DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1957, n. 346
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto l'art. 3 della legge 27 luglio 1956, n. 766, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1956-57;
Visto l'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente la disciplina e la finalita' del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata Azienda di Stato;
Visto l'art. 2 della legge 28 giugno 1956, n. 716, relativa alla proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici, il quale articolo dispone che all'onere conseguente all'applicazione della stessa legge n. 716 si provvede, per l'esercizio finanziario 1956-57, attingendo la somma di L. 800.000.000 dal fondo di riserva della ripetuta Azienda di Stato, con le modalita' previste dal sopracitato art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189;
Visto che il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presenta una disponibilita' di lire 1.630.875.004 depositate in conto corrente presso la Tesoreria centrale;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la Tesoreria centrale, la somma di lire 800.000.000 per far fronte, per l'esercizio 1956-57, all'onere derivante dall'applicazione della legge 28 giugno 1956, n. 716, che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici.
Art. 2
Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1956-57, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Entrata: Cap. n. 12-ter (di nuova istituzione). - "Prelevamento dal fondo di riserva"....... L. 800.000.000 Spesa: Cap. n. 51-bis (di nuova istituzione). - "Spese per l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune. Concorso nelle spese per la esecuzione di impianti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione (legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, e proro- gata dalla legge 28 giugno 1956, n. 716) " " 800.000.000 Il presente decreto sara' comunicato al Parlamento insieme al conto consuntivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1956-57.
GRONCHI MEDICI - BRASCHI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 160. - CARLOMAGNO
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