DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1957, n. 286
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 5 maggio 1939, n. 1164 e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1718; 24 luglio 1942, n. 923 e 5 settembre 1942, n. 1391 e con decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 123 e 3 settembre 1956, n. 1145; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del Politecnico anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 40. - Viene sostituito dal seguente: "Presso la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino sono istituiti i corsi di perfezionamento di cui agli articoli seguenti del presente titolo. Essi si propongono di svolgere con piu' larga base gli studi riguardanti singoli rami della tecnica, in modo da creare ingegneri dotati di competenza speciale e di concorrere a formare le discipline per i nuovi capitoli della scienza dell'ingegnere che il progresso tecnico richiede. Lo svolgimento di ogni corso e' coordinato da un direttore che, salvo le disposizioni speciali previste per singoli corsi negli articoli seguenti, e' annualmente nominato dal Consiglio della Facolta' di ingegneria. A tutti i corsi di perfezionamento possono di norma essere iscritti soltanto coloro che hanno compiuto il corso di studi in ingegneria e conseguita la relativa laurea salvo le disposizioni speciali previste per singoli corsi negli articoli seguenti. Il numero degli allievi che ogni anno potranno essere iscritti ai singoli corsi di perfezionamento verra' fissato dai rispettivi direttori compatibilmente con la potenzialita' dei laboratori e con le esigenze dei corsi normali di ingegneria. A chi abbia frequentato un corso di perfezionamento per la durata prescritta viene rilasciato un certificato della frequenza e degli esami eventualmente superati. Coloro che hanno superato tutti gli esami speciali di un corso di perfezionamento e sono in possesso della laurea prescritta per l'iscrizione, sono ammessi ad una prova finale secondo modalita' precisate, per ogni corso, dal Consiglio della Facolta' di ingegneria ed indicate nell'apposito manifesto annualmente pubblicato dal Politecnico. Le Commissioni per gli esami di profitto delle singole materie speciali di ogni corso di perfezionamento sono costituite di tre insegnanti; la Commissione esaminatrice per la prova finale di ciascun corso di perfezionamento e' costituita di cinque insegnanti. La composizione di tutte le predette Commissioni e' determinata dal preside della Facolta' di ingegneria, sentito per ogni corso il rispettivo direttore".
GRONCHI ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 78. - RELLEVA
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