DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1957, n. 317
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939 n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di:
18) Organizzazione internazionale.
Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, sono aggiunti quelli di:
44) Paleografia greca;
45) Etruscologia ed antichita' italiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 aprile 1957
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 17 maggio 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 119. - CARLOMAGNO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939 n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di: 18) Organizzazione internazionale. Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, sono aggiunti quelli di: 44) Paleografia greca; 45) Etruscologia ed antichita' italiche.
GRONCHI ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 119. - CARLOMAGNO
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