DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3
Ai concorsi di ammissione alle carriere diplomatico - consolare, per l'emigrazione, carriera commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono ammessi i cittadini i quali, oltre che dei requisiti di cui all'art. 2 sono forniti anche dei seguenti: a) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e sempreche' non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera, cui il candidato aspira; b) attitudine professionale da accertarsi mediante un colloquio vertente sui principali problemi internazionali.
Art. 224
(Periodo di prova)
Il periodo di prova nelle carriere di cui all'articolo precedente ha la durata di mesi dodici, di cui almeno sei in servizio presso l'amministrazione centrale. Al termine del periodo di prova e nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione la risoluzione del rapporto d'impiego e' dichiarata con decreto del ministro per gli Affari esteri.
Art. 225
(Funzioni all'estero)
Il personale in servizio all'estero assume la qualifica corrispondente alle funzioni delle quali e' incaricato.
Art. 226
(Carriera per l'Oriente)
La carriera, per l'Oriente comprende impiegati specializzati in vari settori per l'Asia e per l'Africa, secondo quanto previsto dal regolamento. Gli impiegati della carriera per l'Oriente possono essere incaricati nei paesi dell'Asia e dell'Africa, di funzioni consolari sia di direzione che di collaborazione.
Art. 227
(Promozioni nella carriera diplomatico-consolare)
Le promozioni nella carriera diplomatico-consolare sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a distinto nel precedente triennio ed a buono nei due anni anteriori a tale triennio. Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore che si trovino nelle condizioni previste al precedente comma. Le promozioni alla qualifica di consigliere di legazione sono effettuate mediante concorso per titoli. Al concorso possono partecipare i primi segretari di legazione che, oltre ai requisiti di promovibilita' di cui al primo comma del presente articolo, abbiano prestato servizio nella carriera per almeno dieci anni complessivi e che abbiano compiuto almeno due anni di servizio presso l'Amministrazione centrale, due nelle rappresentanze diplomatiche o presso organismi internazionali o in missione all'estero e due negli uffici consolari. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, la graduatoria definitiva degli impiegati della carriera diplomatico-consolare dichiarati idonei in almeno, uno dei concorsi precedentemente espletati per la promozione al grado VI del soppresso ordinamento e' formata tenendo conto del massimo punteggio tra quelli riportati nei concorsi, cui ciascun impiegato abbia partecipato.
Art. 228
(Promozioni nelle altre carriere)
((Le promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a "distinto" nel precedente triennio e a "buono" nei due anni anteriori a tale triennio. Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore delle carriere stesse che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma. Le promozioni alla qualifica di consigliere per l'emigrazione di 2ª classe, di consigliere commerciale di 2ª classe, di consigliere per l'Oriente di 2ª classe e di consigliere per la, stampa di 2ª classe sono effettuate mediante concorsi per titoli. A tali concorsi sono ammessi gli impiegati della qualifica inferiore delle rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilita' di cui al primo comma, abbiano prestato almeno dieci anni di servizio complessivo nella carriera, di cui almeno quattro anni all'estero e due presso l'Amministrazione centrale)).
Art. 229
(Divieto di cariche onorifiche)
Non e' consentito il passaggio nella carriera diplomatico-consolare da altre carriere o da altre amministrazioni. Salvo quanto disposto nell'art. 31 ultimo comma, non possono essere conferite a titolo onorifico qualifiche diplomatiche e consolari ed altre qualifiche proprie delle carriere dell'amministrazione degli affari esteri. E' parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
Art. 230
(Rinvio)
Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, ad eccezione dell'art. 3 che e' abrogato, si applicano al personale delle carriere direttive e di concetto dell'amministrazione degli affari esteri.
Art. 231
(Collocamento a disposizione)
Gli ambasciatori, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1ª classe, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2ª classe ed i consiglieri di ambasciata possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando cio' sia richiesto dall'interesse del servizio. Il periodo di tempo nel quale i medesimi possono rimanere in tale disposizione non puo' eccedere i due anni. Trascorso questo periodo, senza che si sia altrimenti disposto, l'impiegato e' collocato a riposo. Gli impiegati a disposizione per motivi di servizio continuano a percepire lo stipendio e l'eventuale aggiunta di famiglia. Il loro numero non puo' essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico.
Art. 232
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18))
Art. 233
(Disposizione transitoria)
Le disposizioni previste dal primo comma dell'art. 227 circa la permanenza minima di due anni nella qualifica, non si applicano agli impiegati della carriera diplomatico-consolare che si trovavano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 1952, n. 106. Agli impiegati stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 227 circa i termini di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso di consigliere di legazione. Le disposizioni del primo comma dell'art. 227 circa la permanenza minima di due anni nella qualifica nonche' quelle dello stesso articolo circa i termini di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso a consigliere di legazione non si applicano agli impiegati della carriera diplomatico-consolare che rivestivano il grado 7° di gruppo A al 1 luglio 1956. Le promozioni al grado di addetto per l'emigrazione di 1ª classe, di addetto commerciale di 1ª classe, di primo segretario per l'Oriente e di addetto stampa di 1ª classe sono conferite per merito comparativo con le modalita' previste dall'art. 228 agli impiegati: a) che anteriormente al 1 luglio 1956 rivestivano il grado 8° nei ruoli del personale per i servizi tecnici, del personale di gruppo A degli uffici commerciali all'estero, dei commissari tecnici per l'Oriente e degli addetti stampa all'estero; b) che abbiano conseguito la qualifica di addetto per la emigrazione di 2ª classe, di addetto commerciale di 2ª classe e di secondo segretario per l'Oriente a seguito di esami di promozione per il grado 8° banditi anteriormente al 1 luglio 1956.
SEZIONE III Disposizioni comuni a tutte le carriere
Art. 234
(Esami di avanzamento)
Il concorso per esame speciale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'art. 365 del presente decreto e' sostituito da un concorso per titoli. Gli esami per l'avanzamento nelle carriere di concetto ed esecutive sono limitati alle prove scritte.
Art. 235
(Valutazione del servizio prestato all'estero. Destinazione all'estero del personale amministrativo)
Ai fini del trattamento di quiescenza e' aumentato di quattro o sei dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all'estero determinate con decreto del ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima o di vita che le residenze stesse presentano. Il personale direttivo per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale puo' essere destinato a prestare servizio presso gli uffici all'estero nel limite del 25% del totale dei posti previsti in organico. ((16))
CAPO III Ministero dell'interno SEZIONE I Personale dell'Amministrazione civile
Art. 236
(Riserva di posti nella nomina di prefetto)
I posti di prefetto previsti in organico debbono essere coperti, per almeno tre quinti, dal personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno.
Art. 237
(Collocamento a disposizione dei prefetti)
I prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio. I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso. ((I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico)).
