DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1957, n. 266

Type DPR
Publication 1957-03-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per la istituzione della assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Udito il parere della Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 31 della predetta legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Nel presente decreto, col termine legge, si intende la legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Art. 2

Ai fini della compilazione degli elenchi nominativi di cui all'art. 2 della legge, gli artigiani previsti dallo art. 1, secondo comma, della legge predetta, sono tenuti a notificare alla Commissione provinciale per l'artigianato: a) il loro nominativo e quello dei familiari a carico; b) il nominativo dei familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo ed i rispettivi familiari a carico. Gli artigiani di cui al precedente comma sono altresi' tenuti a notificare la cessazione della loro attivita' artigiana, la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonche' le variazioni verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari considerati alla lettera b) del presente articolo. Le notifiche devono essere effettuate entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si e' verificato l'evento di cui ai precedenti comma. Qualora l'evento comporti la cancellazione dagli elenchi di cui al successivo art. 6, la stessa ha effetto dalla fine dell'anno solare in corso alla data in cui l'evento si e' verificato. In caso di morte dell'artigiano alla denuncia a' tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione della impresa. Le notifiche di cui al presente articolo devono essere presentate direttamente alla Segreteria della Commissione provinciale o inoltrate alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune. La Segreteria della Commissione o il segretario comunale dovranno rilasciare ricevuta della presentazione della notifica.

Art. 3

Il diritto di opzione previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge, puo' essere esercitato all'atto della notifica di cui al precedente art. 2. ((Qualora il diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo sorga successivamente alla notifica di cui al precedente comma, la facolta' di opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dall'inizio dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale la facolta' predetta e' stata esercitata)). Una volta esercitata, la opzione e' irretrattabile per la durata dell'anno solare in corso. Puo' essere mutata, a richiesta dell'interessato, entro i termini previsti dal comma precedente.

Art. 4

Sulla base delle notifiche di cui all'art. 2 la Commissione provinciale dell'artigianato provvede all'aggiornamento degli elenchi indicando nei medesimi la data di presentazione delle singole notifiche. In caso di omessa notifica o di notifica infedele le Commissioni provinciali procedono alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio. Della iscrizione d'ufficio negli elenchi o della mancata iscrizione di titolari di imprese che abbiano presentato la notifica, e' data notizia a cura della Commissione provinciale agli interessati, i quali hanno facolta' di presentare ricorso nei modi e termini previsti dallo art. 4 della legge. Ai fini della erogazione delle prestazioni di cui allo art. 25, terzo comma, della legge, l'iscrizione negli elenchi si intende avvenuta alla data di presentazione delle singole notifiche.

Art. 5

Ai fini di cui al precedente articolo la Commissione provinciale dell'artigianato procede, alla fine di ciascun me se, all'esame delle notifiche pervenute nel corso del mese stesso e agli eventuali accertamenti d'ufficio e trasmette, entro la prima decade del mese successivo, gli elenchi di aggiornamento alla Cassa mutua provinciale la quale li sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Sulla base degli elenchi di aggiornamento compilati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato, le Casse mutue provinciali provvedono ad aggiornare mensilmente gli elenchi degli assistibili e a pubblicare ogni anno, dal 1° al 15 settembre, negli albi dei Comuni della provincia e nell'albo della Cassa mutua provinciale le variazioni intervenute negli elenchi stessi.

Art. 6

Sulla base degli elenchi nominativi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 le Casse mutue provinciali, provvedono annualmente alla formazione dei ruoli della riscossione dei contributi dovuti dai titolari di impresa anche per i familiari considerati al precedente art. 2, primo comma, lettere a) e b) con le norme e le modalita' previste dall'art. 3 della legge. Per i titolari di impresa che hanno richiesto di avvalersi della facolta' del versamento in conto corrente prevista dall'art. 3, quarto comma, della legge sono compilati appositi ruoli.

Art. 7

Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo e' ammesso ricorso da parte degli interessati alla Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla data in cui e' stata effettuata la pubblicazione dei ruoli stessi. Contro la decisione della Cassa mutua provinciale e' ammesso ricorso alla Commissione provinciale dell'artigianato entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione della Cassa mutua provinciale. Il ricorso avverso il ruolo non sospende la riscossione e puo' concernere unicamente casi di errori materiali, duplicazioni, ovvero l'iscrizione di partite contestate in sede di pubblicazione degli elenchi di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 8

Qualora l'impresa artigiana, sia costituita in forma di societa' semplice ovvero in nome collettivo, per titolari di impresa ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge, si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti di cui all'art. 1, lettere b) e c) della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 9

