LEGGE 3 febbraio 1957, n. 57

Type Legge
Publication 1957-02-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia ed il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente al disposto dell'art. 23 della Convenzione stessa.

GRONCHI SEGNI - MARTINO - MORO

Visto, il Guardasigilli: MORO

Convenzione-art. 1

Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e il Brasile Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, desiderando di concludere una Convenzione per il regolamento amichevole delle controversie che potessero sorgere tra i due Paesi, hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA il Nobile Giovanni FORNARI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE il Signor Dottor Rami FERNANDES, Ministro degli Affari Esteri; i quali dopo essersi scambiati i loro Pieni Poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti: Articolo 1 Le controversie di qualunque natura che potessero sorgere fra le Alte Parti Contraenti, e che non abbiano potuto essere risolte per le vie diplomatiche ordinarie, saranno sottoposte al procedimento di conciliazione previsto dai successivi articoli, da 4 a 15, della presente Convenzione. In caso di insuccesso del procedimento di conciliazione si istituira' un regolamento giudiziario secondo gli articoli 16 e successivi della presente Convenzione.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Le controversie per cui fossero previsti, da altre convenzioni in vigore fra le Parti, procedimenti speciali, saranno sottoposte al regolamento previsto da tali convenzioni.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Per le controversie che, secondo la legislazione interna di una delle Parti, rientrano nella competenza delle autorita' giudiziarie o amministrative, la Parte interessata potra' opporsi a che sia fatto ricorso ai diversi procedimenti previsti dalla presente Convenzione prima che sia stata presa una decisione definitiva entro un congruo termine di tempo da parte dell'autorita' competente. La Parte che in tal caso intendera' ricorrere ai procedimenti previsti dalla presente Convenzione dovra' notificare all'altra Parte la sua intenzione entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data della decisione suddetta.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Una Commissione permanente di conciliazione sara' costituita entro il termine di sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione. Detta Commissione sara' composta di tre membri. Le Alte Parti contraenti nomineranno ognuna un Commissario scelto fra i rispettivi connazionali, e designeranno di comune accordo il Presidente che non dovra' essere cittadino di una delle Alte Parti Contraenti, ne' avere residenza abituale sui loro territori, ne' essere a loro servizio. Se, per mancanza di accordo, la nomina del Presidente non viene effettuata nel termine di cui al primo comma del presente articolo, o, in caso di sostituzione, al termine di tre mesi successivi alla vacanza della carica, egli sara' designato nel seguente modo: Ognuna delle Alte Parti Contraenti presentera' due candidati scelti sulla lista dei membri della Corte permanente d'arbitrato dell'Aja che non siano membri designati dalle Parti e di queste non abbiano la cittadinanza il Presidente sara' scelto a sorte tra i suddetti candidati. Nel caso che una delle Alte Parti Contraenti non presentasse i suoi candidati sara' deferita al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, su domanda di una di Esse, la designazione del Presidente della Commissione permanente. I Commissari vengono nominati per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Essi rimangono in carica sino alla loro sostituzione e, in ogni caso, fino al termine del mandato. Fino a che la procedura non avra' inizio, ognuna delle Alte Parti Contraenti avra' il diritto di revocare e sostituire il proprio Commissario e cosi' pure di ritirare il proprio consenso alla nomina del Presidente. Nel piu' breve tempo possibile le Alte Parti provvederanno alle sostituzioni che si renderanno necessarie per supplire alle vacanze determinate da cessazione del mandato, revoca, decesso, dimissioni o qualsiasi altro impedimento, seguendo all'uopo le modalita' fissate per le nomine.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 La Commissione di conciliazione verra' udita, mediante istanza indirizzata al Presidente, dalle due Parti agenti in comune accordo, o, in difetto, dall'una o dall'altra delle Parti. L'istanza, dopo aver esposto l'oggetto della controversia, invitera' la Commissione a prendere le misure atte a conseguire una conciliazione. Se la richiesta promana da una sola delle Parti, essa sara' contemporaneamente notificata da questa all'altra Parte.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Nel termine di quindici giorni dalla data in cui una delle Parti avra' presentato una controversia alla Commissione di conciliazione, ognuna delle Parti potra', per l'esame di tale controversia, sostituire il proprio Commissario con una persona che possieda speciale competenza in materia. La Parte che si varra' di tale diritto ne fara', immediata notifica all'altra Parte, e questa, in tal caso, avra' facolta' di analoga azione entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla data in cui tale notifica le sara' pervenuta.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 La Commissione di conciliazione si riunira', salvo accordo contrario delle Parti, nella localita' designata dal suo Presidente.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 La Commissione di conciliazione avra' il compito di chiarire le questioni controverse, raccogliendo a tal fine ogni utile informazione, e di tendere alla conciliazione delle Parti. Dopo l'esame della controversia essa formulera', in un rapporto, le proposte intese alla sua composizione.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 La procedura davanti alla Commissione di conciliazione si svolgera' in contradditorio. Tale procedura sara' regolata dalla Commissione stessa che terra' conto, salvo decisioni contrarie prese all'unanimita', delle disposizioni contenute nel titolo III della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per la composizione pacifica dei conflitti internazionali.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Le deliberazioni della Commissione di conciliazione saranno prese a porte chiuse a meno che la Commissione, in accordo colle Parti, non decida diversamente.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 Le Parti avranno il diritto di nominare in seno alla Commissione propri agenti, consiglieri ed esperti i quali fungeranno nello stesso tempo da intermediari tra lo Parti stesse e la Commissione e promuoveranno altresi' l'audizione di persona la cui testimonianza loro sembrera' utile. La Commissione da parte sua, avra' la facolta' di chiedere spiegazioni orali agli agenti, consiglieri ed esperti delle due Parti nonche' alle persone che essa ritenesse utile di fare convocare con l'assenso dei loro Governi.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Le Parti si impegnano a facilitare i lavori della Commissione di conciliazione e in particolare a fornirle, nella piu' larga misura possibile, ogni documento ed ogni utile informazione ed inoltre si impegnano ad usare ogni mezzo disponibile secondo la propria legislazione per consentirle di procedere alla citazione e all'audizione di testi o di esperti.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 La Commissione di conciliazione presentera' la sua relazione entro quattro mesi a decorrere dal giorno in cui venne investita della controversia a meno che le Parti non convengano di prolungare tale termine. Un esemplare della relazione sara' trasmesso a ciascuna delle Parti. La relazione non avra', per quanto riguarda cosi' l'esposizione dei fatti come le considerazioni giuridiche, alcun carattere di sentenza arbitrale.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 La Commissione di conciliazione fissera' il termine entro il quale le Parti dovranno pronunciarsi sulle proposte di risoluzione contenute nella relazione. Tale termine non dovra' superare i tre mesi.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 Durante il corso effettivo della procedura ogni Commissario ricevera' una indennita' il cui ammontare sara' fissato di comune accordo dalle Parti che ne assumeranno l'onere in parti uguali. Le spese generali di funzionamento della Commissione saranno ripartite in egual misura.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 Nel caso che una delle Parti non accetti le proposte della Commissione di conciliazione o non si pronunci nel termine fissato dalla relazione, ognuna di esse potra' chiedere che la controversia sia deferita alla Corte Internazionale di Giustizia. Nel caso in cui la Corte di Giustizia non riconoscesse carattere giuridico alla controversia, le Parti convengono che essa sara' risolta ex aequo et bono.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 Le Alte Parti Contraenti stabiliranno, per ogni caso particolare, un compromesso speciale che precisi nettamente l'oggetto della controversia, le competenze particolari che potrebbero essere devolute alla Corte Internazionale di Giustizia, nonche' tutte le altre condizioni convenute fra esse. Il compromesso sara' stabilito con scambio di note tra i Governi delle Parti Contraenti. Esso sara' interpretato in ogni suo punto dalla Corte di Giustizia. Se il compromesso non sara' concordato entro i tre mesi a datare dal giorno in cui una delle Parti e' stata investita di una richiesta ai fini di un regolamento giudiziario, ognuna delle Parti potra' adire alla Corte di Giustizia mediante semplice richiesta.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 Se la Corte Internazionale di Giustizia stabilisce che la decisione di una istanza giudiziaria, o di qualsiasi altra autorita' appartenente ad una delle Parti Contraenti, si trovi interamente o parzialmente in opposizione col diritto delle genti, e se il diritto costituzionale di detta Parte non consentisse, o consentisse solo parzialmente di cancellare in sede amministrativa le conseguenze della decisione in questione, si provvedera' ad accordare alla Parte lesa un'equa soddisfazione di altro ordine.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 La decisione resa dalla Corte Internazionale di Giustizia sara' eseguita dalle Parti in buona fede. Le difficolta' cui la sua interpretazione potesse dar luogo saranno risolte dalla Corte di Giustizia, cui ciascuna delle Parti potra' adire a tal fine mediante semplice richiesta.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 Nel corso della procedura di conciliazione o della procedura giudiziaria le Alte Parti Contraenti si asterranno dal prendere qualsiasi misura che possa comunque pregiudicare l'accettazione delle proposte della Commissione di Conciliazione o l'esecuzione della decisione della Corte Internazionale di Giustizia.

