LEGGE 2 aprile 1957, n. 228
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il quinto comma dell'art. 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, è sostituito dal seguente: "Tale concessione è subordinata al pagamento da parte dell'utente dell'alloggio di un canone che, con decorrenza 1° luglio 1955, sarà stabilito dalle Intendenze di finanza su parere degli Uffici tecnici erariali, in misura non inferiore al decimo dello stipendio o del compenso goduto dal personale fruente dell'alloggio". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - MORO - ANDREOTTI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.