DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361

Type DPR
Publication 1957-03-30
Ultimo aggiornamento 2025-05-18
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno; Decreta: E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1957

Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 159. - CARLOMAGNO

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 1

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati Art. 1. 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale. 2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti ((un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unita' inferiore,)) ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; ((la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla meta' dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unita' pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale)). 3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione e' ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto. 4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo ((i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2)) ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 2

Art. 2. 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che e' circoscrizione elettorale, e' regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. 1-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165))).

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 3

Art. 3. 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi. ((2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, e' determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali)). 3. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165))). (42)

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 4

Art. 4. 1. Il voto e' un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica. ((2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale)).

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 5

Art. 5. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 4). L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della [legge 7 ottobre 1947, n. 1058](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058), e successive modificazioni.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 6

Art. 6. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5). Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' entro il giorno delle elezioni.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 7

Art. 7. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 6, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art6), art. 2). Non sono eleggibili: a) i deputati regionali o consiglieri regionali; (18) b) i presidenti delle Giunte provinciali; c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; e) i capi di Gabinetto dei Ministri; f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche; g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. ((39)) Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarita' di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. Le cause di ineleggibilita', di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 8

Art. 8. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 6, lett. g), e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art6-letg), art. 3). I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -((, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,)) non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 9

Art. 9. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7). I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalita'. Questa causa di ineleggibilita' si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 10

Art. 10. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8). Non sono eleggibili inoltre: 1) coloro che in proprio o in qualita' di rappresentanti legali di societa' o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entita' economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione e' sottoposta; 2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di societa' e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato; 3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, societa' e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra. Dalla ineleggibilita' sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 11

Art. 11. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9). I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione. I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165))).

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 12

Art. 12. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 13, comma 1° e 15, prima parte). Presso la Corte di Cassazione e' costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 13

Art. 13. ((1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione e' il comune capoluogo della regione e' costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale)). ((42))

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 14

Art. 14. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 16, comma 1°, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art16-com1), art. 6). I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali ((e nei collegi uninominali)), debbono depositare presso il Ministero dell'interno ((...)) il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali ((e nei singoli collegi uninominali)). All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato ((nonche', ove iscritto nel registro di cui all'[articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-28;149~art4), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2014, n. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;13), deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarita' del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonche' le relative attribuzioni)).(42) I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilita', congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica. Non e' ammessa, altresi', la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di preculderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso. Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 14 bis

Art. 14-bis. ((1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche. 2. La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione. 3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione. 4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma. 5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarita' delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi)).

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 15

Art. 15. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 16, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art16-com1), [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art16-com2) e [3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art16-com3), art. 7). Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. ((Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea)).

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 16

Art. 16. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 16, comma 3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art16-com3) e [4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art16-com4), art. 8). Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarita' dell'avvenuto deposito. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.((Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso)). Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. ((Sono altresi' sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma)). Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 17

Art. 17. ([L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art9)). All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle liste di candidati nei collegi plurinominali ((e dei candidati nei collegi uninominali)) della circoscrizione e dei relativi documenti. (42) La designazione e' fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione. Con le stesse modalita' possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne da' immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 18

Art. 18. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-21;270))).

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 18 bis

Art. 18-bis. 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilita'. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'[articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-21;53~art14). La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'[articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-21;53~art14). Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. (42) (44) (45) 1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate. 2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. PERIODO SOPPRESSO DALLA [L. 6 MAGGIO 2015, N. 52](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-05-06;52). In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. (42) (44) ((49)) 2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista e' tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilita'. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato. 3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non puo' essere inferiore alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo' essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro. A pena di inammissibilita', nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere. 3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis). 3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e' allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile. (42)

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 19

Art. 19. ((1. Nessun candidato puo' presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullita'. 2. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in piu' di cinque collegi plurinominali, a pena di nullita'. 3. Nessuno puo' essere candidato in piu' di un collegio uninominale, a pena di nullita'. 4. Il candidato in un collegio uninominale puo' essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque. 5. Il candidato nella circoscrizione Estero non puo' essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale. 6. Nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullita')).

