LEGGE 3 gennaio 1957, n. 8

Type Legge
Publication 1957-01-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna, concluso in Roma il giorno 11 agosto 1955.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'art. 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Agli oneri derivanti dall'Accordo si fara' fronte con le normali dotazioni del bilancio del Ministero degli affari esteri.

GRONCHI SEGNI - MARTINO - ANDREOTTI - ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Accordo-art. 1

Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna Il Governo italiano e il Governo spagnolo animati dal desiderio di favorire, con amichevole cooperazione e con scambi, le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche e culturali in genere che da tanti secoli esistono fra i loro due Popoli, hanno deliberato di concludere allo scopo un Accordo e a tal fine hanno nominato dei Plenipotenziari, i quali, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti accordera' ogni facilitazione possibile al mantenimento e funzionamento delle istituzioni culturali dell'altra Parte attualmente esistenti nel proprio territorio. Fra queste sono comprese le Accademie e Istituti di cultura con carattere ufficiale e quelli sotto patronato il cui funzionamento dipenda, direttamente o indirettamente, dal rispettivo Governo e che siano posti sotto la suprema direzione o vigilanza della propria Ambasciata. Le Alte Parti contraenti potranno anche, previa intesa e su base di reciprocita', provvedere alla creazione di altre istituzioni analoghe a quelle attualmente esistenti.

Accordo-art. 2

Art. 2. Ciascuna delle Alte Parti contraenti accordera' del pari ogni facilitazione al mantenimento e funzionamento delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte (Istituti d'istruzione media ed elementare) attualmente esistenti o da creare eventualmente in futuro previa intesa e su base di reciprocita'.

Accordo-art. 3

Art. 3. Le Alte Parti contraenti si assicurano reciprocamente la piena esenzione dalle tasse per il trasferimento dei diritti di proprieta' sui suoli e sugli edifici (destinati a sede delle istituzioni previste dagli articoli 1 e 2, nonche' dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sugli immobili stessi e dalle relative sovrimposte provinciali e comunali. Le Alte Parti contraenti si assicurano inoltre reciprocamente la esenzione dai diritti doganali per la importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio, scientifico ed ogni altro materiale richiesto per la costituzione e per il funzionamento delle istituzioni stesse. Per quanto riguarda gli altri tributi interni, che a norma delle leggi dei rispettivi Paesi si rendessero applicabili per gli atti e contratti posti in essere per il funzionamento delle istituzioni predette, ciascun Governo accordera' alle istituzioni dell'altra Alta Parte contraente lo stesso trattamento che compete alle analoghe istituzioni del proprio Paese. Le Alte Parti contraenti si obbligano del pari a prestare ogni possibile appoggio ed assistenza presso le competenti Autorita' per quanto concerne la disponibilita' e l'uso degli edifici e suoli destinati a sede delle istituzioni medesime.

Accordo-art. 4

Art. 4. Le Alti Parti contraenti provvederanno reciprocamente a migliorare e sviluppare l'insegnamento della lingua e letteratura italiana in Spagna e spagnola in Italia attraverso: a) cattedre universitarie o di istituti d'istruzione superiore; b) lettorati universitari o di istituti d'istruzione superiore; c) cattedre di istituti d'istruzione media; d) corsi liberi. Ove possibile i lettorati saranno preferibilmente coperti in Spagna da professori italiani e in Italia da professori spagnoli.

Accordo-art. 5

Art. 5. Le Alte Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le condizioni per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio di ogni ordine e grado, intermedi e finali, sia ai fini accademici o scolastici, sia - in casi da determinare - ai fini dell'esercizio professionale.

Accordo-art. 6

Art. 6. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a favorire i contatti diretti fra le rispettive Universita', le Accademie e gli altri organismi di cultura, nonche' a promuovere e facilitare sulla base della reciprocita': a) scambi di professori, di conferenzieri, di studenti e di ricercatori; b) corsi di vacanze destinati agli studenti e ai professori; c) scambi regolari di pubblicazioni ufficiali e di quelle provenienti da Universita', Accademie, Societa' scientifiche ed Enti culturali in genere; d) scambi di borsisti.

Accordo-art. 7

Art. 7. Le Alte Parti contraenti procureranno di far meglio conoscere la loro cultura attraverso l'organizzazione nell'altro Paese interessato di conferenze, concerti, mostre e manifestazioni artistiche e teatrali, nonche' attraverso il film, la radio e la televisione.

