DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1957, n. 218

Type DPR
Publication 1957-04-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa, doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169;

10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, nn. 649 e 695; 23 dicembre 1955, nn. 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, nn. 481 e 482 e 12 luglio 1956, n. 657, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme, e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1957 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nello legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di prorogare, con alcune aggiunte e modificazioni, a non oltre il 31 dicembre 1960, la sospensione dei dazi sui macchinari e sulle attrezzature destinati alla coltivazione delle ligniti o alla produzione di energia elettrica con tali ligniti;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695, e' prorogato a non oltre il 31 dicembre 1960.

Art. 2

La disposizione dell'art. 1 del decreto Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695, modificata come al precedente art. 1, e' estesa ai sotto indicati macchinari ed attrezzature, anche se incompleti, che differiscono da quelli previsti dal su citato decreto esclusivamente per le seguenti caratteristiche: ex 898 - ex 901 tubi e relativi raccordi, gomiti, giunti, manicotti, frange, ecc. per pressione non inferiore ai due terzi di quella indicata in detto decreto; ex 1042 - ex 1043 caldaie a vapore, capaci di produrre un quantitativo di vapore non inferiore alla meta' di quello indicato in detto decreto, con pressione non inferiore a una volta e mezzo quella ivi indicata; loro parti, e relativi apparecchi ausiliari ed accessori; ex 1046 - ex 1062 turbine a vapore, di potenza di targa non inferiore alla meta' di quella indicata in detto decreto, per vapore a pressione non inferiore a una volta e mezzo quella ivi indicata, e loro parti; ex 1059 - ex 1062 motopompe e loro parti staccate, per alimentazione di caldaie con un quantitativo di acqua all'ora non inferiore alla meta' di quello indicato in detto decreto, a temperatura non inferiore a nove decimi e pressione almeno doppia di quelle ivi indicate; ex 1063 - ex 1068 ventilatori e bruciatori misti per le caldaie sopra descritte; ex 1171 - ex 1178 alternatori elettrici e relativi apparecchi automatici di regolazione, di potenza di targa non inferiore alla meta' di quella indicata in detto decreto; ex 1197 - ex 1283 precipitatori elettrostatici per la depurazione dei fumi, e apparecchiature e complessi per la regolazione ecc., per le caldaie e i turboalternatori sopra indicati; ex 1284 apparecchi elettrici di misura e di registrazione, e loro parti, da montare sulle apparecchiature e sui complessi per la regolazione ecc. sopra indicati; La stessa disposizione e' estesa ai sotto indicati macchinari ed attrezzature, anche se incompleti: ex 1046 turbine a vapore o a gas, di potenza non inferiore a 27.000 HP, per gruppi generatori di energia elettrica per l'alimentazione autonoma dei servizi ausiliari di centrale e di miniera; ex 1059-a elettropompe sommerse da miniera, per acqua e fango, di potenza non inferiore a 30 Kw.; ex 1072 impianti per la condensazione del vapore a mezzo dell'aria, costituiti da elettroventilatori, radiatori, motoriduttori e accessori; essiccatoi speciali per lignite, e loro parti; ex 1130 bilance a nastro per pesatura continua, della portata di 200 tonnellate-ora; ex 1147-d motograders e motorscrapers; ex 1149 apparecchi per il vaglio, la cernita e il lavaggio della lignite, e loro parti; ex 1165 trasportatori pneumatici, per scorie e ceneri; ex 1197-c, e separatori elettromagnetici, e loro parti; ex 1202-d - ex 1203-c rivelatori di corpi estranei alla lignite, e loro parti; ex 1219-a-3 autoveicoli speciali, azionati da due motori Diesel con cilindrata complessiva superiore a 10.000 cmc., muniti di congegni per il sollevamento del cassone, non ammessi a circolare su strada e destinati esclusivamente ai trasporti nell'ambito delle miniere di lignite.

Art. 3

Le denominazioni dei macchinari ed attrezzature, previste all'art. 1 del decreto Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695, in corrispondenza delle voci ex 1142, ex 1147-d, ex 1218-a-2, sono sostituite dalle seguenti: ex 1142 trasportatori meccanici a nastro, scomponibili; ex 1147-d macchine per l'estrazione dei minerali, per l'escavazione e la preparazione del terreno (escavatori meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva non inferiore a 900 Kw. per quelli destinati alla escavazione della terra, e non inferiore a 150 Kw. per quelli destinati alla escavazione della lignite, anche muniti di spanditori per terra, meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva di non meno di 300 Kw., di tramoggie semoventi su binario, di trasportatori meccanici a nastro su carri semoventi, girevoli, azionati da motori elettrici della potenza non inferiore a 50 Kw.); ex 1218-a-2 - ex 1170 trattori a cingoli, azionati da motore a combustione interna con cilindrata superiore ai 12.000 cmc., e trattori a ruote, azionati da motore a combustione interna con cilindrata superiore ai 7000 cmc., anche muniti di pala caricatrice e di lama livellatrice.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MARTINO - MEDICI - ZOLI - COLOMBO - CORTESE - MATTARELLA - CASSIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1957

Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 54. - RELLEVA

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