LEGGE 22 marzo 1957, n. 221

Type Legge
Publication 1957-03-22
Ultimo aggiornamento 1957-05-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. All'art. 3 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è aggiunto il seguente comma: "A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 marzo 1957 GRONCHI SEGNI - MEDICI - ZOLI - CORTESE - MORO Visto, il Guardasigilli: MORO

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