LEGGE 22 marzo 1957, n. 240
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico
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