LEGGE 7 marzo 1957, n. 298
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare con gli annessi Protocolli di firma e scambio di Note, conclusi in Roma, fra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 1° giugno 1954.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione consolare ed agli Atti suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore.
GRONCHI - TAMBRONI - ANDREOTTI SEGNI - MARTINO - MORO - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Convenzione-art. 1
Convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e dei suoi altri Regni e Territori, Capo del Commonwealth; Desiderando regolare la posizione dei funzionari consolari di ciascuna delle Parti nei territori dell'altra; Hanno deciso di concludere una Convenzione consolare ed a tale effetto hanno nominato loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. l'on. avv. ATTILIO PICCIONI, Ministro degli affari esteri; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD E DEI SUOI ALTRI REGNI E TERRITORI, CAPO DEL COMMONWEALTH (qui appresso designata come "Sua Maesta'"): PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD: S. E. Sir HENRY ASHLER CLARKE, K. C. M. G., Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maesta', a Roma. I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. La presente Convenzione si applica: 1. Per quanto concerne la Repubblica italiana, al territorio della Repubblica ed a tutti i territori di cui l'Italia si assume la responsabilita' delle relazioni internazionali. 2. Per quanto concerne Sua Maesta', al Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Iralanda del Nord, ed a tutti i territori di cui il Governo del Regno Unito di Sua Maesta' si assume la responsabilita' delle relazioni internazionali.
Convenzione-art. 2
Articolo 2. Agli effetti della presente Convenzione: 1. Il termine "Stato inviante" indica, a seconda dei casi, l'Alta Parte Contraente che nomina il funzionario consolare, o tutti i territori di detta Alta Parte ai quali la Convenzione si applica. 2. Il termine "Stato di residenza" indica, a secondi dei casi, l'Alta Parte Contraente nei territori della quale il funzionario consolare esercita le funzioni inerenti al proprio ufficio, o tutti i territori di detta Parte ai quali la Convenzione si applica. 3. Il termine "territorio" indica qualsiasi parte dei territori dello Stato di residenza nel quale e' situata in tutto o in parte la circoscrizione di un funzionamento consolare e che e' stato notificato come costituente un'unita' territoriale ai fini dell'applicazione di tutti od alcuni degli articoli della Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 della Convenzione stessa. 4. Il termine "cittadini" indica: a) per quanto concerne la Repubblica italiana, tutti i cittadini italiani e tutte le persone appartenenti ai territori di cui l'Italia si assume la responsabilita' nelle relazioni internazionali, comprese, quando il contesto lo permette, tutte le persone giuridiche create in conformita' delle leggi di uno qualsiasi dei territori a cui la Convenzione si applica; b) per quanto concerne Sua Maesta', tutti i cittadini del Regno Unito e delle Colonie, tutti i cittadini della Rhodesia del Sud e tutti i protetti britannici, comprese, quando il contesto lo permette, tutte le persone giuridiche create conformemente alle leggi di uno qualsiasi dei territori ai quali la Convenzione si applica. 5. Il termine "nave" indica, agli effetti della Parte VII della Convenzione: a) per quanto concerne le navi della Repubblica italiana, qualsiasi nave o natante (che non sia una nave da guerra) battente bandiera italiana; b) per quanto concerne le navi di Sua Maesta', qualsiasi nave o natante registrato in un porto di uno qualsiasi dei territori di Sua Maesta' ai quali la Convenzione si applica. 6. Il termine "funzionario consolare" indica qualsiasi persona alla quale sia stato rilasciato un exequatur od un'altra autorizzazione (compresa una autorizzazione provvisoria) ad agire in tale veste dalle competenti Autorita' del territorio, i funzionari consolari possono essere di carriera od onorari. 7. Il termine "impiegato consolare" indica qualsiasi persona, la quale, pur non essendo un funzionario consolare, e' impiegata nell'ufficio consolare per mansioni attinenti al servizio consolare, a condizione che il suo nome sia stato debitamente comunicato - conformemente all'articolo 6 della Convenzione - alle competenti autorita' del territorio; il detto termine non comprende tuttavia gli autisti o le persone incaricate esclusivamente della manutenzione dei locali o di altri servizi domestici. 8. Il termine "ufficio consolare" indica, qualsiasi edificio o parte di edificio occupato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni ufficiali di un funzionario consolare.
