LEGGE 12 maggio 1957, n. 307

Type Legge
Publication 1957-05-12
Ultimo aggiornamento 1957-05-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino, con le seguenti modificazioni: All'art. 1: alle parole: dalla distillazione di vini genuini, sono sostituite le parole: dalla distillazione di vini denunciati come genuini; alle parole: acescenti o alterati, tali riconosciuti, sono sostituite le parole: acescenti o alterati, e tali riconosciuti; dopo le parole: nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, sono aggiunte le parole: ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al 31 agosto 1957; in fine, e' aggiunto il seguente comma: L'Amministrazione finanziaria, d'intesa con gli uffici dei Ministeri dell'agricoltura, e dell'industria, provvedera' a garantire, con particolari controlli, la genuinita' dei vini ammessi alla distillazione agevolata. L'art. 3 e' soppresso.

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - ZOLI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

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