DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. 332
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 21, 133 e 134 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 41, 43, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57 e 162 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta dei Ministri per i trasporti e per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per la difesa; Decreta:
Art. 1
Gli accertamenti sanitari, ai quali e' soggetto sia chi intenda ottenere l'iscrizione o la reinscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna, sia chi, essendo iscritto nelle predette matricole, chieda di conseguire i relativi titoli professionali per i servizi di coperta e di macchina, si effettuano secondo le norme del presente decreto.
Art. 2
Il riconoscimento del requisito dell'idoneita' fisica alla navigazione, al fine della iscrizione o della reinscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna, e' fatto sulla base dei requisiti psico-fisici minimi stabiliti dalla tabella A annessa al presente decreto e firmata dal Ministro per i trasporti. L'accertamento dell'idoneita' fisica all'esercizio delle funzioni alle quali abilitano i titoli professionali del personale navigante della navigazione interna e' fatto sulla base dei requisiti psico-fisici stabiliti per i singoli titoli professionali della tabella B annessa al presente decreto e firmata dal Ministro per i trasporti.
Art. 3
Le visite mediche di controllo, dirette ad accertare la sussistenza nel personale navigante della navigazione interna della idoneita' fisica al servizio della navigazione, o di quella occorrente per l'esercizio delle funzioni alle quali abilitano i relativi titoli professionali, sono eseguite sulla base dei requisiti psico-fisici rispettivamente stabiliti dalle tabelle A e B di cui al precedente art. 2.
Art. 4
Nei casi indicati nel presente decreto la visita sanitaria e' effettuata dai funzionari medici di ruolo in sott'ordine degli Ispettorati sanitari compartimentali delle Ferrovie dello Stato, che rilasciano all'interessato apposito certificato redatto secondo il modello allegato al presente decreto. Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al precedente comma e' ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, al capo dell'Ispettorato sanitario cui appartiene il medico che ha emesso il primo giudizio. Le spese inerenti agli accertamenti medici in questione sono a carico degli interessati.
GRONCHI SEGNI - ANGELINI - MORO - CASSIANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 124. - CARLOMAGNO
Allegato A
ALLEGATO A REQUISITI FISICI MINIMI ED UNICI PER LE TRE CATEGORIE DEL PERSONALE NAVIGANTE Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
ALLEGATO B Parte di provvedimento in formato grafico
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