Convenzione-art. 3
Articolo 3. 1. Lo Stato inviante puo' istituire e mantenere uffici consolari nei territori dello Stato di residenza in qualsiasi localita' ove esista un ufficio consolare di un terzo Stato, ed in qualsiasi altra localita' dove lo Stato di residenza, consente l'istituzione di un ufficio consolare. Spetta allo Stato inviante di stabilire se un suo ufficio consolare debba essere un consolato generale, un consolato, un vice consolato od una agenzia consolare. 2. Lo Stato inviante tiene informato lo Stato di residenza della circoscrizione di ciascuno dei propri uffici consolari e, sotto riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, puo' liberamente stabilirne i limiti. 3. Lo Stato di residenza ha il diritto di opporsi all'inclusione, in una circoscrizione consolare: a) di qualsiasi zona non compresa in una circoscrizione consolare, e non aperta ai rappresentanti commerciali ufficiali, di un terzo Stato; b) di un territorio di un terzo Stato. 4. Un funzionario consolare puo', previa notifica allo Stato di residenza, svolgere funzioni consolari fuori della propria circoscrizione, salvo che lo Stato di residenza vi si opponga.
Convenzione-art. 4
Articolo 4. 1. Lo Stato inviante puo' assegnare ad uno qualsiasi dei suoi uffici consolari funzionari consolari di qualsiasi grado e nel numero che ritiene necessario. Lo Stato inviante notifica per iscritto allo Stato di residenza la nomina di ogni funzionario consolare in un ufficio consolare. Nel caso i funzionari consolari onorari che siano cittadini dello Stato di residenza, quest'ultimo puo' chiedere che il proprio consenso alla nomina di tali funzionari venga preliminarmente ottenuto per le vie diplomatiche. 2. L'exequatur od altra autorizzazione viene concesso al piu' presto e gratuitamente dallo Stato di residenza su presentazione delle patenti del funzionario consolare o in base a qualsiasi altra notifica della nomina. Qualora sia necessario, viene accordata un'autorizzazione provvisoria, in attesa della concessione dell'exequatur o di altra autorizzazione. 3. L'exequatur od altra autorizzazione non puo' essere negato senza giusta causa. 4. Non puo' ritenersi che lo Stato di residenza abbia consentito a che il funzionario consolare eserciti le proprie funzioni, o gli abbia accordato i benefici previsti dalla Convenzione, fino a che detto Stato non gli abbia concesso l'exequatur: od altra autorizzazione.
Convenzione-art. 5
Articolo 5. 1. Lo Stato di residenza fa conoscere senza indugio alle proprie autorita' competenti il nome di un funzionario consolare autorizzato a svolgere le proprie funzioni in conformita? della presente Convenzione. 2. Nella sua qualita' di agente ufficiale dello Stato inviante, il funzionario consolare ha diritto ad una speciale protezione ed all'alta considerazione di tutti i funzionari dello Stato di residenza con i quali ha rapporti ufficiali. 3. Lo Stato di residenza puo' revocare l'exequatur od altra autorizzazione di un funzionario consolare la cui condotta ha dato luogo a seri motivi di lagnanza. I motivi di tale revoca devono essere comunicati, qualora lo richieda, allo Stato inviante per le vie diplomatiche.
Convenzione-art. 6
Articolo 6. Lo Stato inviante ha la facolta' di assumere il necessario numero di impiegati nei propri uffici consolari, sia che essi abbiano la cittadinanza di detto Stato o quella dello Stato di residenza o di un terzo Stato. I funzionari consolari devono tenere informato il governo del territorio dei nomi e degli indirizzi di detti impiegati. Il Governo del territorio indica l'autorita' competente alla quale tali informazioni devono essere comunicate.