Art. 238
(Collocamento a riposo dei predetti per ragioni di servizio)
I prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai sensi dell'art. 6 del T.U. 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, conseguono il diritto al trattamento di pensione nella misura stabilita dal titolo III capo I del citato testo unico dopo dieci anni di servizio prestato nella loro qualita' od anche promiscuamente in altri uffici precedenti. Negli altri casi hanno diritto all'indennita' per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purche' abbiano prestato almeno un anno intero di uguale servizio.
SEZIONE II Organi e personale degli archivi di Stato
Art. 239
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1963, N. 1409))
Art. 240
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1963, N. 1409))
Art. 241
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1963, N. 1409))
Art. 242
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1963, N. 1409))
Art. 243
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1963, N. 1409))
Art. 244
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1963, N. 1409))
SEZIONE III Personale della pubblica sicurezza
Art. 245
(Rapporto dei prefetti al termine del periodo di prova per i volontari di pubblica sicurezza)
Trascorso il periodo di prova i prefetti riferiscono se i volontari di pubblica sicurezza abbiano dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari ad un buon funzionario di pubblica sicurezza e se abbiano inoltre prestato lodevole servizio e serbato ottima condotta.
Art. 246
(Dispensa dei funzionari di pubblica sicurezza da servizi speciali)
I funzionari di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione e sono esenti dal servizio di giudice popolare e da qualsiasi altro servizio obbligatorio estraneo alle loro funzioni.
Art. 247
(Disposizioni speciali per gli ufficiali di polizia giudiziaria)
Per i funzionari di pubblica sicurezza aventi qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria rimangono ferme le disposizioni della legge 18 giugno 1955, n. 517.
Art. 248
(Avanzamento del personale di pubblica sicurezza per merito straordinario)
Per l'avanzamento alle qualifiche inferiori a vice questore rimane ferma l'applicabilita' dell'art. 1 del D.C.P.S. 28 giugno 1946, n. 14.
Art. 249
(Collocamento a riposo di ufficio degli ispettori generali capi e dei questori per gravi ragioni di servizio)
Gli ispettori generali capi ed i questori di pubblica sicurezza possono, su proposta del Consiglio di amministrazione, essere dispensati o collocati a riposo per gravi ragioni di servizio indipendentemente da qualsiasi limite di eta' e di servizio, con il trattamento di cui all'art. 238.
Art. 250
(Compiti degli aiutanti di polizia)
Gli aiutanti di polizia hanno l'incarico di coadiuvare i funzionari di pubblica sicurezza nella trattazione degli affari di polizia amministrativa.
Art. 251
(Accesso alla qualifica di aiutante di polizia)
Ai posti disponibili nella, qualifica di aiutante di polizia della carriera esecutiva del personale della pubblica sicurezza si accede mediante esame di concorso fra il personale della carriera esecutiva dell'amministrazione della pubblica sicurezza con la qualifica di archivista o di applicato.
SEZIONE IV Personale dei servizi antincendi
Art. 252
(Procedimento e sanzioni disciplinari per il personale dei servizi antincendi)
Al personale della carriera, direttiva dei servizi antincendi si applicano il procedimento e le sanzioni disciplinari previsti dal regolamento di disciplina approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 701.
CAPO IV Ministero delle Finanze SEZIONE I Personale dell'amministrazione centrale
Art. 253
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077))
Art. 254
(Scuola di perfezionamento)
Il ministero delle finanze e' autorizzato ad effettuare corsi speciali di perfezionamento tecnico per gli impiegati dell'amministrazione centrale e di quelle periferiche.
Art. 255
(Nomina a statistico)
La nomina a statistico nella carriera direttiva della amministrazione centrale, equiparato a tutti gli effetti a consigliere di 1ª classe, si consegue mediante concorso per esami. ((Lo statistico consegue la promozione a statistico superiore, a statistico capo e ad ispettore generale statistico, senza esami, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico superiore e sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico capo)).
Art. 256
(Attribuzioni di funzioni ispettive)
Le funzioni ispettive relative ai servizi dell'imposta generale sull'entrata e della finanza straordinaria sono esercitate anche da impiegati dell'amministrazione centrale, mediante incarico da conferirsi con decreto del ministro delle Finanze ad impiegati con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in numero complessivo non superiore ad otto.
Art. 257
(Carriera degli agenti agronomi)
((La qualifica equiparata a direttore di divisione nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva del servizio tecnico agrario e' conferita, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, al direttore agrario che abbia compiuto, in qualifiche equiparate a direttore di sezione, sei anni di effettivo servizio. La successiva qualifica equiparata ad ispettore generale e' conferita, con le stesse modalita', al direttore agrario che abbia compiuto nella qualifica equiparata a direttore di divisione otto anni di effettivo servizio)).
Art. 258
(((Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo) La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze e' conferita, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera))
((37))
SEZIONE II Personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali
Art. 259
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077))
SEZIONE III Personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette
Art. 260
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077))
SEZIONE IV Personale dei laboratori chimici
Art. 261
(Attribuzione della qualifica di direttore dei laboratori chimici)
La qualifica di direttore dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e' conferita ad un ispettore generale dei laboratori chimici con decreto del ministro delle Finanze, sentito il Consiglio di amministrazione.
SEZIONE V Personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
Art. 262
(Attribuzioni di funzioni ispettive)
I direttori di 1ª classe, di 2ª classe ed i vice direttori della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari possono essere incaricati, con decreto del ministro per le Finanze, di esercitare la funzione ispettiva, assumendo, rispettivamente, la qualifica, di ispettore capo, di ispettore superiore e di ispettore.
Art. 263
(Nomina a conservatore di 2ª classe) La nomina alla qualifica di conservatore di 2ª classe dei registri immobiliari e' conferita con decreto del ministro per le finanze, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera speciale dell'amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari che rivestano qualifica non inferiore a vice direttore.
Art. 264
(Promozione a conservatore di 1ª classe) La promozione alla qualifica di conservatore di 1ª classe dei registri immobiliari si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i conservatori di 2ª classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 265
(Riserve di posti)
Il passaggio alle qualifiche superiori a conservatore di 2ª classe dei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 200, secondo comma, non puo' avvenire per un numero di posti superiore alla meta' delle vacanze in ciascuna delle predette qualifiche.
Art. 266
(Carriera dei cassieri)
((Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, un terzo dei posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei cassieri e riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso dello specifico titolo di studio prescritto per l'accesso al predetto ruolo)). ((37)) I posti riservati non coperti per mancanza di aspiranti vanno aggiunti agli altri posti messi a concorso.
Art. 267
(Reggenza di uffici)
Fermo restando il disposto dell'art. 31, comma terzo, all'impiegato della carriera speciale di concetto del personale dell'amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari puo' essere affidata la temporanea reggenza di un ufficio del registro o di un ufficio misto.
