LEGGE 19 febbraio 1957, n. 137
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955 in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, con annesso Protocollo finale, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Convenzione-art. 1
Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Maesta' il Re di Svezia, animati dal desiderio di garantire i benefici delle legislazioni dei due Paesi in materia di sicurezza sociale ai cittadini italiani e svedesi, hanno deciso di concludere una Convenzione e a questo scopo hanno nominato come loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA l'on. FRANCESCO MARIA DOMINEDO' Sottosegretario al Ministero degli affari esteri italiano, SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA il barone JOHAN BECK-FRIIS, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maesta' il Re di Svezia in Roma, i quali, dopo essersi scambiati i loro poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Articolo 1 Paragrafo 1 La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti 1) in Italia: a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; b) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie; c) l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; d) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri in quanto concerne le prestazioni assicurative; e) gli assegni familiari; f) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; g) assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, comprese le disposizioni sui sussidi straordinari di disoccupazione; h) i requisiti facoltativi delle assicurazioni per la invalidita', e la vecchiaia e contro la tubercolosi; i) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto concernano i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti; 2) in Svezia: a) le pensioni del popolo (pensioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti); b) le prestazioni alle vedove e ai vedovi con figli a carico; c) l'assicurazione generale di malattia; d) le prestazioni di maternita'; e) l'assistenza alla maternita'; f) gli assegni generali per i figli; g) gli assegni speciali ai figli di vedove, di invalidi e di altri; h) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; i) le prestazioni delle casse di disoccupazione riconosciute; l) le misure assistenziali prese dallo Stato e quelle alle quali lo Stato contribuisce in caso di disoccupazione. Paragrafo 2. La presente Convenzione si applica egualmente a tutti gli atti legislativi e regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel paragrafo 1. Tuttavia essa non si applica: a) agli atti legislativi o regolamentari concernenti un nuovo ramo di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo al riguardo fra i due Paesi; b) agli atti legislativi o regolamentari che estendano i rami esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora il Governo del Paese interessato notifichi una opposizione al Governo dell'altro Paese entro i tre mesi successivi alla, pubblicazione ufficiale di detti atti.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 I cittadini italiani in Svezia e i cittadini svedesi in Italia sono sottoposti alle legislazioni enumerate nell'art. 1, applicabili rispettivamente in Svezia e in Italia, e ne beneficiano con gli stessi obblighi e con gli stessi diritti dei cittadini del Paese in cui risiedono, salvo quanto disposto nella presente Convenzione. Cio' vale anche per la concessione delle prestazioni all'estero.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Al principio previsto dall'art. 2 circa la legislazione applicabile sono stabilite le seguenti eccezioni: a) le persone residenti abitualmente in uno dei due Paesi e dipendenti da un'impresa che ha in tale Paese la sua sede, qualora siano inviate dalla, stessa impresa nell'altro. Paese, continuano ad essere sottoposte alla legislazione del primo Paese durante i primi dodici mesi di permanenza nell'altro Paese. Nel caso in cui la durata dell'occupazione si prolungasse oltre i dodici mesi, la legislazione del Paese di residenza abituale potra' continuare ad essere applicata a dette persone col consenso dell'Autorita' amministrativa suprema dell'altro Paese; b) il personale viaggiante addetto a imprese di trasporto ferroviario o stradale, che svolga la sua attivita' in entrambi i Paesi, e' sottoposto alla legislazione del Paese ove ha sede l'impresa; tuttavia, qualora detto personale risieda nell'altro Paese, esso e' sottoposto alla legislazione di tale Paese; c) il personale viaggiante addetto a imprese di trasporto aereo che svolgono la loro attivita' in entrambi i Paesi e' sottoposto alla legislazione del Paese ove ha sede l'impresa tuttavia, qualora detto personale risieda nell'altro Paese, e sia cittadino di tale. Paese, esso e' sottoposto alla legislazione del Paese stesso. La legislazione del Paese ove ha sede l'impresa si applica anche, senza tener conto della cittadinanza, ad altro personale addetto a tali imprese, inviato nell'altro Paese per lavoro temporaneo; d) i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi sono sottoposti alla legislazione del Paese al quale la nave appartiene, tuttavia le persone assunte dalla, nave battente bandiera di uno dei due Paesi per lavori di carico e scarico, riparazioni e sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposte alla legislazione del Paese al quale appartiene il porto; e) gli agenti ed impiegati delle rappresentanze diplomatiche o consolari, esclusi i consoli onorari ed i loro dipendenti, come pure le persone addette al servizio personale di detti agenti e impiegati, sono sottoposti alla legislazione del Paese cui appartiene la rappresentanza, qualora siano cittadini di tale Paese.