Il regolamento delle prestazioni obbligatorie predisposto dal Consiglio centrale della Federazione nazionale ai sensi dell'art. 17, lettera c) della legge e' trasmesso, entro quindici giorni dalla data della deliberazione del Consiglio, ai presidenti delle Casse mutue provinciali i quali lo sottopongono, entro trenta giorni, alla assemblea provinciale a norma dell'art. 10, lettera e) della legge. Il verbale della assemblea provinciale, in caso di modifiche o di mancata approvazione del regolamento, deve contenere i motivi che hanno determinato tale deliberazione. I verbali delle assemblee provinciali sono trasmessi non oltre i quindici giorni successivi alla data in cui si e' tenuta la assemblea stessa, al Consiglio centrale della Federazione il quale, nel caso in cui il regolamento non risulti approvato da tutte le assemblee provinciali, rielabora il testo tenendo presenti le modifiche apportate e lo rinvia, per un nuovo esame e per la sua approvazione. Nel caso di nuove modifiche, i verbali, con le modifiche apportate, unitamente al parere espresso in merito dal Consiglio centrale, sono trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale si pronuncia in via definitiva. L'approvazione del Ministero conferisce carattere definitivo al regolamento.

Art. 10

I familiari degli artigiani indicati all'art. 5, secondo comma, della legge sono considerati a carico del capo famiglia quando questi provvede abitualmente al loro mantenimento.

Art. 11

Per l'assistenza di malattia ai figli a carico o equiparati degli artigiani, qualora gli stessi frequentino una scuola professionale o media od universitaria e non prestino comunque lavoro retribuito, si osservano i limiti di eta' di cui all'art. 4, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 12

Il termine per ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale in materia di prestazioni e' fissato in trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso alla Giunta centrale della Federazione nazionale contro le decisioni del Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma e' ammesso entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.

Art. 13

Nel caso di assunzione provvisoria, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, della legge, di oneri di competenza di altri Istituti od Enti pubblici, le Casse mutue provinciali hanno verso questi ultimi diritto di rivalsa. In caso di controversie, la Cassa mutua, ovvero gli Istituti o Enti interessati, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del rifiuto totale o parziale del riconoscimento degli oneri di cui al precedente comma, deferiscono la questione ad una Commissione provinciale medico-legale, composta di tre esperti nominati dal locale capo dell'Ispettorato del lavoro. Contro la decisione della Commissione provinciale suddetta e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in via definitiva.

Art. 14

Il contributo previsto dall'art. 23, lettera b), della legge si prescrive nel termine di un anno. La prescrizione decorre dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello per il quale il contributo e' dovuto.

Art. 15

Nelle Regioni o Province nelle quali e' prevista dai rispettivi statuti la potesta' di emanare norme legislative di carattere primario in materia di disciplina giuridica dell'artigianato, i compiti affidati dagli articoli 2 e 4 della legge alla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono devoluti, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le competenti autorita' regionali o provinciali, al corrispondente organo collegiale previsto dalla legge regionale o provinciale. L'organo collegiale di cui al precedente comma, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 4 della legge e' integrato da un rappresentante della Giunta regionale o del prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale. L'organo collegiale previsto ai precedenti comma procede alla nomina del consigliere di amministrazione della Cassa mutua provinciale, di cui all'art. 11, lettera c) della legge.

Art. 16

Sono elettori attivi e passivi i titolari di impresa artigiana, i quali alla data di compilazione delle liste elettorali di cui al successivo art. 17, primo comma, risultino iscritti nei ruoli previsti dal precedente art. 6.

Art. 17

Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data di convocazione delle assemblee locali di cui allo art. 9, primo comma, della legge, il presidente della Cassa mutua provinciale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'ausilio della Commissione provinciale dell'artigianato, compila le liste elettorali e provvede per la loro affissione negli albi dei Comuni della provincia nonche' della sede della Cassa mutua provinciale dando notizia sulla stampa locale dell'avvenuta pubblicazione. Le liste debbono restare affisse per la durata di dieci giorni e debbono contenere la suddivisione per Comune e per ordine alfabetico degli artigiani ammessi al voto con l'indicazione delle generalita' e del mestiere esercitato. La mancata iscrizione nella lista elettorale impedisce l'esercizio del diritto di voto. Entro dieci giorni dalla data in cui e' stata effettuata l'affissione nell'albo comunale, l'interessato puo' proporre ricorso contro la mancata iscrizione nelle liste elettorali alla Giunta centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani la quale decide, in via definitiva, entro venti giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

Art. 18

((Per l'elezione dei delegati di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale procede alla suddivisione del territorio della provincia in Collegi elettorali, raggruppando piu' comuni confinanti, qualora gli artigiani elettori di un comune siano inferiori a 50 e frazionando i comuni maggiori. Il Collegio non puo' comprendere piu' di 500 elettori)). Nel manifesto di cui all'art. 20, secondo e terzo comma, deve essere precisata la distribuzione dei collegi, la data fissata per le elezioni, la ubicazione dei rispettivi uffici di sezione, nonche' la data e l'orario della votazione. Per la determinazione dei due terzi, di cui all'art. 9, primo comma, della legge, nel caso di cifra frazionaria, si procede all'arrotondamento all'unita' superiore.