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 20

Art. 20. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 12, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art12-com1), [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art12-com2), [3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art12-com3), [4°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art12-com4), [5°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art12-com5), [6°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art12-com6) e [7°, L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art12-com7), artt. 10, comma 1° e 2°, e 36 e [L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-10-31;1064~art2) e [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-10-31;1064~art3)). Le liste dei candidati nei collegi plurinominali ((e i nomi dei candidati nei collegi uninominali)) devono essere ((presentati)), per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. (42) Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'[articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-21;53~art14); deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. PERIODO SOPPRESSO DALLA [L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-21;270). Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati. Nella dichiarazioni di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'Interno la lista intenda distinguersi. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25. ((Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti)).

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 21

Art. 21. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo comma, e [L. 16 febbraio 1956, n. 493, art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-02-16;493~art10), ultimo comma). La Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identita' personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia e' consegnata immediatamente al presentatore. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate ((, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali)) e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, e' annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione. (42)

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 22

Art. 22. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e [L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art11)). L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati: 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17; ((1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformita' all'articolo 14, primo comma; 1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis)); 2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16; 3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo ((...)) periodo del medesimo comma; (42) 4) ((dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e)) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; 5) ((dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e)) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica; 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione; 6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista ((e dei candidati in ciascun collegio uninominale)) all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui ((agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19)) e comunica eventuali irregolarita' agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente: a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; (42) 6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente: a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis. (42) 7) NUMERO ABROGATO DALLA [L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-21;270). I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuova mente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito. ((Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione)).

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 23

Art. 23. ([L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art12)). Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati ((...)) di lista. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati ((...)) di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 24

Art. 24. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: 1) NUMERO ABROGATO DALLA [L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-21;270); ((2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalita' di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un piu' ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio)); 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate; 4) trasmette immediatamente alla prefettura del comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); (42) 5) provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonche' alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione. (42)

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 25

Art. 25. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 17, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art17-com1), [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art17-com2) e [3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art17-com3), art. 14). Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato ((entro il giovedi' precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,)) al segretario del comune che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o e' presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio della votazione. ((Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata)). COMMA ABROGATO DALLA [L. 23 APRILE 1976, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-04-23;136). L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e' presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, da' atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 26

Art. 26. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°). Il rappresentante ((...)) di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimita', ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e puo' fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. Il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 27

Art. 27. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 SETTEMBRE 2000, N. 299](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-09-08;299)))

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 28

Art. 28. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 SETTEMBRE 2000, N. 299](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-09-08;299)))

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 29

Art. 29. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19). La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 30

Art. 30. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 20, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art20), artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a), 13, n. 5, e 14, comma 2°). Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione: 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione; 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51; 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale ((e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali)): una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; (42) 5) i verbali di nomina degli scrutatori; 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma; 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32; 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; 10) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 31

Art. 31. ((1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. 2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. 3. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonche' i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. 4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonche' i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste e' stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24. 5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, e' riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed e' espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se e' tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto e' espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di piu' liste collegate, il voto e' ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio". 6. Ogni scheda e' dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che e' rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna)).

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 32

Art. 32. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22). I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno. ((Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresi' con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico)).

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 33

Art. 33. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 23, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art23), art. 17). Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta la esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore puo' ricorrere al Prefetto, perche', ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente. La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme ((con i pacchi)) delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello della elezione.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 34

Art. 34. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, primo periodo, e [L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art18-com1)). In ciascuna sezione e' costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, ((di quattro scrutatori)), di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 35

Art. 35. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e [comma 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~com2), [3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~com3), [4°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~com4) e [5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~com5), art. 18, comma 2° e 3°). La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'art. 38. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, e' tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato. Delle designazioni e' data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli Uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 36

Art. 36. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 8 MARZO 1989, N. 95](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-08;95)))

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 37

Art. 37 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 8 MARZO 1989, N. 95](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-08;95)))

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 38

Art. 38. ([L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art20)). Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il ((settantacinquesimo)) anno di eta'; b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; (39) d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. f-bis) ((i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al [decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422))).

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 39

Art. 39. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 22 MAGGIO 1970, N. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-22;312)))

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 40

Art. 40. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 28, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art28), art. 18, comma 1°). L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti ((...)) di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 41

Art. 41. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 29, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art29), art. 19, comma 2°). Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti ((...)) delle liste dei candidati. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il piu' giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 42

Art. 42. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [artt. 30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art30) e [36, comma 2°, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art36-com2), art. 13, n. 5). La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico ((...)). La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, e' riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorche' sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti. Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 43

Art. 43. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32). Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva. E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 44