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Le Autorita' amministrative supreme dei due Paesi possono stabilire, di comune accordo, altre eccezioni al principio previsto dall'art. 2. Esse possono egualmente stabilire, di comune accordo, che le eccezioni previste nell'art. 3 non si applichino in casi particolari.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 I cittadini italiani domiciliati e civilmente registrati in Svezia hanno diritto alla pensione di vecchiaia alle stesse condizioni nella stessa misura e con gli stessi benefici supplementari previsti per i cittadini svedesi, a condizione che: a) dopo il 18° anno di eta' siano stati domiciliati e civilmente registrati in Svezia complessivamente per almeno quindici anni, di cui almeno cinque anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di pensione, oppure b) al raggiungimento del 67° anno di eta' sia stato e sia tuttora riconosciuto il diritto ad una pensione per invalidita' o ad una indennita' per invalidita' non permanente o ad una pensione alla vedova o a prestazioni per vedove o vedovi con figli a carico.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 I cittadini italiani domiciliati e civilmente registrati in Svezia hanno diritto alla pensione per invalidita' o all'indennita' per invalidita' non permanente alle stesse condizioni, nella stessa misura e con gli stessi benefici supplementari previsti per i cittadini svedesi, a condizione che siano stati domiciliati e civilmente registrati in Svezia complessivamente per almeno cinque anni e che, dopo il loro ultimo arrivo in Svezia, siano stati atti a normale lavoro per almeno un anno.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 In caso di morte di un cittadino italiano, al coniuge superstite domiciliato e civilmente registrato in Svezia e' riconosciuto il diritto, alle stesse condizioni, nella stessa misura e con gli stessi benefici supplementari previsti per i cittadini svedesi, a pensione alla vedova o a prestazioni per vedove o vedovi con figli a carico, a condizione che: a) il deceduto, dopo il 18° anno di eta', sia stato domiciliato e civilmente registrato in Svezia complessivamente per almeno quindici anni, di cui almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima della morte, purche', all'epoca del decesso, il coniuge superstite fosse domiciliato e civilmente registrato in Svezia, oppure b) il coniuge superstite sia stato domiciliato e civilmente registrato in Svezia complessivamente per almeno quindici anni, di cui almeno cinque anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Paragrafo 1. Il cittadino italiano, per il quale non sussistano i requisiti per il diritto ad alcuna delle prestazioni previste dagli articoli 5 a 7, come pure i suoi familiari superstiti, ha diritto, qualora lasci la Svezia con intendimento di non farvi ritorno, al rimborso dei versamenti da lui effettuati all'Amministrazione per le pensioni del popolo, su presentazione di regolari ricevute dei versamenti effettuati. I cittadini italiani che hanno ottenuto tale rimborso non potranno in seguito ottenere le prestazioni indicate negli articoli 5 a 7 prima di aver di nuovo adempiuto alle condizioni ivi richieste. Paragrafo 2. La suprema Autorita' amministrativa italiana emanera' le disposizioni necessarie per stabilire le condizioni ed i limiti in base ai quali i cittadini italiani, che hanno ottenuto il rimborso dei versamenti previsto nel paragrafo 3, possono utilizzare tali somme nell'assicurazione obbligatoria italiana per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ovvero nell'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e la vecchiaia, ai fini dell'acquisizione e del mantenimento del diritto a pensione, come pure della misura della pensione.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Il cittadino svedese, per il quale non sussistano i requisiti per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione italiana per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti come pure i suoi familiari superstiti, ha diritto, qualora lasci l'Italia con intendimento di non farvi ritorno, al rimborso dei contributi da lui versati per tale assicurazione; ottenuto tale rimborso non si potranno piu' ottenere in seguito le prestazioni di detta assicurazione prima di aver di nuovo adempiuto alle condizioni da essa prescritte.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Nell'applicazione degli articoli 5 a 7 non saranno presi in considerazione i periodi di assenza temporanea dalla Svezia. Quali assenze temporanee si considerano quelle che non superino i quattro mesi, o, se superiori, che siano giustificate da circostanze speciali. A tale fine si tiene conto della durata del periodo di residenza in Svezia e del motivo dell'assenza.