DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1956, n. 1695

Type DPR
Publication 1956-05-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale gia' in atto, per esigenze di servizio, col relativo organico, dal 1 ottobre 1955;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato perla pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1955 e' istituita in Potenza una scuola avente finalita' ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura, per la Lucania.

Art. 2

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso e' costituito dai seguenti tipi di scuole professionali, ciascuna delle quali puo' comprendere varie sezioni: 1) Scuola professionale per l'agricoltura generica con sezione per coltivatori; 2) Scuola professionale per l'agricoltura irrigua con sezioni per coltivatori, orticoltori; 3) Scuola professionale per la frutticoltura con sezioni per frutticoltore, agrumicoltore; 4) Scuola professionale per la viticoltura e l'enologia con sezioni per vignaioli, cantinieri; 5) Scuola professionale per la olivicoltura e l'oleificio con sezioni per olivicoltore-frantoiano; 6) Scuola professionale per la zootecnia e il caseificio con sezioni per capostalla, casaro; 7) Scuola professionale per la meccanica agraria con sezione per meccanico agrario. Presso l'Istituto potranno essere inoltre istituiti: a) corsi preparatori; b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 3

Le scuole che compongono l'Istituto possono funzionare, oltre che nella sede centrale, in sedi coordinate anche in altri Comuni, in numero non superiore a 11. Ognuna di esse costituisce tra unita' tecnico-didattica.

Art. 4

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali. I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica interessato, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalita' di attuazione. Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilita' del bilancio dell'Istituto. Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non passa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potra' provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole ed istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi. I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici in relazione alle esigenze delle varie attivita' lavorative.

Art. 8

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica, cultura generale, cooperazione rurale; nozioni di matematica e contabilita'; nozioni di agronomia; tecnica agraria; coltivazioni erbacee e coltivazioni arboree (orticultura, frutticultura;olivicultura, viticultura); malattie e difesa delle piante; allevamento del bestiame; tecnica dell'irrigazione; sistemazione dei terreni e meccanica agraria; conservazione e lavorazione dei prodotti: sili, cantine, caseifici, oleifici, ecc.; religione; educazione fisica.

Art. 9

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di eta'. In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali e' subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e orientativo. Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere b), c) e d) dell'anzidetto art. 2, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica. Al termine dei corsi di cui alle lettere b), e) e d) del precedente art. 2 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 11

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. La Commissione e' presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 12

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari. Il Consiglio di amministrazione potra' disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13

L'Istituto e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'Istituto e' affidato ad un Consiglio d'amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; due rappresentanti della Cassa del Mezzogiorno; due rappresentanti dell'Ente riforma Puglie, Lucania e Molise; un rappresentante per l'Unione interregionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura; tre rappresentanti degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura interessati; il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. La nomina del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina altresi' il presidente, scegliendolo fra i due rappresentanti dell'Ente di riforma. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 14

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 15

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Quando ne sia riconosciuta la necessita' il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con un suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.

Art. 16

A capo dell'Istituto e' un preside il quale e', in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa. A capo di ogni scuola e' un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta. Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche. Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o piu' insegnanti tecnici pratici. Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e da' parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 17

Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari nonche' tra i direttori delle Scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunita', secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 18

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attivita' svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, puo' essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporra' il detto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire. Il personale ritenuto meritevole di inquadramento e' collocato nel posto previsto dalla annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054. La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo e il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 19

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi. Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformita' delle concrete necessita' delle specializzazioni dell'istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale. In relazione sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione puo' assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro. Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 3 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo puo' essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 20

Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate nel suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 21

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 56.560.000; 2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i proventi delle aziende annesse.

Art. 22

Gli oneri posti a carico degli Enti locali dalle disposizioni dell'art. 91 lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, vengono assunti dall'Ente riforma fondiaria per le Puglie, Lucania e Molise, per quanto riguarda edifici scolastici, aziende e campi didattici con le relative scorte ed attrezzature tecniche e servizi accessori di manutenzione, illuminazione, acqua e riscaldamento, finche' non subentrino gli Enti locali, Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

GRONCHI ROSSI - TAMBRONI - MEDICI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1957

Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 93. - RELLEVA

Tabella

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Potenza

QUALIFICA Ruolo, gruppo e grado Numero dei posti

(1) Altro personale incaricato, oltre quello previsto nell'organico, puo' essere fornito dall'Ente riforma, per la Puglia, Lucania e Molise, secondo apposita convenzione da stabilirsi tra l'Ente stesso e l'Istituto, con approvazione del Ministero della pubblica istruzione. N.B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione ROSSI Il Ministro per il tesoro MEDICI

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