LEGGE 25 aprile 1957, n. 306
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le prestazioni economiche a carattere assistenziale previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, limitatamente a quelle corrisposte ai sensi del decreto legislativo stesso per infortuni sul lavoro o per malattie professionali il cui indennizzo è dovuto da istituti assicuratori diversi da quelli operanti nei territori sottoposti alla sovranità della Repubblica federale di Germania, sono aumentate dei seguenti assegni mensili: a) lire 3000, nel caso di inabilità permanente di grado dal 50 per cento al 79 per cento; b) lire 5000, nel caso di inabilità permanente di grado dall'80 per cento all'89 per cento; c) lire 7000, nel caso di inabilità permanente di grado dal 90 per cento al 100 per cento. Le prestazioni ai superstiti per gli infortuni sul lavoro o per le malattie professionali di cui al precedente comma sono altresì aumentate dei seguenti assegni mensili: a) lire 3000, nel caso di un unico avente diritto; b) lire 4000, nel caso di due aventi diritto; c) lire 5000, nel caso di tre o più aventi diritto. Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919.
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