LEGGE 19 febbraio 1957, n. 118
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È approvato l'Accordo fra l'Italia e la Thailandia realizzato in Roma mediante scambio di Note il 10 maggio 1955 relativo a danni subiti dalla sede della Legazione di Thailandia in Roma (Villa Thai).
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