DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1957, n. 318
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, e modificato con regio decreto 20 settembre 1928, n. 2250 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 36. - Gli insegnamenti fondamentali biennali - per il corso di laurea in scienze naturali e in scienze biologiche - di botanica e di zoologia comportano due distinti esami annuali: uno per la parte generale ed uno per la parte sistematica senza propedeuticita' degli esami della parte generale rispetto a quelli della parte sistematica.
GRONCHI ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 117 - CARLOMAGNO
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