DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956, n. 1712
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 10 luglio 1887, n. 4799, terza serie; Visto il regio decreto 16 febbraio 1933, n. 175; Veduto il regio decreto 27 marzo 1939, n. 1510; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Lo statuto della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, approvato col regio decreto 27 marzo 1939, n. 1510, e' sostituito dallo statuto annesso al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti.
GRONCHI ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 78. - CARLOMAGNO
Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia-art. 1
Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia Art. 1. L'amministrazione della Fondazione e' affidata ad un Consiglio di amministrazione, composto come segue: un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione; tre consiglieri di diritto, nelle persone del Preside della Facolta' di agraria dell'Universita' di Perugia, del Capo dell'ispettorato agrario provinciale e del Direttore amministrativo dell'Universita' di Perugia; tre consiglieri, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e scelti fra persone che, per particolare competenza in materia agraria, diano affidamento di compiere con capacita' le funzioni loro affidate. Il presidente designa, scegliendolo fra i consiglieri non di diritto, il vice presidente, che lo sostituisce in caso di impedimento o temporanea assenza, o nel caso di vacanza dell'ufficio di presidente, ne disimpegna le funzioni. Tale designazione e' soggetta all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il direttore amministrativo della Fondazione ha le funzioni di segretario del Consiglio.
Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia-art. 2
Art. 2. Il presidente ed i componenti del Consiglio, di nomina ministeriale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Qualora durante il triennio alcuno dei consiglieri di nomina ministeriale venga a cessare o per dimissioni o per altra causa, il Ministro per la pubblica istruzione provvede alla sua sostituzione. I consiglieri di nuova nomina durano in carica il tempo in cui sarebbero rimasti in carica i componenti sostituiti.
Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia-art. 3
Art. 3. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente almeno ogni due mesi, a mezzo di avviso contenute la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione puo' essere fatta anche per telegrafo. Il Consiglio di amministrazione puo' essere convocato anche a seguito di richiesta scritta di almeno cinque consiglieri. Le deliberazioni non sono valide se non prese con l'intervento di almeno cinque membri del Consiglio di amministrazione. I verbali delle sedute sono redatti dai segretario, letti ed approvati nell'adunanza successiva e trascritti nell'apposito libro, firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza e dal segretario.
Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia-art. 4
Art. 4. I consiglieri che per tre o piu' volte consecutive, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunciata dal Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla sostituzione con lo norme di cui al precedente art. 1.
Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia-art. 5
Art. 5. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione: a) ne dirige l'amministrazione secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti; b) stipula i contratti; c) coordina il funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici e ne vigila l'andamento; d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne segue le deliberazioni; e) dispone il piano annuale delle spese di ordinaria amministrazione e quelle per opere di miglioramento fondiario nonche' il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio; f) delibera su qualsiasi spesa, comprese quelle di opere di miglioramento fondiario, non eccedenti le L. 500.000 (cinquecentomila); g) quando motivi di urgenza lo richiedano puo' prendere le deliberazioni di competenza del Consiglio, sottoponendole alla ratifica di questo nella successiva seduta. Le deliberazioni adottate dal presidente vengono trascritte in apposito verbale e firmate dal presidente e dal segretario.
Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia-art. 6
Art. 6. Il Consiglio di amministrazione, salvo approvazione del Ministero della pubblica istruzione nei casi in cui e' richiesta a norma del successivo art. 7 e salvo quanto e' riservato al presidente dall'art. 5, delibera: a) sui rapporti con la Universita' degli studi di Perugia per la sua Facolta' di agraria; b) sulla conservazione della Chiesa di San Pietro dichiarata monumento nazionale, dell'Archivio storico, della Biblioteca monastica e dell'ex convento dei PP. BB. Cassinensi di Perugia per la sua parte monumentale; c) sui provvedimenti riguardanti la gestione del patrimonio; d) sul provvedimenti riguardanti la conservazione, l'alienazione e la trasformazione del patrimonio, l'affrancazione del canoni e censi attivi e passivi, la cancellazione o riduzione del crediti, le liti attive e passive; e) sull'assunzione e licenziamento delle famiglie coloniche; f) sulle assicurazioni facoltative; g) sulla nomina, la carriera o il licenziamento del personale impiegatizio; le delibere concernenti personale sono adottate in conformita' alle disposizioni contenute sui regolamento organico contemplato dal successivo art. 15; h) sui rendiconti annuali e sulla determinazione del reddito disponibile ai sensi del successivo art. 13; i) in genere su qualsiasi argomento interessante l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente e non attribuito ad altro organo previsto dal presente statuto.
Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia-art. 7
Art. 7. Sono soggetti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione: a) i rendiconti annuali; b) le convenzioni che regolano i rapporti con la Universita' degli studi di Perugia per la sua Facolta' di agraria; c) gli atti per la conservazione della Chiesa di San Pietro e degli altri beni soggetti a vincolo della Direzione generale antichita' e belle arti; d) tutti i provvedimenti che riducono o vincolano il patrimonio, come la vendita di immobili, la accensione di ipoteche, la cancellazione o riduzione di crediti, l'affrancazione dei canoni e censi; e) le deliberazioni di stare in giudizio, salvo che non si tratti di denuncia di nuove opere e di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto o di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi; f) i programmi di miglioramento fondiario quando non siano attuabili con i mezzi ordinari di bilancio; g) qualunque regolamento di amministrazione; h) la nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.
Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia-art. 8
Art. 8. Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione provvede un Collegio sindacale composto di tre membri, nominati con decreto del Ministero della pubblica istruzione e designati rispettivamente: uno dal Ministero del tesoro; uno dal Ministero della pubblica istruzione; uno dal Prefetto di Perugia, e scelto fra i funzionari amministrativi o di ragioneria della Prefettura. Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni in analogia alle disposizioni di cui agli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabili. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia-art. 9
Art. 9. I sindaci assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione e possono fare inserire a verbale le osservazioni che ritengono opportune. Per l'esercizio della vigilanza loro affidata i sindaci possono chiedere al Consiglio ed agli Uffici, tutti gli elementi che a tal fine ritengono necessari.
Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia-art. 10
Art. 10. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro il mese di marzo il presidente predispone il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente che, accompagnato dalla relazione dei sindaci, viene sottoposto all'esame del Consiglio e non oltre il 30 giugno, trasmesso al Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 7.
Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia-art. 11
Art. 11. Il servizio di cassa della Fondazione e' affidato dal presidente, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, ad un Istituto di credito di diritto pubblico. Il Consiglio di amministrazione determinera', altresi', l'entita' delle somme da affidare ai dirigenti di servizio ai quali e affidata la gestione dei fondi, e che sono tenuti a renderne conto.
Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia-art. 12
Art. 12. Al presidente del Consiglio di amministrazione ed al sindaci e' attribuito un compenso da stabilirsi con determinazione del Ministero della pubblica istruzione di intesa con il Ministero del tesoro. Ai componenti del Consiglio spetta per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza in misura non superiore a quella prevista dal [decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-11;5). In caso di missioni fuori sede, i componenti del Consiglio e del Collegio sindacale hanno diritto alle indennita' di missione del loro grado gerarchico, se appartenenti alla Amministrazione statale, a quelle del grado quinto se estranei a detta Amministrazione.
Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia-art. 13
Art. 13. Il contributo annuo ordinario della Fondazione alla Universita' degli studi di Perugia per la sua Facolta' di agraria, a norma dell'[art. 3 del regio decreto 16 febbraio 1933, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-16;175~art3), e' di L. 4.000.000 (quattro milioni) e verra' corrisposto in quattro rate trimestrali posticipate. La misura di tale contributo puo' essere riveduta ogni due anni. L'eventuale eccedenza di reddito netto, risultante dopo la attuazione del disposto del succitato [art. 3 del regio decreto 16 febbraio 1933, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-16;175~art3), viene cosi' ripartito: il 20% a favore della Universita' degli studi di Perugia per la sua Facolta' di agraria; l'80% a favore della Fondazione per il miglioramento delle sue aziende agrarie ed il progresso della tecnica agricola secondo i fini costituzionali.
Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia-art. 14
Art. 14. Oltre ai contributi di cui al precedente articolo, l'Universita' degli studi di Perugia, per la sua Facolta' di agraria, avra' l'uso a scopo didattico, scientifico ed amministrativo, dei seguenti immobili: a) dei locali del fabbricato centrale della Fondazione in Perugia gia' costituenti la ex-Abbazia dei PP. BB. Cassinensi e attualmente goduti in uso; b) dei campi, orti e giardini facenti parte dei beni della Fondazione, che d'accordo fra questa e l'Universita' degli studi di Perugia, saranno riconosciuti necessari per gli scopi didattici e scientifici per la Facolta' di agraria; c) dei locali del fabbricato della Rocca di Casalina, destinati a convitto per studenti della Facolta' di agraria e che soggiornano temporaneamente a Casalina a scopo di perfezionamento. Le spese di manutenzione ordinaria del beni dati, come sopra, in uso alla Universita' degli studi di Perugia e quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria degli infissi, sono a carico della Universita', e, qualora questa non vi provvedesse, la Fondazione agraria ha facolta' di eseguirle detraendone la spesa dal contributo di cui al precedente art. 13. - L'Universita' non potra' affittare o subconcedere a qualsiasi titolo ed apportare qualsiasi modificazione ai beni ottenuti in uso senza preventivo consenso della Fondazione. A Casalina, l'Universita' potra' anche svolgere corsi di aggiornamento, di specializzazione e simili, previo accordo con la Fondazione.
Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia-art. 15
Art. 15. Con regolamento che sara' deliberato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione ed approvato dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonche' la consistenza numerica ed il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale - compreso il direttore - comunque occorrente per le esigenze funzionali della Fondazione medesima. Visto, il Ministro per la pubblica istruzione ROSSI Visto, il Ministro per il tesoro MEDICI
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