LEGGE 2 aprile 1957, n. 227

Type Legge
Publication 1957-04-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I limiti di età stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.