DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1957, n. 264

Type DPR
Publication 1957-02-26
Ultimo aggiornamento 1957-05-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616 e modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato nel senso che sono soppressi: a) il corso di laurea in scienze coloniali; b) la Scuola di perfezionamento e di alti studi coloniali. Conseguentemente sono modificati i seguenti articoli: Art. 4. - E' soppresso il quinto capoverso. Art. 6. - E' soppressa la lettera D): Laurea in scienze coloniali. Art. 9. - Nel primo comma sono soppresse le parole "ed in scienze coloniali". Art. 22. - Nel primo comma sono soppresse le parole "nonche' per la laurea in scienze coloniali quelli di diritto amministrativo e di diritto coloniale". Sono soppressi gli articoli dal 29 al 46 compreso, concernenti la Scuola di perfezionamento e di alti studi coloniali con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Disposizioni transitorie. - Gli studenti iscritti fino a tutto l'anno accademico 1955-56 al corso di laurea in scienze coloniali potranno continuare gli studi fino a tutto l'anno accademico 1963-64.

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1957

Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 65. - RELLEVA

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