' di Roma e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali e con le norme dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della statistica sanitaria.
Convenzione istituzione di un posto di ruolo scienze statistiche Universita' di Roma-art. 2
Art. 2. La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga a versare, in due rate semestrali uguali ed anticipate, all'Universita' di Roma per il mantenimento del posto di ruolo di "statistica sanitaria di cui all'art. 1 il contributo annuo di L. 2.200.000 (duemilioniduecentomila) pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
Convenzione istituzione di un posto di ruolo scienze statistiche Universita' di Roma-art. 3
Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, aggiunta di famiglia, indennita' varie) del professore titolare della cattedra di statistica sanitaria di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, la Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.
Convenzione istituzione di un posto di ruolo scienze statistiche Universita' di Roma-art. 4
Art. 4. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento cioe' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di statistica sanitaria si intendera' senz'altro soppresso e il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione di un posto di ruolo scienze statistiche Universita' di Roma-art. 5
Art. 5. La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga, inoltre a versare all'Universita' di Roma anche per il periodo successivo ai primi venti anni nel caso di rinnovo della convenzione, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 200.000 (duecentomila) annue per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare della cattedra di statistica sanitaria nel caso in cui egli abbia a cessare dal servizio entro i primi venti anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo. La Federazione predetta, si obbliga, inoltre ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.
Convenzione istituzione di un posto di ruolo scienze statistiche Universita' di Roma-art. 6
Art. 6. L'Universita' di Roma si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di "statistica sanitaria" compresi i. relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma di L. 200.000 (duecentomila) prevista dal primo comma del precedente art. 5 e per gli effetti ivi indicati. Detto versamento sara' fatto in conto entrate del Tesoro, al capo e al capitolo che verranno istituiti dal Ministero del tesoro.
Convenzione istituzione di un posto di ruolo scienze statistiche Universita' di Roma-art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' di Roma del professore titolare della cattedra di statistica sanitaria i e si intendera' tacitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo, salvo disdetta da farsi da una delle parti almeno un anno prima dalla decadenza della convenzione stessa.
Convenzione istituzione di un posto di ruolo scienze statistiche Universita' di Roma-art. 8
Art. 8. La presente convenzione che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' di Roma, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'amministrazione dell'Universita' di Roma. Non si da' lettura dei due allegati perche' le parti, col mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza. Il presente atto consta, escluse le firme, di quattro fogli scritti su otto pagine intere e righe una della nona pagina. Il rettore: f.to Giuseppe U. PAPI F.to prof. Eugenio Morelli; F.to Duilio Presutti, teste; F.to Francesco Ruggeri, teste. L'ufficiale rogante: f.to dott. Alfredo Mosdea. Registrato all'Ufficio 1° Atti pubblici di Roma al n. 598, vol. 55/5 il 21 luglio 1956. Esente. Il direttore: firma illeggibile.
Atto aggiuntivo alla Convenzione-art. 1
Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della statistica sanitaria presso la Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Universita' di Roma. L'anno millenovecentocinquantasei questo giorno trenta del mese di novembre in Roma in una sala del Rettorato della Citta' Universitaria, avanti a me dott. Alfredo Masdea del fu Arturo, direttore amministrativo dell'Universita' di Roma delegato con decreto rettorale del 14 dicembre 1949 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Universita' stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e alla presenza dei sottoelencati testimoni idonei a termini di legge ed a me noti: dott. Francesco Ruggeri del fu Antonio, funzionario dell'Universita' di Roma, domiciliato in Roma; dott. Duilio Presutti di Nicola, funzionario della Federazione italiana contro la tubercolosi, domiciliato in Roma; sono comparsi i signori: prof. Papi Giuseppe Ugo del fu Celestino, nato a Capua e domiciliato a Roma, Magnifico rettore della Universita' degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo con la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 28 novembre 1956 (allegato A) che fa parte integrante del presente atto; prof. Eugenio Morelli del fu Giuseppe, nato a Teglio (Sondrio) e domiciliato per la carica presso la Federazione italiana contro la tubercolosi, delegato alla stipulazione della presente convenzione come da deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Federazione italiana contro la tubercolosi in data 7 novembre 1956 (allegato B) che si allega come parte integrante del presente atto; Premesso che la Federazione italiana contro la tubercolosi ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della "statistica sanitaria al fine di assicurare un incremento delle indagini nel settore della statistica sanitaria che costituisce la base per una auspicata evoluzione sociale della lotta antitubercolare; che in conseguenza di quanto sopra, la predetta Federazione italiana contro la tubercolosi ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto del professore di ruolo di cui sopra; che la Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali presso la quale l'insegnamento viene impartito, nella seduta del 7 gennaio 1956, ha riconosciuto come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di ruolo suddetto; che il Ministero della pubblica istruzione con lettera n. 7501 del 7 agosto 1956 ha reso noto che a seguito della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1950, n. 19, concernente il conglobamento totale delle retribuzioni dal 10 luglio 1956, il contributo annuo fissato in L. 2.200.000 deve essere elevato a L. 2.600.000, mentre l'ulteriore somma annua che la Federazione italiana contro la tubercolosi dovra' corrispondere per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio, che possa spettare al titolare dell'istituendo posto dovra' essere determinata in misura pari al 20% del contributo sopra indicato di L. 2.600.000. che la Federazione italiana contro la tubercolosi ha dichiarato di accettare quanto prospettato dal Ministero della pubblica istruzione; che il Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 28 novembre 1956 ha esaminato ed approvato il testo del presente atto aggiuntivo alla convenzione del 14 luglio 1956; Tutto cio' premesso si conviene e stipula quanto segue: Art. 1. Fermi restando tutti i patti e le clausole contenute nella convenzione stipulata il 14 luglio 1956, ufficiale rogante il dott. Alfredo Masdea, direttore amministrativo dell'Universita' di Roma, gli articoli 2, 5 e 6 della convenzione stessa sono cosi' modificati: Art. 2: "La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga a versare, in due rate semestrali uguali ed anticipate all'Universita' di Roma per il mantenimento del posto di ruolo di statistica sanitaria di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario. Art. 5: La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga inoltre a versare all'Universita' di Roma anche per il periodo successivo ai primi venti anni, nel caso di rinnovo della convenzione, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti una ulteriore somma annua in misura pari al 20% del contributo di L. 2.600.000 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare della cattedra di statistica sanitaria nel caso in cui egli abbia a cessare dal servizio entro o dopo i primi venti anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo. La Federazione predetta si obbliga inoltre a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che la Federazione stessa e' obbligata a versare all'Universita' di Roma a norma dell'art 3 della convenzione del 14 luglio 1956, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari". Art. 6: "L'Universita' di Roma si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate, a versare annualmente allo Stato, l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di statistica sanitaria compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', una somma in misura pari al 20% del contributo di L. 2.600.000 prevista dal primo comma del precedente art. 5 o del nuovo maggiore contributo di cui al secondo comma dello stesso art. 5 e per gli effetti ivi indicati. Detto versamento sara' fatto in conto entrate del Tesoro, al capo e al capitolo che verranno istituiti dal Ministero del tesoro".
Atto aggiuntivo alla Convenzione-art. 2
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