Convenzione-art. 21

Articolo 21 Se una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria e' pendente al momento della estinzione della presente Convenzione, essa proseguira' il suo corso secondo le norme della presente Convenzione o di ogni altra Convenzione che le Parti decidessero di sostituirle.

Convenzione-art. 22

Articolo 22 Le contestazioni che potessero sorgere cosi' per l'interpretazione come per l'esecuzione della presente Convenzione saranno sottoposte, mediante semplice richiesta, alla Corte Internazionale di Giustizia.

Convenzione-art. 23

Articolo 23 La presente Convenzione sara' ratificata nel piu' breve tempo possibile ed entrera' in vigore subito dopo lo scambio delle ratifiche che avra' luogo a Roma. Essa avra' la durata di cinque anni a decorrere dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Ove non intervenga una denuncia sei mesi prima della sua scadenza, la Convenzione si intendera' rinnovata per altri cinque anni e cosi' di seguito. In fede di che i Plenipotenziari soprannominati hanno firmato la presente Convenzione in duplice originale, in lingua italiana e portoghese, i testi facenti entrambi egualmente fede, e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Rio de Janeiro, addi' ventiquattro del mese di novembre dell'anno millenovecento cinquanta quattro. GIOVANNI FORNARI RAUL FERNANDES Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

Convencao

Convencao Parte di provvedimento in formato grafico

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