DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1957, n. 347
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185;
Veduto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
Veduta la legge 31 luglio 1954, n. 609;
Veduto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Il corso di studi nelle sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali ha durata quinquennale.
Art. 2
Nelle sezioni di cui all'articolo precedente si insegnano: religione, lettere italiane, storia, matematica, fisica, scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica, merceologia, prima lingua straniera, (francese), seconda lingua straniera (inglese), terza lingua straniera (tedesco o spagnolo), computisteria e ragioneria con esercitazioni, tecnica commerciale con esercitazioni (tecnica dei trasporti e delle assicurazioni, tecnica bancaria e mercantile, tecnica e disciplina del commercio estero e dei cambi, dogane), istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica, calligrafia, stenografia, dattilografia, educazione fisica.
Art. 3
Nell'annessa tabella firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dai Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione e per il commercio con l'estero, sono fissati: a) gli insegnamenti per i quali si costituiscono cattedre di ruolo; b) gli insegnamenti da affidarsi per incarico; c) i raggruppamenti di materie da affidarsi al medesimo insegnante; d) gli orari d'obbligo dei singoli insegnanti.
Art. 4
Per l'accesso alle cattedre indicate nella tabella annessa, valgono i titoli previsti dalle tabelle allegate al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per le sezioni ordinarie dell'Istituto tecnico commerciale.
Art. 5
Alla prima classe delle sezioni specializzate per il commercio con l'estero possono accedere gli alunni provvisti di licenza da scuola media.
Art. 6
Alle classi successive alla prima si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore o per esame di idoneita' cui sono ammessi gli alunni privatisti che abbiano conseguito la licenza da scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono, secondo il corso normale degli studi, per raggiungere la classe alla quale intendono iscriversi. E' consentito il passaggio dalle sezioni ordinarie degli Istituti tecnici commerciali alle sezioni specializzate per il commercio con l'estero, previo esame di integrazione sulle materie non comprese nei programmi di insegnamento delle sezioni ordinarie ma previste dai programmi di insegnamento relativi alla classe delle sezioni specializzate cui si vuole accedere.
Art. 7
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme vigenti per le sezioni ordinarie dell'Istituto tecnico commerciale.
GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 126. - CARLOMAGNO
Tabella A
TABELLA A Organico tipo delle sezioni commercio estero degli Istituti tecnici commerciali e obblighi di orario e di insegnamento dei professori Parte di provvedimento in formato grafico
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