LEGGE 3 gennaio 1957, n. 4
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione concernente la procedura civile, firmata all'Aja il 1 marzo 1954.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore.
GRONCHI SEGNI - MARTINO - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Convention
Convention relative a' la procedure civile Parte di provvedimento in formato grafico
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