LEGGE 25 aprile 1957, n. 304
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la erogazione di un contributo straordinario di cento milioni di lire a carico del bilancio dello Stato a favore delle manifestazioni fieristiche di interesse nazionale. La concessione del contributo, è disposta con decreto del Ministro per l'Industria e il commercio.
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