CAPO V Ministero del tesoro SEZIONE I Ispettori per i servizi della direzione generale del tesoro
Art. 268
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1289))
SEZIONE II Ispettori per i servizi della direzione generale degli Istituti di previdenza
Art. 269
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1289))
Art. 270
(Norma transitoria)
I posti della soppressa qualifica di vice ispettore per i servizi della direzione generale degli Istituti di previdenza sono assorbiti da quelli della qualifica iniziale della carriera.
SEZIONE III Attuari per i servizi della direzione generale degli istituti di previdenza
Art. 271
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1289))
Art. 272
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1289))
Art. 273
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1289))
SEZIONE IV Personale della Ragioneria Generale dello Stato
Art. 274
(Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi)
I rapporti informativi per i direttori delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali sono compilati dall'ispettore generale capo di finanza; il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione. I rapporti informativi dei direttori di divisione delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali sono compilati dai competenti direttori; il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione.
Art. 275
(Nomina ed impiego)
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio. Ai predetti concorsi possono partecipare: a) gli impiegati delle carriere direttive, anche speciali di tutte le amministrazioni dello Stato, i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente otto anni di servizio nelle carriere medesime, ancorche' sforniti della laurea predetta ai sensi del quarto comma dell'articolo 161; ((19a)) b) i professori ordinari di ruolo A o di ruolo B degli Istituti di istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle Universita' degli Studi, i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del bando, almeno cinque anni di insegnamento come ordinari; c) gli iscritti, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale che indice il concorso, da almeno quattro anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti, i quali posseggano i requisiti richiesti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'eta' di 35 anni, salva, l'elevazione del limite di eta' prevista dalle disposizioni vigenti. I posti della soppressa qualifica di consigliere di 1° classe della carriera direttiva dell'ispettorato generale di finanza sono assorbiti da quelli della qualifica iniziale della carriera stessa. Nei confronti del personale delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato che, alla data del 1 luglio 1956, rivestiva la qualifica di direttore di ragioneria centrale di 2ª classe od equiparata, resta ferma, sino al 30 giugno 1959, l'applicazione dell'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037. Il personale delle carriere direttive e della carriera esecutiva della Ragioneria generale dello Stato puo' essere utilizzato presso le ragionerie regionali per le esigenze di detti uffici, con il trattamento previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni.
CAPO VI Ministero della Pubblica Istruzione SEZIONE I Personale ispettivo dell'Amministrazione centrale
Art. 276
(Nomina ad ispettore centrale per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed elementare)
I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti in seguito a concorso per titoli, integrato da un colloquio, cui e' ammesso a partecipare il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, provvisto di laurea: a) presidi di 1ª e 2ª categoria e direttori di istituti e scuole statali di istruzione secondaria; b) professori appartenenti ai ruoli A o B dei predetti istituti e scuole che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 o 18 anni di anzianita'; c) appartenenti ad uno dei ruoli delle carriere direttive del ministero della pubblica istruzione i quali rivestano la qualifica di direttore di divisione o, da almeno tre anni, quella di direttore di sezione. I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare sono conferiti al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari provviste di laurea come segue: a) per un terzo in seguito a concorso per titoli fra gli ispettori scolastici, i quali abbiano almeno tre anni di anzianita'; b) per gli altri due terzi in seguito a concorso per titoli e per esami fra gli ispettori scolastici aventi anzianita' inferiore a tre anni e i direttori didattici i quali abbiano almeno sei anni di anzianita' nella qualifica ((...)). ((37)) I posti del concorso di cui alla lettera a) andranno in aumento alla aliquota dei posti del concorso di cui alla lettera b) e viceversa, in mancanza di aspiranti aventi titolo al conferimento dei posti medesimi.
Art. 277
(Ripartizione dei posti di organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica)
Il ministro provvede, nel limite del contingente dei posti di organico, alla ripartizione del numero dei posti degli ispettori centrali tra la direzione generale della istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quella dell'istruzione tecnica e l'ispettorato per l'istruzione media non governativa, specificando la materia od il gruppo di materie di insegnamento, ai fini anche della determinazione dei posti da mettere a concorso.
Art. 278
(Valutazione di servizio precedente nella carriera degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica)
Il servizio prestato nella carriera di provenienza in qualifica equiparata o superiore, per il trattamento economico, a quella di ispettore centrale di 2ª classe e' valutato per intero, tanto agli effetti dello svolgimento della carriera che della progressione economica.
Art. 279
(Nomina ad ispettore centrale di 2ª classe per le antichita' e belle arti) La nomina ad ispettore centrale di 2ª classe per le antichita' e belle arti e' conferita in seguito a concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato agli impiegati della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichita' e belle arti, se trattasi di posti di ispettore per le antichita' o per l'arte medioevale e moderna, ovvero ai direttori o professori di accademie, istituti e scuole di istruzione artistica, se trattasi di posti di ispettori per l'istruzione artistica. I concorrenti devono rivestire la qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di direttore di sezione o, da almeno cinque anni, la qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di consigliere di la classe.
Art. 280
(Nomina ad ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione musicale) Il posto di ispettore centrale di 1ª classe attribuito alla categoria degli ispettori per l'istruzione musicale e' conferito mediante concorso per titoli riservato ai direttori od insegnanti di composizione nei conservatori di musica.
Art. 281
(Ripartizione dei posti di organico nella carriera degli ispettori centrali per le antichita' e belle arti e per l'istruzione musicale)
Nei bandi di concorso e' specificato a quale delle categorie previste, rispettivamente, dagli articoli 279 e 280, l'amministrazione intenda riservare il posto od i posti da conferire.
SEZIONE II Personale del Provveditorati agli studi
Art. 282
(Conferimento di posti di provveditore agli studi)
Alla qualifica di provveditore agli studi di 2ª classe si accede: a) per la meta' dei posti disponibili, mediante promozione dei vice provveditori, ai sensi degli articoli 166, 167 e 369; b) per l'altra meta' di posti, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e riservato: 1) ai presidi di 1ª e 2ª categoria ed ai direttori di istituti e scuole statali d'istruzione secondaria; 2) agli impiegati della carriera direttiva della amministrazione centrale della pubblica istruzione aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione; 3) ai professori di istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado, equiparati, per il trattamento economico, almeno alla qualifica di direttore di sezione; 4) agli ispettori scolastici delle scuole elementari. Nel computo dei posti da riservare al concorso di cui alla lettera b) deve tenersi conto dei provveditori agli studi gia' in servizio che, pur non provenendo da concorso per titoli, abbiano ottenuto la nomina diretta al posto in virtu' di precedenti disposizioni legislative non piu' in vigore. Per la nomina a provveditore agli studi ai sensi della lettera b), e' necessario il possesso di una laurea.