Convenzione-art. 7
Articolo 7. 1. Un funzionario od impiegato consolare puo' essere incaricato temporaneamente di svolgere le funzioni di un funzionario consolare deceduto o che e' impossibilitato a svolgere la sua attivita' per ragioni di malattia, assenza o per altra causa. Su notifica al Governo del territorio, il funzionario facente funzione puo' esercitare la sua attivita' e godere dei privilegi previsti dalla presente Convenzione, in attesa del ritorno in ufficio di detto funzionario o della nomina di un nuovo funzionario consolare. 2. Se il facente funzione e' un impiegato consolare, esso non puo' godere, a motivo di tale incarico temporaneo, in materia di tributi fiscali o di dazi doganali, di privilegi piu' ampi di quelli ai quali abbia gia' diritto in base alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 8
Articolo 8. Lo Stato inviante puo', con l'autorizzazione dello Stato di residenza, assegnare ad un ufficio consolare, sito nella citta' in cui si trova la sede del Governo centrale dello Stato di residenza, uno o piu' membri della propria rappresentanza diplomatica accreditata presso quest'ultimo Stato. Tali assegnazioni devono essere fatte conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della presente Convenzione. I funzionari di cui trattasi continuano a godere tutti i privilegi e le immunita' ad essi spettanti nella loro qualita' di diplomatici, mentre per quanto concerne l'esercizio delle funzioni consolari sono sottoposti alle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 9
Articolo 9. 1. Lo Stato inviante puo', con l'osservanza delle condizioni prescritte dalle leggi del territorio, acquistare, possedere ed occupare in virtu' di uno qualsiasi dei titoli previsti dalle leggi del territorio, sia a nome proprio che in nome di una o piu' persone fisiche o giuridiche, che agiscono in suo nome, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze, siti nel territorio e che gli sono necessari per stabilirvi la sede di un suo ufficio consolare, o la residenza di un funzionario consolare di carriera, a condizione, in quest'ultimo caso, che la detta residenza sia situata nello stesso edificio in cui si trova la sede dell'ufficio consolare. Qualora, secondo la legge del territorio, sia necessaria l'autorizzazione delle autorita' del territorio come condizione per un acquisto del genere, tale autorizzazione deve essere accordata, purche' siano state compiute le necessarie formalita' e salvo che vi ostino speciali motivi. 2. Lo Stato inviante ha il diritto di costruire, per gli scopi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, immobili e dipendenze sul terreno da esso cosi' acquistato. 3. Resta inteso che lo Stato inviante deve osservare le norme e le limitazioni in materia di edilizia ed i piani regolatori che si applicano nel luogo in cui sono siti i terreni, gli edifici, le parti di edifici e le dipendenze di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Convenzione-art. 10
Articolo 10. 1. a) Sulla recinzione e sulle mura esterne dell'edificio in cui ha sede un ufficio consolare possono essere posti lo stemma o l'emblema dello Stato inviante con un'iscrizione appropriata indicante l'ufficio consolare nella lingua ufficiale di tale Stato. Tale stemma o emblema nazionale e iscrizione possono anche essere posti sulla porta d'entrata dell'ufficio consolare o accanto ad essa. b) La bandiera dello Stato inviante e la sua bandiera consolare possono essere inalberate sulla sede dell'ufficio consolare e, nelle occasioni appropriate, sulla residenza del funzionario consolare. Inoltre, il funzionario consolare, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' porre lo stemma o l'emblema dello Stato inviante ed inalberare la bandiera di detto Stato o la sua bandiera consolare sui veicoli, navi ed aeromobili a lui destinati. c) Le autorita' dello Stato di residenza, devono prendere adeguate misure per assicurare alla bandiera dello Stato inviante, al suo stemma ed alla sua bandiera consolare, usati in conformita' alle disposizioni dei sottoparagrafi a) e b), del presente paragrafo, il dovuto rispetto e la necessaria protezione. 2. La polizia o altre autorita' del territorio non possono entrare nella sede dell'ufficio consolare se non col consenso del funzionario consolare che regge l'ufficio, o, se tale consenso non puo' essere ottenuto, in esecuzione di un regolare mandato e col consenso del Ministro per gli affari esteri nel caso dei territori di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, o del Segretario di Stato per gli affari esteri nel caso dei territori di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. Tuttavia, il consenso di detto funzionario consolare si presume nel caso di incendio o altro sinistro o nel caso in cui sia stato commesso, stia commettendosi o stia per essere commesso nella sede del Consolato un delitto mediante violenza rimanendo inteso che, in tali circostanze, sara' al piu' presto fornita allo Stato inviante per le vie diplomatiche una spiegazione per iscritto dei motivi di tale intervento. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora il funzionario consolare che regge l'ufficio sia cittadino dello Stato di residenza o non sia cittadino dello Stato inviante. 3. La sede di un ufficio consolare non puo' essere usata per concedere asilo a persone ricercate dall'autorita' giudiziaria. Nel caso in cui un funzionario consolare rifiuti di consegnare una persona ricercata dall'autorita' giudiziaria, su legittima richiesta delle autorita' del territorio, le dette autorita' possono, qualora, lo ritengano necessario, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo relative alla sede dell'ufficio consolare, entrare per procedere al fermo del ricercato. 4. L'entrata nella sede dell'ufficio consolare o la perquisizione di esso in conformita' ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo devono essere compiuti col dovuto riguardo per l'inviolabilita' degli archivi consolari, come stabilito nel paragrafo 1 dell'articolo 12. 5. Il funzionario consolare non puo' valersi dei privilegi che sono concessi all'ufficio consolare dalla presente Convenzione per scopi non connessi con l'esercizio delle sue funzioni consolari.
