LEGGE 17 aprile 1957, n. 269
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo concesso dallo Stato, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, stabilito in lire sessanta milioni per effetto del decreto Presidenziale 9 ottobre 1951, n. 1189, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, a lire 115.000.000. È altresì concesso al predetto Istituto un contributo straordinario di lire 55.000.000.
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