Art. 283
(Accesso alla qualifica di provveditore agli studi di 1ª classe) La promozione a provveditore agli studi di prima classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i provveditori agli studi di seconda classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. A coloro che, avendo titolo, a norma del precedente articolo, alla qualifica di provveditore agli studi, rivestano gia' qualifica, equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore di 1ª classe e' attribuita la qualifica di provveditore di 1ª classe.
Art. 284
(Valutazione di anzianita')
Per il personale previsto dalla lettera b) dell'art. 282 il servizio prestato nella carriera di provenienza, in qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore agli studi di 2ª classe, e' valutato per intero tanto agli effetti dello svolgimento della carriera che della progressione economica.
Art. 285
(Nomina definitiva a provveditore agli studi)
La nomina a provveditore agli studi di prima o di seconda classe disposta in seguito al concorso per titoli di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 282 diventa definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Ove il giudizio sia sfavorevole, il provveditore viene restituito al ruolo ed alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, e gli e' attribuito lo stipendio che avrebbe conseguito se fosse rimasto nella stessa.
SEZIONI III Personale delle soprintendenze alle antichita' e belle arti
Art. 286
(Promozione a direttore di 1ª classe) La promozione alla qualifica di direttore di 1ª classe della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichita' e belle arti si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente sei anni di effettivo servizio nella carriera.
Art. 287
(Nomina a vice disegnatore)
La nomina in prova alla qualifica di vice disegnatore nella carriera di concetto delle soprintendenze alle antichita' e belle arti si consegue mediante concorso per titoli ed esami.
Art. 288
(Nomina ad aiutante ed a restauratore)
La nomina in prova alle qualifiche di aiutante e di restauratore nelle carriere esecutive delle soprintendenze alle antichita' e belle arti si consegue mediante concorso per titoli ed esami.
Art. 289
(Promozione a primo custode)
La promozione alla qualifica di primo custode nella carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichita' e belle arti e' conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai custodi ed alle guardie notturne che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera.
SEZIONE IV Personale dell'Istituto centrale del restauro
Art. 290
(Promozione alle qualifiche superiori nella carriera direttiva)
Gli impiegati con qualifiche di chimico e di fisico della carriera direttiva dell'Istituto centrale del restauro conseguono, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, la promozione alle qualifiche equiparate a consigliere di prima classe e direttore di sezione, rispettivamente dopo sette e quattordici anni dall'ingresso in carriera.
Art. 291
(Promozioni alle qualifiche superiori nella carriera di concetto)
Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle iniziali nella carriera di concetto dell'istituto centrale del restauro sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
SEZIONE V Personale della Calcografia nazionale, dell'Opificio delle pietre dure e del Gabinetto fotografico nazionale.
Art. 292
(Nomina a direttore)
La nomina alla qualifica di direttore della calcografia nazionale, dell'opificio delle pietre dure e del Gabinetto fotografico nazionale si consegue mediante concorso per titoli e per esame.
SEZIONE VI Personale del Gabinetto nazionale delle stampe
Art. 293
(Nomina a direttore)
La nomina in prova alla qualifica di direttore del Gabinetto nazionale delle stampe si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi coloro che abbiano esercitato, per almeno dieci anni, attivita' tecnica, scientifica ed artistica nelle materie inerenti alle funzioni della qualifica. Resta fermo il (disposto dell'art. 2 salvo per il limite di eta' che e' elevato ad anni 35.
Art. 294
(Carriera del direttore)
Il direttore del Gabinetto nazionale delle stampe e' promosso, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, alla qualifica equiparata a quella di segretario principale delle carriere di concetto dopo cinque anni di effettivo servizio dall'ingresso in carriera.
SEZIONE VII Personale dei convitti nazionali
Art. 295
(Nomina a vice rettore aggiunto di 3ª classe) La nomina in prova alla qualifica di vice rettore aggiunto di 3ª classe nella carriera direttiva dei convitti nazionali si consegue mediante concorso per titoli ed esami.
Art. 296
(Promozione a vice rettore aggiunto di 1ª classe) La promozione alla qualifica di vice rettore aggiunto di 1ª classe nella carriera direttiva dei convitti nazionali si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice rettori aggiunti di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 297
(Valutazione di anzianita' per la promozione a vice rettore aggiunto di 1ª e 2ª classe) Ai fini del computo dell'anzianita' prescritta per l'ammissione agli scrutini per la promozione alle qualifiche di vice rettore aggiunto di 1ª e 2ª classe nella carriera direttiva dei convitti nazionali, il servizio prestato, in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo del personale insegnante e direttivo delle scuole elementari od in altri ruoli di insegnamento di corrispondente carriera, e' valutato in ragione della meta' e per non piu' di cinque anni.
Art. 298
(Valutazione di anzianita' per la promozione a vice rettore)
Ai fini del computo dell'anzianita' richiesta per l'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' per la promozione alla qualifica di vice rettore nella carriera direttiva dei convitti nazionali non si applicano le disposizioni degli articoli 164, quinto comma, e 201, primo comma.
Art. 299
(Nomina a vice economo)
La nomina in prova alla qualifica di vice economo nella carriera di concetto dei convitti nazionali si consegue mediante concorso per titoli ed esami.
SEZIONE VIII Personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica magistrale e tecnica
Art. 300
(Personale di segreteria, vigilanza e di servizio)
Restano salvi i posti di ruolo del personale tecnico e ausiliario delle universita' ed istituti di istruzione superiore; i posti di ruolo relativi al personale di segreteria, di vigilanza e di servizio previsti dalle tabelle organiche degli istituti e scuole d'arte; i posti del personale di vigilanza e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione tecnica; i posti di segretario economo, segretario e bidello custode degli istituti statali per sordomuti, della scuola magistrale di metodo per educatori dei ciechi e delle scuole professionali per ciechi; nonche' quelli del restante personale non insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado.
Art. 301
(Assunzione del personale femminile nella carriera del personale ausiliario)
Le donne accedono alla qualifica di bidello negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale per il numero di posti ad esse riservato. La riserva e' stabilita di volta in volta nel relativo bando di concorso in rapporto alle classi miste e femminili funzionanti. Nella valutazione dei titoli per i concorsi a bidello deve adottarsi un criterio preferenziale per i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio in qualita' di bidello supplente.
CAPO VII Ministero dei lavori pubblici SEZIONE I Personale dell'Amministrazione centrale
Art. 302
(Scrutini di promozione alle qualifiche superiori a direttore di sezione)
Per le promozioni alle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione nella, carriera, direttiva dell'amministrazione centrale costituisce titolo di merito l'aver prestato lodevole servizio per almeno un anno presso uffici periferici.
Art. 303
(Impiego del personale dell'amministrazione centrale presso i provveditorati alle opere pubbliche)
Il personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale puo' essere utilizzato presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, per le esigenze dei predetti uffici, con il trattamento previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni.