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Per beneficiare delle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie o facoltative in Italia per i casi di malattia, tubercolosi e maternita', i cittadini svedesi o italiani che, dopo il trasferimento dalla Svezia in Italia, siano stati iscritti a tali assicurazioni, hanno diritto a che sia tenuto conto dei periodi di assicurazione in Svezia. I cittadini svedesi o italiani che si siano trasferiti dalla Svezia in Italia e che siano stati sottoposti alla assicurazione obbligatoria italiana contro la tubercolosi, anche se precedentemente al trasferimento, sono ammessi alla prosecuzione volontaria di detta assicurazione, tenuto conto dei periodi di assicurazione di malattia in Svezia.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Nei casi previsti dall'art. 11 le prestazioni di malattia o di tubercolosi sono concesse solo se la malattia o la tubercolosi si e' manifestata posteriormente all'iscrizione o all'ammissione prevista nello stesso articolo.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 Per figli che siano cittadini italiani o per figli di padre o di madre che sia cittadino italiano sono corrisposti in Svezia, alle stesse condizioni e nella stessa misura previste per i cittadini svedesi: a) gli assegni generali per i figli, a condizione che detti figli siano domiciliati in Svezia ed allevati da persona domiciliata e civilmente registrata in Svezia; b) gli assegni speciali ai figli di vedove, di invalidi e di altri, a condizione che detti figli siano stati domiciliati e civilmente registrati in Svezia per almeno cinque anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni, oppure il padre o il padrigno o la madre abbia diritto alla pensione del popolo o alle prestazioni per vedove o vedovi con figli a carico. Ai fini di quanto precede non si terra' conto delle assenze temporanee dalla Svezia in conformita' all'art. 10.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 Paragrafo 1. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, comprese le maggiorazioni ed altri benefici supplementari, sono corrisposte senza limitazione ai cittadini dei due Paesi, senza tener conto di eventuali disposizioni che restringano i diritti degli stranieri. Paragrafo 2. I cittadini italiani e svedesi non sono assoggettati alle disposizioni della legislazione di uno dei due Paesi sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che limitano i diritti alle prestazioni per il fatto che gli interessati sono domiciliati nell'altro Paese. Paragrafo 3. Le maggiorazioni ed altri benefici supplementari alle prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono corrisposte alle persone indicate nel paragrafo 2 anche durante il loro domicilio nell'altro Paese.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 Paragrafo 1. Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado della incapacita' lavorativa per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale per i quali deve essere applicata la legislazione di uno dei due Paesi, si tiene anche conto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anteriormente verificatisi, per i quali e' applicabile la legislazione dell'altro Paese. Paragrafo 2. Qualora una malattia professionale si manifesti dopo un lavoro comportante il rischio specifico e svolto in entrambi i Paesi, le prestazioni sono corrisposte dall'assicurazione del Paese dove ultimamente si e' svolto detto lavoro. Nel caso in cui una malattia professionale sia stata indennizzata dall'assicurazione di uno dei due Paesi, detta assicurazione rimane obbligata per la concessione di ulteriori prestazioni anche se la malattia si aggravi nell'altro Paese, salvo che l'aggravamento non sia causato da lavoro svolto in questo Paese e comportante il rischio specifico. Paragrafo 3. Se un'impresa, avente sede in uno dei due Paesi, effettua nell'altro Paese lavori per i quali e' prevista l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non puo' essere tenuta per tale assicurazione a corrispondere contributi piu' elevati, per il fatto che l'impresa non abbia la propria sede nel Paese in cui i lavori sono effettuati.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 Paragrafo 1. Per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione in Italia, il cittadino svedese o italiano che si trasferisca dalla Svezia in Italia e che dopo il trasferimento abbia esplicato un'attivita' sottoposta a detta assicurazione, ha diritto a che sia tenuto conto dei periodi di assicurazione contro la disoccupazione in Svezia. Paragrafo 2. Per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione svedese contro la disoccupazione, il cittadino italiano o svedese che si trasferisca dall'Italia in Svezia ha diritto a che sia tenuto conto dei periodi di assicurazione contro la disoccupazione in Italia, dopo che si sia ottenuta l'approvazione al riguardo da parte della cassa svedese interessata e secondo le disposizioni che saranno da essa stabilite d'intesa con il competente istituto assicuratore italiano. Paragrafo 3. Il cittadino italiano che sia stato stabilmente occupato nella produzione svedese per almeno un anno ha diritto alle prestazioni previste nell'art. 1, paragrafo 1, numero 2, lettera l) alle stesse condizioni dei cittadini svedesi.