Art. 19

Ogni elettore puo' votare soltanto nel Collegio elettorale entro il quale e' compreso il Comune o la circoscrizione del Comune in cui e' domiciliata l'impresa della quale e' titolare. Per esercitare il diritto di voto l'elettore deve presentare un documento di riconoscimento, rilasciato da una pubblica autorita', munito di fotografia e contenente la indicazione delle generalita'. In mancanza del documento, puo' essere ammesso al voto l'elettore che sia personalmente conosciuto da un componente del seggio. Il presidente della Cassa mutua provinciale provvede alla costituzione del seggio presso ciascun Collegio. A tal fine, entro il quinto giorno antecedente quello della votazione, nomina un presidente scegliendolo fra i dipendenti dello Stato o degli Enti locali. Il presidente del seggio, entro il terzo giorno antecedente quello della votazione, nomina due scrutatori ed il segretario del seggio scegliendoli fra gli artigiani iscritti nella lista elettorale del Collegio. Il delegato deve essere eletto fra gli artigiani iscritti come elettori nel Collegio.

Art. 20

La convocazione delle assemblee locali deve essere effettuata almeno novanta giorni prima della scadenza del triennio indicato all'art. 11, ultimo comma, della legge. La convocazione e' fatta dal presidente della Cassa mutua provinciale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, mediante pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e con un apposito manifesto, rispettivamente da effettuarsi e da affiggersi almeno quindici giorni prima della data della votazione. Il manifesto di convocazione deve essere affisso negli albi dei Comuni della provincia e della Cassa mutua provinciale. A cura del presidente deve essere data notizia sulla stampa locale dell'affissione del manifesto di cui al precedente comma. La votazione deve aver luogo non prima del cinquantacinquesimo giorno e non oltre il sessantacinquesimo giorno successivi alla data in cui e' stato provveduto alla convocazione delle assemblee locali.

Art. 21

Le liste dei candidati al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei sindaci devono essere presentate al presidente della Cassa mutua provinciale che ne rilascia ricevuta, entro le ore dodici dell'ottavo giorno precedente quello fissato per le elezioni e devono essere firmate da almeno un decimo dei delegati. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal sindaco o da un suo delegato, o dal segretario comunale, ovvero dal conciliatore o da un notaio. Per la determinazione del decimo, nel caso di cifra frazionaria, si effettua l'arrotondamento alla unita' superiore. Ciascuna lista puo' contenere fino ad un massimo di sei nominativi per il Consiglio di amministrazione e di due nominativi per il Collegio dei sindaci, dei quali uno per sindaco effettivo e l'altro per sindaco supplente. Le liste sono contrassegnate soltanto da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Ciascun elettore deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per non pie' di sei nominativi scelti anche in liste diverse per i componenti del Consiglio di amministrazione e per non piu' di due per il Collegio dei sindaci. Risultano eletti i candidati che hanno riportato, nello ordine, il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale il piu' anziano di eta'.

Art. 22

La convocazione dell'assemblea dei delegati per la elezione dei nove rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione e dei due sindaci effettivi e di uno supplente deve essere effettuata almeno venti giorni prima della scadenza del triennio indicato allo art. 20, primo comma. La votazione deve aver luogo entro la scadenza del triennio di cui al precedente comma e non prima del quindicesimo giorno successivo alla data in cui e' stata effettuata la convocazione della assemblea dei delegati. L'avviso deve essere fatto con lettera raccomandata da spedirsi a ciascun delegato almeno otto giorni prima della data della votazione. L'assemblea ha luogo presso la sede della Cassa mutua provinciale o in altro luogo designato dal presidente sotto la sua diretta responsabilita' e sentito il Consiglio di amministrazione. Se il numero dei delegati e' superiore ai 500, l'assemblea puo' essere suddivisa, in sezioni aventi ubicazione anche in localita' diverse. Il presidente deve, in tal caso, notificare a ciascun delegato, nella lettera raccomandata di convocazione, a quale sezione e' assegnato per la votazione. Il seggio e' costituito dal presidente, o da un suo delegato, che lo presiede, da due o piu' scrutatori e da un segretario scelti dal presidente del seggio fra gli elettori presenti che non siano candidati.

Art. 23

Il presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide sopra tutte le contestazioni che si sollevino durante le operazioni elettorali.

Art. 24

Ad operazioni elettorali ultimate, i presidenti dei seggi, riuniti in ufficio elettorale sotto la presidenza del presidente la prima sezione, con l'assistenza del presidente della Cassa mutua provinciale o del suo delegato, nonche' degli scrutatori e del segretario della prima sezione, redigono il verbale delle operazioni elettorali. Il presidente della prima sezione proclama gli eletti.

Art. 25

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