LEGGE 29 marzo 1957, n. 224

Type Legge
Publication 1957-03-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1955, n. 17, si applicano, in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, anche nella giornata del 1° novembre di ciascun anno, fatta eccezione per il sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 marzo 1957 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - ANDREOTTI - MEDICI - ZOLI - ANGELINI Visto, il Guardasigilli: MORO

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