LEGGE 8 gennaio 1957, n. 2
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il tratto di strada. Fortezza-Sciaves dal bivio a sud di Fortezza della strada statale n. 12 al bivio della strada statale n. 49 presso Sciaves è classificato statale ed assume il n. 49-bis. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì S gennaio 1957 GRONCHI SEGNI - ROMITA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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