LEGGE 29 marzo 1957, n. 224
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1955, n. 17, si applicano, in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, anche nella giornata del 1° novembre di ciascun anno, fatta eccezione per il sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 marzo 1957 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - ANDREOTTI - MEDICI - ZOLI - ANGELINI Visto, il Guardasigilli: MORO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.