SEZIONE II Personale delle nuove costruzioni ferroviarie
Art. 304
(Stato giuridico ed economico)
Al personale delle nuove costruzioni ferroviarie di cui al R.D. 4 agosto 1924 n. 1262, art. 1, e al R.D. 21 ottobre 1926, n. 1857, art. 1, si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico nonche' all'avanzamento in carriera del personale delle Ferrovie dello Stato.
CAPO VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste SEZIONE I Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica
Art. 305
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 454))
Art. 306
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 454))
Art. 307
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 454))
Art. 308
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 454))
Art. 309
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 454))
Art. 310
(Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei direttori degli istituti di sperimentazione)
I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono collocati a riposo al compimento del 75° anno di eta'. Al compimento del 70° anno di eta' sono collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti. Ai direttori fuori ruolo spetta lo stesso, trattamento del personale di ruolo agli effetti economici e di carriera. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 454)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 454)). ((65))
Art. 311
(Passaggio dei direttori nei ruoli dei professori universitari)
I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica che, a seguito di concorso, conseguano la nomina a posto di ruolo di professore di universita' o di istituto superiore d'istruzione universitaria conservano la propria anzianita' ed assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo organico di provenienza. ((65))
Art. 312
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 454))
Art. 313
(Disposizioni transitorie per i direttori ordinari provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche)
Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui all'art. 5, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450, inquadrato ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, con la qualifica di direttore ordinario nella carriera direttiva, ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella IV del quadro 15 a), annesso al decreto stesso, consegue la promozione alla qualifica di direttore ordinario principale, qualora abbia maturato almeno otto anni di anzianita', associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dall'art. 5, 1° comma del decreto legislativo 27 febbraio 1955, n. 450 e, successivamente, la promozione alla qualifica di direttore ordinario superiore se detta anzianita', sempre associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, sia superiore agli anni dodici.
Art. 314
(((Nomina a sperimentatore). La nomina a sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare coloro che sono in possesso di una delle lauree indicate nel bando di concorso. A parita' di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza: 1) aver prestato effettivo servizio, per almeno due anni, in qualita' di aiuto o di assistente ordinario nelle universita'; 2) aver prestato effettivo servizio per almeno tre anni in qualita' di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle universita'; 3) aver compiuto almeno un triennio di tirocinio, in qualita' di borsista, negli istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli osservatori per le malattie delle piante))
Art. 315
(((Svolgimento della carriera degli sperimentatori) Le promozioni alle qualifiche di sperimentatore principale, di sperimentatore superiore e di sperimentatore capo, sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutini per merito comparativo, a ciascuno dei quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore che, con gli altri requisiti, abbiano quello della anzianita' di qualifica non inferiore agli anni tre))
Art. 316
(Disposizioni transitorie per gli aiuto direttori di 2ª classe provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche) Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui all'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450, e inquadrato ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della, Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, con la qualifica di aiuto direttore di 2ª classe nella carriera direttiva, ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella IV, del quadro 15-a, annesso al decreto stesso, consegue la promozione alla qualifica di aiuto direttore di 1ª classe quando abbia, maturato almeno otto anni di anzianita', associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dall'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450.
Art. 317
(Applicazione del personale dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste presso le stazioni agrarie e talassografiche)
Presso gli istituti di sperimentazione agraria e talassografica puo' essere utilizzato personale dell'amministrazione dell'agricoltura e foreste appartenente alle seguenti categorie: a) direttore di istituto di sperimentazione; b) aiuto direttore e sperimentatore degli istituti di sperimentazione; c) esperti e segretari contabili; d) personale delle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e periferica; e) personale delle carriere ausiliarie dell'amministrazione centrale e periferica e degli istituti di sperimentazione.
SEZIONE II Personale dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversita' meteoriche gia' dell'ufficio centrale di meteorologia ed ecologia agraria
Art. 318
(Nomina ad ecologo aggiunto)
La nomina ad ecologo aggiunto si consegue mediante concorso pubblico per esami consistente in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale. La prova scritta ha carattere teorico in materia di ecologia agraria e di climatologia. La prova pratica consiste in una esercitazione di laboratorio. La prova orale consiste in una discussione sulle materie attinenti al servizio di istituto. Il personale addetto ai servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversita' meteoriche puo' essere anche organicamente assegnato agli osservatori dipendenti dall'ufficio stesso.
Art. 319
(Promozione ad ecologo superiore)
La qualifica di ecologo superiore e' conferita, mediante concorso per titoli ed esami, agli ecologi principali che, alla data di pubblicazione del decreto che bandisce il concorso, abbiano compiuto non meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 320
(Promozione a vice direttore)
La qualifica di vice direttore nel ruolo di ecologia agraria e di difesa dalle piante dalle avversita', meteoriche e' conferita soltanto mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da colloquio al quale sono ammessi gli ecologi superiori con almeno tre anni di anzianita' nella qualifica.
Art. 321
(Promozione a direttore)
Il direttore dell'ufficio centrale di ecologia agraria e di difesa, delle piante dalle avversita' meteoriche e' nominato mediante concorso per titoli al quale possono partecipare: il personale tecnico della carriera direttiva, ruolo per i servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversita' meteoriche, che abbia qualifica non inferiore a quella di ecologo superiore e che conti non meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, e persone estranee alla amministrazione.
SEZIONE III Personale proveniente dal Consiglio nazionale delle ricerche
Art. 322
(Rinvio)
Nei riguardi del personale nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450, restano ferme le disposizioni degli articoli 10, primo comma, 11, 12, 13 e 14 dello stesso decreto.
SEZIONE IV Personale per i servizi statistico-economici di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 64
Art. 323
(Trattamento di quiescenza ed esami di promozione)
Al personale nominato in attuazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni del presente decreto nonche' quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato. Detto personale, al compimento della prescritta anzianita', e' ammesso al concorso per merito distinto ed agli esami di idoneita' per la promozione alla qualifica di direttore di sezione nelle carriere direttive del ministero dell'agricoltura e delle foreste; a tali fini e' valutato, oltre il periodo di servizio prestato successivamente alla nomina, quello prestato in modo ininterrotto e lodevole alle dipendenze del soppresso ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.
CAPO IX Ministero dell'industria e commercio SEZIONE I Organi e personale delle stazioni sperimentali
Art. 324
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540))
Art. 325
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540))
Art. 326
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540))
Art. 327
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540))
Art. 328
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540))
Art. 329
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540))
Art. 330
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540))
Art. 331
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540))
SEZIONE II Personale del corpo delle miniere
Art. 332
(Corsi di perfezionamento per il personale della carriera direttiva del corpo delle miniere)
Il ministro per l'industria e commercio ha facolta' di far compiere agli impiegati della carriera direttiva del servizio minerario e metallurgico e del servizio geologico che rivestano la qualifica di ingegnere o di ingegnere aggiunto e di vice geologo o di geologo aggiunto, un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso facolta' e scuole superiori delle miniere in Italia e all'estero da designarsi dal ministro stesso. Al termine di ciascun anno di corso i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al corpo delle miniere. Il ministro per l'industria e commercio ha facolta' di far compiere agli impiegati del corpo delle miniere viaggi di istruzione e di perfezionamento in Italia e all'estero.
