LEGGE 25 aprile 1957, n. 288
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione da parte del Ministero degli affari esteri di un contributo annuo di lire 60.000.000 per la durata di otto anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1957-58, a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.).
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