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 Le Autorita' amministrative supreme dei due Paesi stabiliranno, di comune accordo, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione. Esse dovranno, in particolare, prendere accordi sulla designazione di uffici di collegamento di entrambe le parti, incaricati di collaborare fra loro per l'applicazione della presente Convenzione, e sulle modalita' per il controllo medico e amministrativo delle persone ammesse ai benefici della presente Convenzione, nonche' per la corresponsione delle prestazioni nel territorio del Paese contraente diverso da quello in cui si trova l'ente debitore, nei casi previsti dalla legislazione applicabile.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 Paragrafo 1. Le autorita' e gli enti competenti dei due Paesi si prestano reciprocamente i loro buoni uffici per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie legislazioni. Tale collaborazione non da' luogo a rifusione di spese, fatta eccezione di quelle che ciascuna autorita' o ciascun ente incontra al di fuori della propria organizzazione tecnica e amministrativa. Paragrafo 2. Le autorita' e gli enti competenti dei due Paesi possono corrispondere direttamente fra loro e con gli interessati. Essi possono anche, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, valersi del tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari di tale Paese. Paragrafo 3. Le Autorita' diplomatiche e consolari hanno la facolta' di intervenire direttamente presso le autorita' e gli enti competenti dell'altro Paese, allo scopo di raccogliere tutte le informazioni utili per la difesa degli interessi dei propri connazionali, e di rappresentarli senza speciale mandato.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 Le Autorita' amministrative supreme dei due Paesi si comunicano in tempo utile tutte le disposizioni legislative e regolamentari modificanti le legislazioni enumerate nell'art. 1.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 Le Autorita' amministrative supreme dei due Paesi si comunicano le disposizioni adottate nel proprio Paese per l'applicazione della presente Convenzione.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 Il beneficio delle esenzioni da tasse, imposte e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Paesi per gli atti da produrre alle autorita' e agli enti competenti di tale Paese e' esteso agli atti da produrre per l'applicazione della presente Convenzione alle autorita' e agli enti competenti dell'altro Paese. Tutti gli atti, documenti e altre scritture, da produrre per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto di legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 Le istanze e i ricorsi che gli interessati devono presentare, entro un termine stabilito, ad un'autorita' o ad un ente competente di uno dei due Paesi, sono considerati ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, a un'autorita' o ad un ente corrispondente dell'altro Paese. In tal caso, quest'autorita' o ente deve, senza ritardo, trasmettere dette istanze o ricorsi all'autorita' o all'ente competente del primo Paese.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 Le comunicazioni che gli interessati indirizzano, agli enti, alle autorita' e alle magistrature competenti di uno dei due Paesi, per l'applicazione della presente Convenzione, non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Paese.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 I pagamenti di somme in applicazione della presente Convenzione sono effettuati nella valuta del Paese debitore con efficacia liberatoria. Nel caso in cui siano emanate, in uno dei due Paesi, disposizioni che restringano lo scambio delle valute i governi dei due Paesi adotteranno immediatamente, di comune accordo, le misure necessarie per assicurare, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall'altra.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 Le Autorita' amministrative supreme dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, tutte le divergenze che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione. Nel caso in cui per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sara' decisa mediante una procedura arbitrale regolata da un accordo fra le Autorita' amministrative supreme dei due Paesi. L'organo arbitrale decide la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali Autorita' amministrative supreme: 1) per l'Italia i Ministri competenti per le legislazioni enumerate nell'art. 1, paragrafo, 1, numero 1) 2) per la Svezia, il Re o l'Autorita' amministrativa da esso all'uopo designata.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Stoccolma. Essa entra in vigore il primo giorno del secondo, mese successivo a quello in cui ha luogo lo scambio delle ratifiche.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 Paragrafo 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore, senza tener conto di precedenti decisioni nei singoli casi. Paragrafo 2. Nell'applicazione della presente Convenzione si terra' conto anche dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima della sua entrata in vigore. Paragrafo 3. Nei casi previsti dal paragrafo 1 il diritto a prestazioni decorre dalla data di entrata in vigore della Convenzione, se la domanda e' presentata entro un anno da tale data tale termine e' ridotto a tre mesi per cio' che riguarda le pensioni del popolo di Svezia. Se la domanda e' presentata oltre i termini predetti, la prestazione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda e' stata presentata. Paragrafo 4. La disposizione del paragrafo 1 non vale per le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in Svezia.