Art. 333
(Corsi di perfezionamento per il personale della carriera di concetto del corpo delle miniere)
Il ministro per l'industria e commercio ha facolta' di fare compiere ai vice periti o periti aggiunti che non siano in possesso di diploma di perito minerario un corso di perfezionamento della durata di un anno presso un istituto tecnico industriale ad indirizzo minerario. Al personale predetto si applicano le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 332.
Art. 334
(Conferimento della qualifica di agente tecnico preparatore)
I posti di agente tecnico preparatore sono conferiti in seguito a domanda, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli uscieri capi ed agli uscieri del corpo delle miniere che abbiano attitudine e capacita' per i posti ai quali aspirano. In caso di mancanza di personale idoneo nel ruolo suddetto, gli agenti tecnici preparatori possono essere scelti tra gli uscieri capi e gli uscieri dell'amministrazione centrale dell'industria e commercio. Gli agenti tecnici preparatori hanno il trattamento economico dei commessi tecnici addetti ai laboratori chimici delle dogane.
SEZIONE III Personale del servizio metrico
Art. 335
(Promozione ad ispettore capo interregionale)
Fermo restando il disposto dell'art. 178, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione ad ispettore capo interregionale del servizio metrico e' necessario essere stato, nelle qualifiche di ispettore metrico principale e di primo ispettore, titolare di ufficio metrico per un periodo non inferiore a sei anni od aver prestato servizio per lo stesso periodo presso l'amministrazione centrale.
CAPO X Ministero del lavoro e della previdenza sociale SEZIONE I Disposizioni comuni alle varie carriere
Art. 336
(Incarichi ispettivi)
Per le ispezioni sia presso gli uffici centrali che periferici, sia presso gli enti vigilati, il ministro si avvale degli impiegati dell'amministrazione centrale, degli ispettori del lavoro e, ove occorra, degli impiegati degli uffici periferici. Per le ispezioni presso gli uffici dell'Ispettorato del lavoro e degli uffici del lavoro ove non siano incaricati impiegati dell'amministrazione centrale, si provvede con impiegati dei rispettivi ruoli periferici.
SEZIONE II Personale dell'Ispettorato del lavoro
Art. 337
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1961, N. 628))
SEZIONE III Personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione
Art. 338
(Promozione a ispettore generale)
La promozione alla qualifica di ispettore generale nella carriera del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, inquadrato nella qualifica di direttore capo in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, non puo' essere conferita prima, che siano decorsi quattro anni dall'inquadramento predetto.
Art. 339
(Esercizio di funzioni direttive da parte del personale della carriera di concetto)
Gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto prevista dalla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 che alla data di inquadramento siano gia' da almeno un anno preposti alla direzione di un ufficio regionale o provinciale del lavoro e della massima occupazione, conservano le funzioni direttive predette, ferma l'appartenenza ad ogni effetto, alla carriera di concetto.
Art. 340
(Anzianita' di servizio del personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520)
L'anzianita' di servizio maturata dal personale che ha conseguito l'inquadramento ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (tabella c) nella categoria di appartenenza all'atto dell'inquadramento stesso e' valutata, nei limiti previsti dall'art. 41 del citato D.P.R. n. 520, ai fini dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneita' per le promozioni a direttore principale o a primo segretario; nonche' per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista. L'anzianita' di servizio attribuita in applicazione del precedente comma e' utile anche ai fini dell'ammissione agli esami di promozione alle qualifiche di direttore, segretario od archivista previsti dagli artt. 361, 362 e 363. L'anzianita' acquisita anteriormente all'ammissione in ruolo nella qualifica corrispondente o superiore al grado di inquadramento attuato ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, e' valutata agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
Art. 341
(Riduzione di anzianita')
Per la prima promozione da conferire dopo effettuato l'inquadramento nei singoli ruoli ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, i periodi di anzianita' richiesti per l'avanzamento, mediante scrutinio, a direttore principale, primo segretario e primo archivista ai sensi degli artt. 368 lettera a, 370 lettera a, 371 lettera a, e qualifiche superiori sono ridotti di un anno; quelli per la partecipazione ai concorsi di merito, distinto per la promozione alle qualifiche di direttore e segretario, ai sensi degli artt. 361 e 362, e al concorso per esami per la promozione alla qualifica di archivista di cui all'art. 363 lettera a, nonche' i periodi prescritti per l'avanzamento, mediante esami, alle qualifiche di direttore principale, primo segretario e primo archivista sono ridotti di un anno e mezzo. La presente disposizione non e' applicabile nei confronti di coloro che si siano gia' avvalsi della riduzione di anzianita' prevista dal terzo comma dell'art. 41 del citato D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
Art. 342
(Indisponibilita' di posti)
Il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione non immesso nei ruoli organici continua nell'attuale rapporto di impiego contrattuale secondo le disposizioni di cui al D.L. 15 aprile 1948 n. 381. In corrispondenza alle unita' trattenute in servizio a norma del precedente comma e fino alla loro cessazione dal servizio devono essere mantenuti vacanti, nei ruoli delle carriere di concetto, esecutivo e del personale ausiliario, altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette unita'.
