LEGGE 19 febbraio 1957, n. 155
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia concernente la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'art. 31 della Convenzione stessa.
GRONCHI SEGNI - MARTINO - MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Convention
Convention entre l'Italie et la France sur l'Aide Mutuelte Judiciaire Parte di provvedimento in formato grafico
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