LEGGE 29 marzo 1957, n. 225
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Nell'art. 22 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sono soppresse le parole: "186, n. 1". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 marzo 1957 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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