Art. 343
(Rinvio)
Restano ferme le disposizioni degli articoli 36, 37, 39, 40, 42, 47 e 48 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
PARTE QUARTA Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni TITOLO I RUOLI AGGIUNTI CAPO I Carriere
Art. 344
(((Ruoli aggiunti) I ruoli aggiunti istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche: per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di consigliere di seconda classe e di consigliere di prima classe o equiparate; per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario aggiunto e di segretario, o equiparate; per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e di archivista o equiparate; per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di usciere e di usciere capo, o equiparate e, per le carriere del personale ausiliario tecnico, quella di agente tecnico o equiparata. Al compimento dell'anzianita' complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente, di anni cinque per le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di anni 3 per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo comma. Le promozioni alle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario e di archivista, o equiparate, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli aggiunti che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, tre anni di effettivo servizio per le carriere direttive e di concetto e cinque anni per le carriere esecutive. La promozione alla qualifica di usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo aggiunto che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica))
Art. 345
(((Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutive) Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, un terzo dei posti disponibili nella dotazione organica unica delle qualifiche di archivista, applicato ed applicato aggiunto, o equiparate, e' conferito almeno una volta all'anno, al personale di pari qualifica dei corrispondenti ruoli aggiunti, nell'ordine in cui e' collocato nei ruoli stessi, a partire dalla qualifica piu' elevata, sempreche' a giudizio del Consiglio di amministrazione ne sia ritenuto meritevole per operosita', diligenza e condotta lodevoli. Il personale di cui al comma precedente e' iscritto nei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati presenti con l'anzianita' di carriera e di qualifica maturate nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori. Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo, non puo' essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianita' minima prescritta))
Art. 346
(((Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario) Con le modalita' di cui ai primi due commi dell'articolo 345, i posti disponibili nella dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti. Ai fini delle promozioni e alle qualifiche di usciere capo o agente tecnico capo, o equiparate, si applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 345))
Art. 347
(((Trattamento economico degli impiegati di ruolo aggiunti passati nei ruoli organici) Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346, il personale conserva il trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto))
Art. 348
(Esami di promozione degli impiegati dei ruoli aggiunti)
Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti i quali abbiano maturato nei ruoli transitori e nei ruoli aggiunti un'anzianita' di servizio pari a quella richiesta dagli articoli 164, 176, 185 e 196, secondo e terzo comma, sono ammessi a partecipare, rispettivamente, al con. corso per merito distinto ed all'esame di idoneita' per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario nonche' al concorso per esami per la nomina alla qualifica di vice direttore nelle carriere speciali e per la promozione alla qualifica di primo archivista, nei ruoli corrispondenti, ove esistano.
Art. 349
(Impiegati dei ruoli aggiunti della Corte dei conti)
Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti delle carriere direttive della Corte dei conti a norma dell'art. 11 della legge 5 giugno 1951, n. 376, sono, ai sensi ed agli effetti dell'art. 348, ammessi a partecipare agli esami per la promozione alla qualifica di direttore di sezione nel ruolo transitorio di revisione della Corte, per un numero di posti non superiore a quello previsto dallo art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404 modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.
Art. 350
(Trattamento economico del personale dei ruoli aggiunti)
Al personale dei ruoli aggiunti spetta il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica del ruolo organico con la relativa progressione economica. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio si computa l'anzianita' posseduta tanto nel ruolo aggiunto che nel ruolo speciale transitorio. Qualora nel computo dell'anzianita' resti una frazione di tempo inferiore al numero degli anni richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione e' valutata ai fini del successivo aumento.
TITOLO II INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO - PERSONALE PROVENIENTE DAI SOTTUFFICIALI - PERSONALE IN SERVIZIO AL 23 MARZO 1939. CAPO I Riserva di posti - Assunzione - Carriera
Art. 351
(Assunzione di invalidi e mutilati di guerra e per servizio)
Fermo il disposto dell'art. 5, l'assunzione agli impieghi civili dello Stato degli invalidi e mutilati di guerra e degli invalidi e mutilati per servizio e' regolata dalle speciali disposizioni vigenti. Rimangono ferme le norme relative agli orfani di caduti in guerra o per servizio.
Art. 352
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 353
(Promozione ad archivista degli applicati invalidi di guerra)
Gli applicati invalidi di guerra sono, al compimento del terzo aumento periodico di stipendio, promossi in soprannumero alla qualifica di archivista, mediante scrutinio per merito comparativo, indipendentemente dalle promozioni conferibili per vacanza di posti. In corrispondenza alle promozioni conferite in soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti Pella qualifica di applicato.
Art. 354
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N.1077))
Art. 355
(Promozione ad usciere capo degli uscieri invalidi di guerra)
Gli uscieri invalidi di guerra sono, al compimento del quarto aumento periodico di stipendio, promossi in soprannumero alla qualifica di usciere capo mediante scrutinio per merito assoluto, indipendentemente dalle promozioni conferibili per vacanze di posti. Gli uscieri promossi in base alle disposizioni del comma precedente e quelli che ottengono la promozione in applicazione delle altre norme vigenti sono collocati nella qualifica di usciere capo secondo l'ordine determinato rispettivamente dalla data del compimento del quarto aumento periodico di stipendio nella qualifica di usciere e da quella in cui si siano resi vacanti i posti di usciere capo. Ove esistano invalidi di guerra che conseguono il cennato quarto aumento periodico posteriormente ad altri invalidi che li seguono nel ruolo, le promozioni sono disposte con riserva di anzianita' a favore dei primi; e la riserva di anzianita' ha efficacia non soltanto nei confronti dei soli invalidi ma anche nei confronti del personale non invalido che, nel frattempo, abbia ottenuto la promozione e che conserva la posizione relativa gia' acquisita nel ruolo di anzianita'. In corrispondenza delle promozioni conferite in soprannumero ai sensi del precedente secondo comma sono lasciati altrettanti posti vacanti nella qualifica di usciere.
Art. 356
(Disposizione speciale per il personale in servizio al 23 marzo 1939)
Agli effetti dell'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' per la promozione a direttore di sezione o a primo segretario nonche' per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista, agli impiegati previsti dal 1°, 3° e 6° comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e dal 1° comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, e' attribuita complessivamente un'anzianita' di quattro anni in aggiunta a quella effettivamente maturata. La disposizione prevista dal comma precedente si applica ai fini dell'ammissione al concorso per la nomina a vice direttore nelle carriere speciali.
PARTE QUINTA Disposizioni transitorie TITOLO I STATO GIURIDICO CAPO I Disciplina - Esodo volontario
Art. 357
(Infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1 luglio 1956)
Alle infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1 luglio 1956 si applicano le sanzioni previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Se il presente decreto prevede una sanzione meno grave, si applica la norma piu' favorevole all'impiegato. Qualora l'infrazione consista in un comportamento 3 in una pluralita' di fatti connessi, in parte anteriori in parte successivi al 1 luglio 1956, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma piu' favorevole all'impiegato.
Art. 358
(Procedimenti gia' trasmessi alle Commissioni di disciplina)
I procedimenti disciplinari, gia' trasmessi alle commissioni di disciplina ai sensi dell'art. 69 ultimo comma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dei quali, alla data del 1 luglio 1956, sia stata fissata nei modi previsti dall'art. 73 dello stesso regio decreto la trattazione orale, proseguiranno innanzi alle commissioni predette, sulle cui deliberazioni, adottate ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il ministro provvede ai sensi dell'art. 114 quinto comma, del presente decreto. I procedimenti disciplinari, dei quali anteriormente al 1 luglio 1956 non sia stata fissata la trattazione orale, debbono essere trasmessi alle commissioni di cui all'art. 148. Nel caso previsto dal comma precedente il procedimento disciplinare e' estinto se entro novanta giorni dal 1 luglio 1956 non sia stata comunicata all'impiegato la data della trattazione orale innanzi alla Commissione.
Art. 359
(Procedimenti non trasmessi alle Commissioni)
Rimane fermo a tutti gli effetti il termine previsto dall'art. 146 del decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 17.
