DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno; Decreta: E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.
GRONCHI SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 159. - CARLOMAGNO
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 1
Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati Art. 1. 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale. 2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti ((un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unita' inferiore,)) ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; ((la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla meta' dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unita' pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale)). 3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione e' ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto. 4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo ((i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2)) ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 2
Art. 2. 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che e' circoscrizione elettorale, e' regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. 1-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165))).
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 3
Art. 3. 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi. ((2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, e' determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali)). 3. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165))). (42)
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 4
Art. 4. 1. Il voto e' un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica. ((2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale)).
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 5
Art. 5. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 4). L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della [legge 7 ottobre 1947, n. 1058](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058), e successive modificazioni.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 6
Art. 6. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5). Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' entro il giorno delle elezioni.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 7
Art. 7. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 6, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art6), art. 2). Non sono eleggibili: a) i deputati regionali o consiglieri regionali; (18) b) i presidenti delle Giunte provinciali; c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; e) i capi di Gabinetto dei Ministri; f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche; g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. ((39)) Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarita' di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. Le cause di ineleggibilita', di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 8
Art. 8. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 6, lett. g), e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art6-letg), art. 3). I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -((, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,)) non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 9
Art. 9. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7). I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalita'. Questa causa di ineleggibilita' si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 10
Art. 10. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8). Non sono eleggibili inoltre: 1) coloro che in proprio o in qualita' di rappresentanti legali di societa' o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entita' economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione e' sottoposta; 2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di societa' e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato; 3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, societa' e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra. Dalla ineleggibilita' sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 11
Art. 11. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9). I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione. I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165))).
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 12
Art. 12. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 13, comma 1° e 15, prima parte). Presso la Corte di Cassazione e' costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 13
Art. 13. ((1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione e' il comune capoluogo della regione e' costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale)). ((42))
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 14
Art. 14. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 16, comma 1°, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art16-com1), art. 6). I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali ((e nei collegi uninominali)), debbono depositare presso il Ministero dell'interno ((...)) il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali ((e nei singoli collegi uninominali)). All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato ((nonche', ove iscritto nel registro di cui all'[articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-28;149~art4), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2014, n. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;13), deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarita' del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonche' le relative attribuzioni)).(42) I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilita', congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica. Non e' ammessa, altresi', la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di preculderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso. Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 14 bis
Art. 14-bis. ((1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche. 2. La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione. 3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione. 4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma. 5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarita' delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi)).
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 15
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