LEGGE 6 febbraio 1957, n. 42
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero degli affari esteri, d'intesa, con il Ministero del tesoro e con il Ministero delle finanze, è autorizzato ad erogare, a sostegno delle istituzioni italiane in Egitto, la somma di lire egiziane 150.000 (centocinquantamila), ricavata a saldo dalla vendita al Governo egiziano degli edifici scolastici italiani in Alessandria d'Egitto e dello stadio ex littorio al Cairo.
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