Art. 360
(Proroga dell'esodo volontario)
Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, sono prorogate di due anni con effetto dal 24 marzo 1956.
TITOLO II CARRIERE CAPO I Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959
Art. 361
(Promozioni a consigliere di 1ª classe per i posti disponibili al 30 giugno ed al 31 dicembre 1957) La promozione a consigliere di 1ª classe per i posti disponibili fino al 31 dicembre 1957 si consegue mediante: a) concorso per merito distinto ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni ed integrazioni; b) concorso per esame speciale di cui all'art. 365; c) scrutinio per merito comparativo ai sensi dello art. 163. Il concorso per merito distinto e quello per esame speciale sono entrambi indetti e si ritengono espletati il 30 giugno ed il 31 dicembre per i posti disponibili alle date medesime immediatamente dopo l'approvazione delle graduatorie dei due concorsi di cui alle lettere a) e b) e' tenuto lo scrutinio per merito comparativo tra gli scrutinandi alle stesse date. Ove non sia possibile indire i concorsi predetti semestralmente gli stessi sono indetti al 31 dicembre e si ritengono espletati alla stessa data. Le promozioni, salvo i casi di retroattivita' ai sensi dell'art. 366, sono conferite a tutti gli effetti con decorrenza dalle date indicate nel precedente comma. L'ordine di inserimento in ruolo e' il seguente: a) vincitori del concorso per merito distinto aventi anche i requisiti per partecipare al concorso per esame speciale; b) vincitori del concorso per esame speciale, per i quali la promozione deve essere riportata, ai sensi dell'art. 366, ad. una data anteriore all'anno in cui e' stato espletato il concorso e che nella graduatoria del concorso medesimo precedono i vincitori di cui alla successiva lettera d); c) vincitori del concorso per merito distinto non aventi i requisiti per partecipare al concorso per esame speciale; d) vincitori del concorso per esame speciale la cui promozione non e' riportata a data anteriore all'anno in cui e' stato espletato il concorso. Nello stesso ordine di ruolo sono collocati anche i vincitori la cui promozione, pur essendo riportata alla data anzidetta, seguono nella graduatoria del concorso un vincitore la cui promozione non puo' essere retrodatata oltre l'anno. Per determinare il numero dei posti da conferire mediante concorso per esame speciale, si ripartiscono i posti disponibili nella qualifica, rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre, proporzionalmente tra il numero degli impiegati che hanno titolo a partecipare al concorso per esame speciale ed il numero degli impiegati che, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, e del decreto legislativo 7 aprile 1948 n. 262, e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare al concorso per merito distinto, ma non hanno i requisiti per partecipare al concorso per esame speciale. La differenza tra i posti disponibili e quelli assegnati al concorso per esame speciale, in applicazione del precedente comma, e' ripartita in ragione di un terzo al concorso per merito distinto e di due terzi allo scrutinio per merito comparativo. Ove i posti assegnati al concorso per esame speciale non dovessero risultare sufficienti per la promozione di tutti i candidati dichiarati idonei nel concorso stesso, si fa luogo all'applicazione del soprannumero nel limite massimo del 15% della dotazione organica prevista per la qualifica di consigliere di 1ª classe. Inoltre, per gli impiegati ex combattenti, gli invalidi di guerra cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, le vedove di guerra non rimaritate e gli orfani di guerra che, per il posto occupato nella graduatoria di merito degli esami di concorso speciale, non conseguano la promozione, i posti cosi' spettanti al concorso per esame speciale sono ulteriormente aumentati del 20% della dotazione organica dell'anzidetta qualifica. Nei posti in soprannumero previsti nel precedente comma vanno computati quelli eventualmente gia' conferiti in soprannumero in applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 4. In corrispondenza ai posti in soprannumero di cui ai precedenti commi sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale. I posti in soprannumero non utilizzati nel primo concorso possono essere conferiti nel successivo concorso per esame speciale. L'assorbimento di detti posti e' effettuato con le vacanze che si verificheranno nella qualifica dopo lo espletamento dell'ultimo concorso per esame speciale. Gli impiegati che conseguono la sola idoneita' nel concorso per esame speciale cui partecipano, hanno titolo ad essere inseriti nella graduatoria dei successivi concorsi per esame speciale in base alla votazione riportata.
Art. 362
(Promozione a segretario per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959)
La promozione a segretario per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959 si consegue mediante: a) concorso per merito distinto ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni ed integrazioni; b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365; c) scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 175. Alle promozioni che saranno conferite al 30 giugno e al 31 dicembre degli anni 1957, 1958 e 1959 si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai commi secondo e successivi dell'art. 361.
Art. 363
(Promozioni ad archivista per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1958)
La promozione ad archivista si consegue per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1958, mediante: a) concorso per esame ai sensi del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni ed integrazioni; b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365; c) scrutinio per merito comparativo ai sensi del precedente art. 184. Alle promozioni che saranno conferite al 30 giugno ed al 31 dicembre degli anni 1957 e 1958 si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai commi secondo, e successivi dall'art. 361.
Art. 364
(Promozioni a vice direttore per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1957)
La nomina alla qualifica di vice direttore nelle carriere speciali previste dalla parte II titolo V del presente decreto si consegue per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1957, mediante: a) concorso per esami di cui all'art. 196; b) concorso per esame speciale di cui all'art. 365. Al concorso per esami previsto dalla lettera a) sono ammessi, oltre che gli impiegati in possesso dei requisiti prescritti (dall'art. 196, anche gli impiegati che anteriormente al 1 luglio 1956 erano pervenuti al grado IX-B o che vi pervengano anche a seguito dei normali esami di concorso in via di espletamento al 30 giugno 1956. Al concorso per esame speciale sono ammessi gli impiegati delle carriere speciali muniti di laurea pervenuti al grado nono di gruppo B del soppresso ordinamento anteriormente al primo luglio 1956 o anche a seguito dei normali esami di concorso in via di espletamento al 30 giugno 1956 nonche' gli impiegati sprovvisti di laurea con almeno quattro anni di anzianita' nella qualifica di segretario. Le promozioni conseguite mediante concorso per esame speciale o mediante il concorso di cui alla lettera a) da coloro che hanno titolo a partecipare anche all'esame speciale, fermo l'ordine di graduatoria, sono riportate ad ogni effetto, con esclusione delle competenze arretrate, alla data in cui i promossi conseguirono il grado IX di gruppo B del soppresso ordinamento. I concorsi di cui sopra sono indetti entrambi, e si ritengono espletati, il 30 giugno ed il 31 dicembre 1957. Le promozioni, salvo i casi di retroattivita' ai sensi del precedente comma sono conferite, a tutti gli effetti, con decorrenza dalle date suddette. Salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, sesto e successivi dell'art. 361.
Art. 365
(Concorso per esame speciale)
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)