LEGGE 3 febbraio 1957, n. 58
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È approvato l'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955, relativo alla protezione temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli di utilità, marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due Paesi.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.