DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Type DPR
Publication 1957-01-10
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge predetta; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 gennaio 1957 GRONCHI SEGNI - MEDICI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 gennaio 1957 Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 52. - RELLEVA

PARTE PRIMA Stato giuridico TITOLO I CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI CAPO I Classificazione delle carriere

Art. 1

(Distinzione delle carriere)

Le carriere degli impiegati civili dello Stato, amministrativi e tecnici, sono distinte come segue: carriere direttive; carriere di concetto; carriere esecutive; carriere del personale ausiliario. Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite per ciascuna amministrazione nei quadri annessi al presente decreto.

CAPO II Ammissione agli impieghi

Art. 2

(Requisiti generali)

Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana; 2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai

40.Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di eta'; 3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1984, N. 732; 4) idoneita' fisica all'impiego. ((84)) L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti. Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e' stabilito dagli articoli seguenti. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3

(Concorsi di ammissione)

L'assunzione agli impieghi civili dello Stato e' effettuata mediante pubblico concorso per esami alle qualifiche iniziali, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto. L'Amministrazione stabilisce, di volta in volta, il numero dei posti disponibili nel ruolo da mettere a concorso nelle qualifiche iniziali, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze del servizio. E' in facolta' dell'Amministrazione mettere a concorso, oltre i posti gia' disponibili alla data del bando, anche quelli che si faranno vacanti nelle qualifiche superiori, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio, nel semestre successivo alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso. Le nomine a tali posti in eccedenza sono conferite al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima. Il concorso e' indetto con decreto del ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto. Salve le eccezioni previste dal presente decreto, l'assunzione agli impieghi senza il concorso prescritto per le singole carriere e' nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, ferma restando la responsabilita' dell'impiegato che vi ha provveduto.

Art. 4

(Esclusione dal concorso)

L'esclusione dal concorso puo' essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del ministro.

Art. 5

(Riserva dei posti e preferenze)

Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Salvo quanto disposto dall'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera. Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parita' di merito: 1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio; 14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; 15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra; 16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio; ((16-bis) stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento)); ((48)) 17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 19) i coniugati con riguardo al numero dei figli. A parita' di titoli, la preferenza e' determinata: a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato; c) dall'eta'.

Art. 6

(Svolgimento delle prove)

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario delle prove e' dato avviso, nello stesso termine, nella Gazzetta Ufficiale. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 7

(Graduatoria del concorso)

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. Il ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel bollettino ufficiale del ministero. Di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8

(Conferimento di posti disponibili agli idonei)

L'amministrazione ha facolta' di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per le carriere direttive ed il quinto per le altre carriere. ((Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facolta' di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa)).

Art. 9

(Nomina in prova)

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del ministro, salvo che la legge prescriva diversamente. La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Art. 10

(Periodo di prova)

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. ((35)) L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dall'amministrazione. Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali e' stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova e' prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova. Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente. E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facolta' di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione. Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

TITOLO II DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI CAPO I Doveri

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 2001, N. 253))

Art. 12

(Obbligo della residenza)

L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui e' destinato. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.

Art. 13

(Comportamento in servizio)

L'impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformita' delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene. L'impiegato deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attivita' incompatibili con l'anzidetto dovere. Nei rapporti con i superiori e con i colleghi l'impiegato deve ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il piu' efficace rendimento del servizio. Nei rapporti con il pubblico, il comportamento dell'impiegato deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione. Qualora non sussistano particolari ragioni da sottoporre al capo dell'ufficio l'impiegato deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico. Fuori dell'ufficio, l'impiegato deve mantenere condotta conforme alla dignita' delle proprie funzioni.

Art. 14

(Orario di servizio)

L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore. Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano l'impiegato e' tenuto a prestare servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi. ((46))

Art. 15

(((Segreto d'ufficio) 1. L'Impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita' previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento))

((52))

Art. 16

(Dovere verso il superiore)

L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni. Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato rilevi difficolta' od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficolta' o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra comunicazione od istanza dell'impiegato. Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare al proprio superiore pieghi suggellati diretti al ministro, esclusivamente per questioni personali di particolare gravita' e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego. Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.

Art. 17

(Limiti al dovere verso il superiore)

L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine e' rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

CAPO II Responsabilita'

Art. 18

(Responsabilita' dell'impiegato verso l'Amministrazione)

L'impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilita', salva la responsabilita' del superiore che ha impartito l'ordine. L'impiegato, invece, e' responsabile se ha agito per delega del superiore.

Art. 19

(Giurisdizione della Corte dei conti)

L'impiegato, per la responsabilita' di cui al precedente articolo, e' sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle leggi in materia. La Corte, valutate le singole responsabilita', puo' porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.

Art. 20

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))

Art. 21

(Responsabilita' dell'agente contabile)

Resta regolata dalle norme vigenti la speciale responsabilita' dell'agente contabile.

Art. 22

(Responsabilita' verso i terzi)

L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 e' personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti puo' essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilita' dello Stato. L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione e' ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.

Art. 23

(Danno ingiusto)

E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilita' piu' gravi previste dalle leggi vigenti. La responsabilita' personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.

Art. 24

(Responsabilita' degli organi collegiali)

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La responsabilita' e' esclusa per coloro che abbiano fatto constare nei verbale il proprio dissenso.

Art. 25

(Diffida)

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.