Art. 44. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33). Il presidente della sezione e' incaricato della polizia dell'adunanza. Puo' disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato. La Forza non puo', senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni. Pero', in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione. Il presidente puo', in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali. Le autorita' civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui e' la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Puo' disporre altresi' che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di cio' e' dato atto nel processo verbale.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 45

Art. 45. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 34, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art34), artt. 22, comma 3°, lettera a) e 28, comma 1°). Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa. Il presidente, previa constatazione dell'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno puo' allontanarsi dalla sala. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-21;270))). Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 46

Art. 46. ((1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali)). 2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma. 3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 47

Art. 47. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1° e 3°). Ha diritto di votare chi e' iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e 51. Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 48

Art. 48. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37). ((Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purche' siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale)). ((42)) Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi e' presa nota nel verbale.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 49

Art. 49. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38). ((I militari delle Forze armate nonche' gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio)). Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta. E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. La loro iscrizione nelle relative liste e' fatta a cura del presidente.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 50

Art. 50. ([L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art23)). I ((naviganti)) fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti: ((a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilita' di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorita' certificante)); b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volonta' espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente. I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei ((naviganti)) che hanno tempestivamente espresso la volonta' di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 51

Art. 51. ([L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art22-com1), [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art22-com2) e [3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art22-com3)). I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero. A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore e' assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed e' inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede: a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale; b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 52

Art. 52. ([L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art22-com4)). Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti e' istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnato, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneita' delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 53

Art. 53. ([L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art22-com5) e [6°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art22-com6)). Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, dal presidente della ((sezione elettorale nel cui collegio plurinominale)) e' posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto. ((42)) Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalita' di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 54

Art. 54. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 SETTEMBRE 2000, N. 299](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-09-08;299)))

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 55

Art. 55. (T. U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). Gli elettori non possono farsi rappresentare ne', qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita' esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purche' l'uno o l'altro sia iscritto ((in un qualsiasi Comune della Repubblica)). Nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorita' sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore. Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato al verbale. ((L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della [legge 31 dicembre 1996, n. 675](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675), e successive modificazioni)).

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 56

Art. 56. ((1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici disignati dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; i designati non possono essere candidati ne' parenti fino al quarto grado di candidati. 2. Detti certificati devono attestare che l'infermita' fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonche' in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche)).

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 57

Art. 57. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 40, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art40), art. 25). Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identita' o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purche' munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche: a) le carte di identita' e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purche' i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante; b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munite di fotografia e convalidate da un Comando militare; c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purche' munite di fotografia. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identita', apponendo la propria firma nella colonna di identificazione. Se nessuno dei membri dell'Ufficio e' in grado di accertare sotto la sua responsabilita' l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identita'. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'art. 104. L'elettore che attesta l'identita' deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione. In caso di dubbi sulla identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 58

Art. 58. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41). Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e ((, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode,)) la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa. ((L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale)). ((Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale)). Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata ((, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna)). Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata. COMMA ABROGATO DALLA [L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-21;270).

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 59

Art. 59. ((1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche)).

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 59 bis

Art. 59-bis. ((1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto e' comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. 2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto e' considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. 3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo)). 4. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165))). 5. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165))). 6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullita' nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto. (42)

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 60

Art. 60. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 4 AGOSTO 1993, N. 277](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-08-04;277)))

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 60 bis

Art. 60-bis. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 4 AGOSTO 1993, N. 277](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-08-04;277)))

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 61

Art. 61. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 3 LUGLIO 1991, N. 200](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1991-07-03;200), A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 62

Art. 62. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 43). Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare ((la scheda)), dichiarandone la nullita' e l'elettore non e' piu' ammesso al voto.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 63

Art. 63. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 44). Se un elettore riscontra che ((la scheda)) consegnatagli e' deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, puo' richiederne al presidente una seconda, restituendo pero' la prima, la quale e' messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonche' col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, e' annotata la consegna della nuova scheda.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 64

Art. 64. 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. 2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare ((l'urna e la scatola)) recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. 3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. 4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi. 5. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 64 bis

Art. 64-bis. 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli ((dell'urna)) e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 65

Art. 65. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 4 AGOSTO 1993, N. 277](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-08-04;277)))

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 66

Art. 66. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46). Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 67

Art. 67. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 47, L. 6 febbraio 1948, n. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29~art47), [art. 26, comma 8°, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art26-com8), art. 28, ultimo comma). Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio: 1) dichiara chiusa la votazione; 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonche' i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso ((, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che)) ne rilascia ricevuta; 3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi ((, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta)). Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 68

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