Convenzione-art. 29
Articolo 29 Paragrafo 1. La presente Convenzione e' conclusa per la durata di un anno. Essa sara' rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia da parte di uno dei Paesi contraenti notificata al piu' tardi tre mesi prima della scadenza del termine. Paragrafo 2. In caso di denuncia, le disposizioni della. presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive previste dalle legislazioni dei due Paesi in ragione della nazionalita' o della residenza all'estero degli interessati. Paragrafo 3. Per quanto riguarda i diritti in corso di acquisizione derivanti dai periodi di assicurazione o di residenza compiuti anteriormente alla data nella quale la presente Convenzione cessera' di essere in vigore, le disposizioni della presente Convenzione e degli accordi connessi rimarranno applicabili alle condizioni che dovranno essere previste da accordi complementari. In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli. Fatto a Roma il 25 maggio 1955 in duplice esemplare nelle lingue italiana e svedese, i cui testi fanno egualmente fede. Per il Regno di Svezia JOHAN BECK-FHIIS Per la Repubblica italiana DOMINEDO' Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO
Convenzione-Protocollo
Protocollo finale alla Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale Al momento della firma, avvenuta oggi, della Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, i plenipotenziari del due Paesi contraenti si sono dichiarati d'accordo su quanto segue: 1. Le persone indicate nell'art. 3, lettera e) della Convenzione, escluse quelle inviate dal Paese cui la Rappresentanza appartiene, possono chiedere l'applicazione della legislazione del Paese in cui sono occupate per uno o piu' rami di sicurezza sociale enumerati nell'articolo 1. Nel decidere su tali richieste sara' tenuto conto il massimo possibile dei desideri espressi dagli interessati. 2. Il Governo svedese s'impegna a fare il possibile affinche' ai cittadini italiani in Svezia siano concessi i supplementi comunali per alloggi relativi alle pensioni del popolo. 3. Il Governo italiano s'impegna a fare il possibile affinche' i cittadini svedesi in Italia, non soggetti alle assicurazioni obbligatorie per i casi di malattia, tubercolosi e maternita', possano beneficiare delle prestazioni in natura di dette assicurazioni secondo condizioni e modalita' che saranno stabilite fra la Rappresentanza diplomatica svedese in Italia ed i competenti Istituti assicuratori italiani. 4. La disposizione dell'art. 12 della Convenzione si riferisce ai casi in cui l'interessato, per aprire il diritto alle prestazioni in uno dei due Paesi, deve invocare il beneficio della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nell'altro Paese. Se l'interessato, gia' sottoposto all'assicurazione italiana contro la tubercolosi, domanda le prestazioni di questa assicurazione dopo un periodo in cui e' stato sottoposto all'assicurazione svedese contro le malattie, e se nei suoi riguardi risultano adempiute le condizioni previste dalla legislazione italiana, senza tener conto dei periodi di assicurazione in Svezia, le prestazioni gli sono corrisposte anche se egli non ha chiesto l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione italiana o se la malattia si e' manifestata prima di aver ottenuto tale ammissione. 5. Il Governo italiano si impegna a fare il possibile affinche' ai cittadini svedesi domiciliati in Italia siano concesse le prestazioni antitubercolari dagli Enti locali in Italia nella stessa misura ed alle stesse condizioni dei cittadini italiani, a condizione che ai cittadini italiani domiciliati in Svezia sia praticato lo stesso trattamento fatto ai cittadini svedesi. 6. Per quanto concerne la Svezia s'intende malattia professionale, ai sensi della Convenzione l'infortunio sul lavoro previsto nel paragrafo 6, lettere b) e c), della legge sulla assicurazione degli infortuni sul lavoro del 14 maggio 1954. In fede di che i sottoscritti hanno munito il presente Protocollo delle loro firme e dei loro sigilli. Fatto a Roma, il 25 maggio 1955, in due originali, uno in lingua italiana e uno in lingua svedese, i cui testi fanno egualmente fede. Per il Regno di Svezia JOHAN BECK-FRIIS Per la Repubblica italiana DOMINEDO' Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO
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