Accordo-art. 8

Art. 8. I due Governi concederanno ogni facilitazione alla entrata nei loro rispettivi territori di libri, giornali, riviste, pubblicazioni musicali, riproduzioni artistiche, dischi fonografici, films documentari, destinati a Istituti di carattere educativo e culturale, sotto la riserva che tali articoli non siano oggetto di operazioni commerciali. Inoltre i libri, le riviste, i giornali e le pubblicazioni periodiche, nella misura in cui non costituiscono essenzialmente un articolo di lusso, nonche' la musica manoscritta o stampata, non saranno gravati altro che dei diritti o tasse previsti per gli articoli nazionali corrispondenti. Per quanto concerne invece libri, riviste, giornali, pubblicazioni periodiche e musica manoscritta o stampata, che formano oggetto dei normali scambi commerciali, resta inteso che il Governo italiano ne ammettera' la libera importazione in Italia fino alla concorrenza dell'ammontare previsto dall'Accordo commerciale in vigore tra i due Paesi, e che il Governo spagnolo, da parte sua, si impegna di rilasciare le corrispondenti licenze di importazione fino alla concorrenza della stessa somma.

Accordo-art. 9

Art. 9. Le Alte Parti contraenti vigileranno, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni interne, a che i manuali scolastici pubblicati in ciascuno dei due Paesi non contengano inesattezze relative all'altro Paese.

Accordo-art. 10

Art. 10. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo sara' costituita una Commissione mista permanente composta di dieci membri e distinta in due Sezioni di cinque membri per ciascuno dei due Paesi. I componenti di ogni Sezione saranno nominati dal rispettivo Governo e la loro lista verra' comunicata in via diplomatica al Governo dell'altra Parte contraente per l'approvazione. La Commissione mista permanente si riunira' in seduta plenaria ogni volta che sia necessario, e almeno una volta all'anno, alternativamente a Roma e a Madrid, sotto la presidenza di uno dei rappresentanti del Paese in cui la riunione avra' luogo. Ove occorra, la Commissione mista potra' aggregarsi, previa notifica e a titolo consultivo, esperti delle due Parti. Compito precipuo della Commissione mista, sara' quello di studiare ogni misura e formulare ogni proposta destinata a facilitare l'applicazione dell'Accordo, nonche' il suo adeguamento agli ulteriori sviluppi delle relazioni culturali fra i due Paesi. La Commissione mista esaminera' pure con criteri di reciprocita' la questione delle esenzioni tributarie sulla totalita' o parte dei patrimoni delle rispettive istituzioni culturali. Le risoluzioni della Commissione mista, dopo essere state sottoposte ai rispettivi Governi e approvate da entrambe le Parti mediante scambio di note, saranno considerate come un annesso del presente Accordo.

Accordo-art. 11

Art. 11. Il presente Accordo e' concluso senza limiti di tempo e restera' in vigore fino a che non sia denunciato da una delle Parti contraenti. In tal caso l'Accordo cessera' d'aver vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia. Tuttavia le facilitazioni concesse agli organismi di cui agli articoli 1 e 2 saranno reciprocamente mantenute per altri sei mesi.

Accordo-art. 12

Art. 12. Il presente Accordo sara' ratificato nel piu' breve termine possibile ed entrera', in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo a Madrid. In fede di che i Plenipotenziari su menzionati firmano il presente Accordo, in duplice esemplare, in lingua italiana e spagnola, che fanno ugualmente testo. Roma, 11 agosto 1955 Per l'Italia Per la Spagna DINO DEL BO EL MARQUES DE DESIO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

Acuerdo

Acuerdo cultural entre Espana e Italia Parte di provvedimento in formato grafico

Scambio note

N. 36.A./6070/269. Roma, 11 agosto 1955 Signor Ambasciatore, sono note a V. E., le difficolta' incontrate in sede di trattative per l'Accordo culturale italo-spagnolo in relazione alla richiesta esenzione dalle imposte a, favore del patrimonio del Collegio spagnolo di San Clemente di Bologna, fondato dal Cardinale Albornoz. Mi e' gradito ora assicurare V. E. che, tenuto conto del carattere plurisecolare di questa nobile istituzione e dei servizi da essa resi ai rapporti culturali tra i due Paesi, e' proposito del Governo italiano di ridurre al minimo possibile l'onere derivante al patrimonio del Collegio stesso per il fatto della mancata esenzione. E' da sperare che la Commissione mista prevista dall'art. 10 dell'Accordo oggi firmato possa trovare una formula che consenta la definitiva soluzione della questione. Nel frattempo mi e' gradito esprimere a V. E. la mia intenzione di accelerare per quanto possibile tale soluzione. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione, suo DINO DEL BO A S. E. Don Jose' Antonio de SANGRONIZ y CASTRO Marques de Desio Ambasciatore di Spagna - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO Parte di provvedimento in formato grafico

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