DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1957, n. 219
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee perla prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169;
10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482 e 12 luglio 1956, n. 657, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme, e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1957 o stabiliscono altre date di scadenza;
Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio;
Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 20 giugno 1956 e 17 settembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 18 ottobre 1956, che approvano il testo revisionato della Nomenclatura doganale della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale di alcune merci;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.
Art. 2
Il contingente annuo di orzo, ammesso a dazio ridotto se destinato alla produzione di malto (nota alla voce della tariffa doganale n. 95), e' elevato a quintali 250.000. Il contingente annuo di olio essenziale non deterpenato di lemongrass (voce della tariffa doganale ex 424-a-3), ammesso in esenzione dal dazio se destinato ad essere impiegato nella produzione di ionone e metilionone, e' elevato a quintali 150. I puntelli per miniera, di conifere (voce della tariffa doganale 527-a-1-alfa), destinati alle aziende minerarie nazionali, di cui ai decreti Presidenziali 30 giugno 1951, n. 516, 9 febbraio 1953, n. 38 e 25 maggio 1954, n. 253, sono ammessi in esenzione da dazio senza limiti di contingenti. Il contingente annuo delle biglie di vetro (voce della tariffa doganale ex 833-a-1), di cui al decreto Presidenziale 25 maggio 1954, n. 253, ammesse a dazio ridotto se destinate alla fabbricazione delle fibre di vetro, e' elevato a quintali 10.000.
Art. 3
Le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, sono prorogate dal 1° gennaio a non oltre il 30 giugno 1957, con le seguenti modificazioni: a) il contingente per gli sbozzi in rotoli per lamiere (coils), di cui all'art. 3, lettera b), numero 3 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, e' aumentato a tonnellate 60.000 ed e' riservato alle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo dei coils - escluse quelle produttrici di detti semilavorati - che lo destinino esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati; b) i dazi doganali del 5,50% e del 10% sul valore per la vergella bimetallica detta "copperweld", di cui all'art. 3, lettera a), numero 2, e lettera b), numero 4 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 57, sono estesi alla stessa vergella classificata alla voce ex 73.15-B-IV-d della Nomenclatura doganale della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. Il suindicato dazio del 5,50% sul valore sara' ridotto al 3% dal 1° maggio 1957; c) la sospensione del dazio doganale per la ghisa, di cui all'art. 3, lettera b), numero 1, e all'art. 5 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, e' estesa a tutte le altre ghise greggie, che siano considerate come ghise ematiti secondo la Nomenclatura doganale della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e siano destinate all'affinazione sotto controllo doganale.
Art. 4
Dal 1° gennaio a non oltre il 30 giugno 1957 il dazio previsto dalla nota alla voce 875 della tariffa dei dazi doganali e' ridotto al 5%, senza limiti di contingenti, per la ghisa da fusione destinata alle fonderie, importate dai Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MARTINO - MEDICI - ZOLI - COLOMBO - CORTESE - MATTARELLA CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 53. - RELLEVA
Tabella
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