Convenzione-art. 11
Articolo 11. 1. I terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze, inclusi il mobilio e le suppellettili, occupati o posseduti esclusivamente per gli scopi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9, come pure i veicoli, navi ed aeromobili di un Consolato non possono essere assoggettati a requisizioni o ad acquartieramenti militari. Detti terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze non sono esenti da espropriazione o sequestro per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita' conformemente alle leggi del territorio tuttavia, qualora sia necessario adottare una misura del genere nei riguardi di uno dei suddetti beni, deve essere usata ogni cura per evitare interferenze nell'esercizio delle funzioni consolari. 2. In aggiunta, il funzionario o l'impiegato consolare, purche, in ambedue i casi, soddisfi alle condizioni specificate nel paragrafo 6 del presente articolo, la sua residenza, il suo mobilio e le altre suppellettili, come pure tutti i veicoli, navi ed aeromobili di sua proprieta' o in suo possesso, sono esenti da qualsiasi requisizione, contribuzione od acquartieramento militare. Questo privilegio non viene esteso agli altri beni che gli appartengano. La residenza del funzionario o impiegato consolare non e' esente da espropriazione o sequestro per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita' conformemente alle leggi del territorio. 3. Nel caso di espropriazione o requisizione di un Consolato o della residenza di un funzionario o impiegato consolare, in conformita' dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato di residenza prendera' secondo le leggi del territorio tutte le misure appropriate allo scopo di assicurare altri alloggi adatti. 4. Inoltre, deve essere corrisposto un adeguato indennizzo per l'espropriazione o il sequestro, pagabile al tasso ufficiale di cambio piu' favorevole per lo Stato inviante al momento in cui la suddetta proprieta' e' stata espropriata o sequestrata, in una forma liberamente convertibile nella valuta dello Stato inviante e trasferibile nello stesso, per tutti i diritti di proprieta' sull'immobile sede di un ufficio consolare (compresi tutti i terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze in proprieta' o in possesso esclusivamente per gli scopi indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 9 di cui e' titolare lo Stato inviante, o un funzionario od impiegato consolare od altre persone fisiche o giuridiche in nome e per conto dello Stato inviante. Detto indennizzo deve essere corrisposto entro un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui l'ufficio consolare o il funzionario od impiegato consolare e' privato del possesso dei beni di cui trattasi. 5. Il funzionario consolare, che non e' cittadino dello Stato di residenza, e anche l'impiegato consolare, che soddisfi alle condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, sono esonerati dal servizio militare, navale, aereo, di polizia, amministrativo e di giuria popolare di qualsiasi specie. 6. Le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 del presente articolo sono le seguenti: a) che l'interessato sia un cittadino dello Stato inviante e che non abbia la cittadinanza dello Stato di residenza; e b) che l'interessato non abbia un'attivita' privata lucrativa nel territorio; e c) che l'interessato non abbia avuto la propria residenza nel territorio al momento della sua assegnazione presso l'ufficio consolare.
Convenzione-art. 12
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