LEGGE 15 febbraio 1957, n. 48
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d) dell'art. 2 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 8750 di lire da destinare ai finanziamenti industriali, nell'Italia meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.
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