DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1957, n. 100
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduta la legge della Regione siciliana 27 novembre 1954, n. 41, concernente l'istituzione di una cattedra di ruolo di radiologia presso l'Universita' degli studi di Palermo;
Veduta la legge regionale 22 giugno 1956, n. 35, concernente nuove norme per il finanziamento di posti di professore universitario e di assistente ordinario;
Veduta la lettera dell'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana in data 22 febbraio 1957, n. 3407, con la quale viene dichiarato di aderire a che, nel caso della istituenda cattedra di radiologia presso la Universita' di Palermo, il versamento annuo per il trattamento economico per la cessazione dal servizio, sia del 20% su quello di attivita' spettante al titolare della cattedra stessa;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quella per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 21 settembre 1956 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Palermo.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di radiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Palermo, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.
GRONCHI ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 169. - RELLEVA
Convenzione istituzione di un posto di professore di radiologia Facolta' di medicina-art. 1
Repertorio n. 84 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di radiologia presso la Facolta' di medicina REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantasei il giorno ventuno del mese di settembre in Palermo nel Gabinetto dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata, innanzi a me dott. Gaetano Capparelli, funzionario amministrativo della Universita' degli studi di Palermo, delegato con decreto rettoriale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Universita' medesima, ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei ai termini di legge: Pietro La Monica, domiciliato in Palermo, via Archirafi n. 29, impiegato; dott. Guido Corvala, domiciliato in Palermo, via Orazio Antinori n. 63; sono comparsi personalmente i signori: on. Bartolomeo Cannizzo, nato a Giarratana, Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato. per la carica, presso l'Assessorato in Palermo, via Sgarlata, autorizzato a stipulare la presente convenzione con le leggi regionali del 27 novembre 1954, n. 41 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 77 del 30 novembre 1954) e del 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 39 del 23 giugno 1956); prof. Lauro Chiazzese, nato a Mazzarino e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Universita', sito in via Maqueda, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' del 10 luglio 1956. Premesso: a) che lo statuto dell'Universita' di Palermo, nell'ordinamento didattico per la Facolta' di medicina e chirurgia comprende, fra gli insegnamenti fondamentali quello di radiologia, e che ragioni di contingente opportunita' rendono necessario di istituire un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Regione siciliana si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo regionale per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente; c) che con leggi regionali del 27 novembre 1954, n. 41 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 77 del 30 novembre 1954) e del 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 39 del 23 giugno 1956) l'Assessore per la pubblica istruzione e autorizzato a stipulare una convenzione con la Universita' degli studi di Palermo per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della radiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia, dall'anno accademico 1956-57 e che, per gli scopi predetti, e' autorizzata la spesa annuale necessaria; d) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Palermo hanno accettato col piu' vivo gradimento l'offerta dell'istituzione del nuovo posto di ruolo. Tutto cio' premesso detti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Palermo, sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di professore di radiologia.
Convenzione istituzione di un posto di professore di radiologia Facolta' di medicina-art. 2
Art. 2. L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, in virtu' dei poteri conferitigli dalla [legge 22 giugno 1956, n. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-06-22;35) (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 39 del 23 giugno 1956) assume l'obbligazione di corrispondere alla Universita' di Palermo, per il finanziamento del posto di ruolo di radiologia annualmente la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare della cattedra, compresi gli oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla cattedra stessa.
Convenzione istituzione di un posto di professore di radiologia Facolta' di medicina-art. 3
Art. 3. L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si impegna a versare la somma di cui sopra entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione di un posto di professore di radiologia Facolta' di medicina-art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Palermo, in esecuzione dello impegno preso dall'Assessorato della Regione siciliana (articoli 2 e 3 della presente convenzione), si impegna a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti al titolare di radiologia che verra' assunto all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.
Convenzione istituzione di un posto di professore di radiologia Facolta' di medicina-art. 5
Art. 5. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposti dallo Stato, la somma di cui all'art. 2 risultasse inferiore a quella che l'Universita' e' tenuta a versare allo Stato, ai sensi del precedente art. 4 di questa convenzione, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana versera' annualmente all'Universita' degli studi la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della convenzione e il posto di ruolo di cui si tratta sara' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio.
Convenzione istituzione di un posto di professore di radiologia Facolta' di medicina-art. 6
Art. 6. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare. Qualunque siano per essere l'entita' della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto di impiego, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si impegna a versare allo Stato l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Convenzione istituzione di un posto di professore di radiologia Facolta' di medicina-art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.
Convenzione istituzione di un posto di professore di radiologia Facolta' di medicina-art. 8
Art. 8. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Palermo, e' esente da tassa di registro a norma dell'art 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che le disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura, in presenza dei testimoni, alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volonta'. Bartolomeo Cannizzo Lauro Chiazzese n.n. Pietro La Monica, teste dott. Guido Corvaia, teste Gaetano Capparelli Registrato a Palermo il 2 ottobre 1956, al n. 3201, libro 1, vol. 852. - Esatte lire (esente). Il direttore: f.to dott. Raimondo CARUANA
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